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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26050/2023 del 07/09/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da un'ordinanza-ingiunzione con cui l'autorità amministrativa aveva irrogato sanzioni pecuniarie, poi rideterminate in appello, per: impiego di due lavoratrici non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria; omessa consegna, all'atto dell'assunzione, della dichiarazione con i dati della registrazione sul libro matricola e della comunicazione sulle condizioni di lavoro. Le ricorrenti hanno impugnato la sentenza della Corte d'appello deducendo sei censure: 1) il verbale ispettivo originario sarebbe stato sostituito e reso inefficace da successivi verbali di rettifica, con conseguente difetto del presupposto della sanzione; 2) la mancata consegna del verbale di primo accesso al momento dell'ispezione avrebbe viziato l'intero procedimento sanzionatorio e l'ordinanza; 3) il verbale di accertamento sarebbe nullo perché privo dell'indicazione delle fonti di prova; 4) la notifica dell'atto presupposto alla società sarebbe stata invalida perché eseguita solo alla persona fisica e non alla società; 5) sarebbe stata illegittimamente negata rilevanza alla richiesta di audizione in sede amministrativa; 6) la prova della subordinazione e della durata del rapporto non sarebbe stata adeguatamente fornita, non potendo bastare le dichiarazioni delle lavoratrici, che sarebbero anche incapaci a testimoniare nei giudizi di opposizione a ordinanza-ingiunzione.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondate le doglianze relative al verbale ispettivo e alla sua successiva rettifica, affermando che i successivi verbali avevano natura di mera parziale correzione senza eliminare l'atto originario posto a fondamento della sanzione. Ha inoltre escluso la rilevanza invalidante della mancata consegna del verbale di primo accesso e della mancata indicazione delle fonti di prova, in assenza di una concreta lesione del diritto di difesa. Il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di attinenza al concreto vizio dedotto. Il quinto è stato rigettato perché la mancata audizione amministrativa non determina nullità, potendo le difese essere riproposte nel giudizio di opposizione, che verte sul rapporto e non sull'atto. Il sesto motivo è stato dichiarato inammissibile perché sollecitava una rivalutazione del merito istruttorio; la Corte ha ribadito che, una volta ritenuto provato il rapporto di lavoro sulla base delle dichiarazioni delle lavoratrici e degli altri elementi istruttori, la parte datoriale non aveva fornito prova contraria sufficiente. Le ricorrenti sono state condannate alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 3, comma 3, d.l. n. 12 del 2002

    Norma sostanziale posta a base della sanzione per impiego di lavoratori non risultanti da scritture o documentazione obbligatoria, come modificata dalla normativa successiva richiamata in sentenza.

  • art. 36-bis d.l. n. 23 del 2006

    Disposizione che ha sostituito la disciplina sanzionatoria richiamata per il lavoro irregolare.

  • art. 4-bis, comma 2, d.lgs. n. 181 del 2000

    Norma violata per omessa consegna al lavoratore, all'atto dell'assunzione, della dichiarazione con i dati della registrazione e delle condizioni di lavoro.

  • art. 18 l. n. 689 del 1981

    Il giudizio di opposizione a ordinanza-ingiunzione verte sul rapporto e non sull'atto; la mancata audizione dell'interessato non comporta nullità se la difesa può essere pienamente esercitata in giudizio.

  • art. 13 d.lgs. n. 124 del 2004

    La mancata consegna del verbale di primo accesso o la dedotta incompletezza del verbale rilevano solo se determinano un'effettiva lesione del diritto di difesa.

  • art. 13 d.lgs. n. 124 del 2004

    La mancata indicazione delle fonti di prova nel verbale costituisce vizio formale che assume rilievo solo se impedisce una adeguata tutela difensiva.

  • art. 14 l. n. 689 del 1981

    La doglianza sulla notifica è inammissibile quando non riguarda il concreto atto la cui invalidità si assume e non è allegato un effettivo difetto di notificazione dell'atto successivamente rettificato.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato solo per ribadire che, una volta accertato il rapporto di lavoro, la parte datoriale deve fornire elementi idonei a superare le risultanze probatorie acquisite; non è alterato il riparto dell'onere della prova.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    La censura è inammissibile quando mira in realtà a ottenere una nuova valutazione del materiale istruttorio, non consentita in sede di legittimità.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Disposizione procedurale relativa alla trattazione in camera di consiglio e al termine per il deposito dell'ordinanza.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Fondamento per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Nel giudizio di opposizione a ordinanza-ingiunzione, il giudice valuta il rapporto sostanziale e non la sola legittimità formale dell'atto; i vizi procedimentali o formali rilevano solo se hanno concretamente leso il diritto di difesa dell'ingiunto.
  • La mancata consegna del verbale di primo accesso, ovvero l'omessa indicazione delle fonti di prova nel verbale ispettivo, non determina di per sé la nullità della sanzione: è necessario che la parte alleghi e dimostri un pregiudizio effettivo e concreto alla difesa.
  • I successivi verbali di rettifica o correzione di un accertamento ispettivo non eliminano necessariamente l'atto originario se si limitano a correggerne o precisarne alcuni profili, senza incidere sull'accertamento sostanziale posto a base della pretesa sanzionatoria.
  • La mancata audizione amministrativa dell'interessato non comporta nullità dell'ordinanza-ingiunzione quando l'interessato può far valere compiutamente le proprie ragioni nel successivo giudizio di opposizione.
  • In sede di legittimità non è consentita una rivalutazione del merito delle prove; la censura sul vizio motivazionale o sulla prova è inammissibile se mira solo a sostituire una diversa lettura del compendio istruttorio a quella del giudice di merito.
  • Una volta che il giudice di merito abbia ritenuto provato il rapporto di lavoro sulla base delle risultanze istruttorie, spetta al datore di lavoro fornire elementi idonei a superare tali risultanze; il ricorso per cassazione non può limitarsi a contestare l'apprezzamento di attendibilità delle prove testimoniali.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniLicenziamento
RamiProcesso civileLavoro
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullità

Testo integrale

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