Cassazione Civile, Ordinanza n. 26050/2023 del 07/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un'ordinanza-ingiunzione con cui l'autorità amministrativa aveva irrogato sanzioni pecuniarie, poi rideterminate in appello, per: impiego di due lavoratrici non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria; omessa consegna, all'atto dell'assunzione, della dichiarazione con i dati della registrazione sul libro matricola e della comunicazione sulle condizioni di lavoro. Le ricorrenti hanno impugnato la sentenza della Corte d'appello deducendo sei censure: 1) il verbale ispettivo originario sarebbe stato sostituito e reso inefficace da successivi verbali di rettifica, con conseguente difetto del presupposto della sanzione; 2) la mancata consegna del verbale di primo accesso al momento dell'ispezione avrebbe viziato l'intero procedimento sanzionatorio e l'ordinanza; 3) il verbale di accertamento sarebbe nullo perché privo dell'indicazione delle fonti di prova; 4) la notifica dell'atto presupposto alla società sarebbe stata invalida perché eseguita solo alla persona fisica e non alla società; 5) sarebbe stata illegittimamente negata rilevanza alla richiesta di audizione in sede amministrativa; 6) la prova della subordinazione e della durata del rapporto non sarebbe stata adeguatamente fornita, non potendo bastare le dichiarazioni delle lavoratrici, che sarebbero anche incapaci a testimoniare nei giudizi di opposizione a ordinanza-ingiunzione.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondate le doglianze relative al verbale ispettivo e alla sua successiva rettifica, affermando che i successivi verbali avevano natura di mera parziale correzione senza eliminare l'atto originario posto a fondamento della sanzione. Ha inoltre escluso la rilevanza invalidante della mancata consegna del verbale di primo accesso e della mancata indicazione delle fonti di prova, in assenza di una concreta lesione del diritto di difesa. Il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di attinenza al concreto vizio dedotto. Il quinto è stato rigettato perché la mancata audizione amministrativa non determina nullità, potendo le difese essere riproposte nel giudizio di opposizione, che verte sul rapporto e non sull'atto. Il sesto motivo è stato dichiarato inammissibile perché sollecitava una rivalutazione del merito istruttorio; la Corte ha ribadito che, una volta ritenuto provato il rapporto di lavoro sulla base delle dichiarazioni delle lavoratrici e degli altri elementi istruttori, la parte datoriale non aveva fornito prova contraria sufficiente. Le ricorrenti sono state condannate alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 3, comma 3, d.l. n. 12 del 2002
Norma sostanziale posta a base della sanzione per impiego di lavoratori non risultanti da scritture o documentazione obbligatoria, come modificata dalla normativa successiva richiamata in sentenza.
art. 36-bis d.l. n. 23 del 2006
Disposizione che ha sostituito la disciplina sanzionatoria richiamata per il lavoro irregolare.
art. 4-bis, comma 2, d.lgs. n. 181 del 2000
Norma violata per omessa consegna al lavoratore, all'atto dell'assunzione, della dichiarazione con i dati della registrazione e delle condizioni di lavoro.
Il giudizio di opposizione a ordinanza-ingiunzione verte sul rapporto e non sull'atto; la mancata audizione dell'interessato non comporta nullità se la difesa può essere pienamente esercitata in giudizio.
art. 13 d.lgs. n. 124 del 2004
La mancata consegna del verbale di primo accesso o la dedotta incompletezza del verbale rilevano solo se determinano un'effettiva lesione del diritto di difesa.
art. 13 d.lgs. n. 124 del 2004
La mancata indicazione delle fonti di prova nel verbale costituisce vizio formale che assume rilievo solo se impedisce una adeguata tutela difensiva.
La doglianza sulla notifica è inammissibile quando non riguarda il concreto atto la cui invalidità si assume e non è allegato un effettivo difetto di notificazione dell'atto successivamente rettificato.
Richiamato solo per ribadire che, una volta accertato il rapporto di lavoro, la parte datoriale deve fornire elementi idonei a superare le risultanze probatorie acquisite; non è alterato il riparto dell'onere della prova.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
La censura è inammissibile quando mira in realtà a ottenere una nuova valutazione del materiale istruttorio, non consentita in sede di legittimità.
Disposizione procedurale relativa alla trattazione in camera di consiglio e al termine per il deposito dell'ordinanza.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Fondamento per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Nel giudizio di opposizione a ordinanza-ingiunzione, il giudice valuta il rapporto sostanziale e non la sola legittimità formale dell'atto; i vizi procedimentali o formali rilevano solo se hanno concretamente leso il diritto di difesa dell'ingiunto.
- La mancata consegna del verbale di primo accesso, ovvero l'omessa indicazione delle fonti di prova nel verbale ispettivo, non determina di per sé la nullità della sanzione: è necessario che la parte alleghi e dimostri un pregiudizio effettivo e concreto alla difesa.
- I successivi verbali di rettifica o correzione di un accertamento ispettivo non eliminano necessariamente l'atto originario se si limitano a correggerne o precisarne alcuni profili, senza incidere sull'accertamento sostanziale posto a base della pretesa sanzionatoria.
- La mancata audizione amministrativa dell'interessato non comporta nullità dell'ordinanza-ingiunzione quando l'interessato può far valere compiutamente le proprie ragioni nel successivo giudizio di opposizione.
- In sede di legittimità non è consentita una rivalutazione del merito delle prove; la censura sul vizio motivazionale o sulla prova è inammissibile se mira solo a sostituire una diversa lettura del compendio istruttorio a quella del giudice di merito.
- Una volta che il giudice di merito abbia ritenuto provato il rapporto di lavoro sulla base delle risultanze istruttorie, spetta al datore di lavoro fornire elementi idonei a superare tali risultanze; il ricorso per cassazione non può limitarsi a contestare l'apprezzamento di attendibilità delle prove testimoniali.
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