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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26851/2024 del 16/10/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (società)

La controversia

La controversia nasce da una istanza di concessione demaniale per realizzare un impianto di distribuzione carburanti con annesso magazzino su area portuale. Nel corso del procedimento l'autorità portuale comunicò condizioni per il futuro rilascio della concessione, richiese integrazioni, acquisì pareri tecnici e poi, a seguito del parere contrario della Capitaneria di porto, negò la concessione. La società interessata propose due giudizi davanti al TAR: nel primo chiese il risarcimento dei danni per asserita illegittimità degli atti e per il ritardo del procedimento, con richiesta subordinata di indennizzo ex art. 11, comma 4, l. 241/1990; nel secondo, dopo il diniego, domandò il risarcimento anche per il comportamento dell'amministrazione ritenuto contrario a diligenza, buona fede e correttezza, sostenendo che l'ente avrebbe dovuto manifestare prima le ragioni ostative e che aveva ingenerato un affidamento sulla concessione. Il TAR rigettò tutte le domande, escludendo un accordo procedimentale e una responsabilità risarcitoria. In appello, il Consiglio di Stato confermò il rigetto della domanda risarcitoria principale, ma accolse la domanda subordinata di responsabilità precontrattuale, ravvisando una condotta contraria ai canoni di correttezza e buona fede per la tardiva emersione delle criticità tecniche e per la conseguente dilazione del procedimento e dei costi sopportati dalla società. L'autorità portuale ricorse per cassazione deducendo, con un solo motivo, difetto di giurisdizione del giudice amministrativo: secondo la ricorrente, la domanda di risarcimento fondata esclusivamente sulla violazione dei principi civilistici di correttezza e buona fede, e non collegata all'esercizio del potere amministrativo, sarebbe spettata al giudice ordinario; denunciava inoltre violazione di varie norme processuali e sostanziali civili. La Corte di cassazione ha però rilevato che il TAR aveva già deciso nel merito anche sulla domanda subordinata di responsabilità precontrattuale, affermando implicitamente la propria giurisdizione, e che tale statuizione non era stata specificamente impugnata con appello incidentale condizionato dall'autorità portuale, risultando quindi formato il giudicato implicito sulla giurisdizione. Per questo il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente alle spese e al contributo unificato aggiuntivo.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la sentenza di primo grado avesse pronunciato nel merito sulla domanda subordinata di risarcimento per responsabilità precontrattuale, affermando implicitamente la giurisdizione del giudice amministrativo; poiché l'autorità portuale, pur risultando vittoriosa in primo grado su quella domanda, non aveva proposto appello incidentale condizionato sul punto della giurisdizione, si era formato giudicato implicito e la questione non poteva più essere dedotta in cassazione. Conseguentemente l'autorità ricorrente è stata condannata a rifondere alla società resistente le spese del giudizio di legittimità ed è stato dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 110 del D.Lgs. n. 104/2010

    richiamato come base del ricorso per cassazione avverso le decisioni del Consiglio di Stato

  • art. 362 c.p.c.

    indicato tra le norme che consentono il ricorso per cassazione per motivi inerenti alla giurisdizione

  • art. 386 c.p.c.

    evocato dalla ricorrente insieme alle norme sostanziali e processuali asseritamente violate

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente a sostegno della censura di omessa pronuncia

  • art. 111, comma 8, Cost.

    richiamato come parametro del ricorso per cassazione per motivi di giurisdizione

  • artt. 1173, 1175, 1176 e 1336 c.c.

    invocati dalla ricorrente per sostenere che la domanda della società atteneva a una pretesa di natura civilistica e precontrattuale

  • art. 11 della l. n. 241/1990

    richiamato per la domanda subordinata di indennizzo connessa agli accordi procedimentali

  • art. 30 c.p.a.

    richiamato per la domanda di risarcimento proposta dinanzi al TAR per l'illegittimità degli atti e del comportamento amministrativo

  • art. 9 c.p.a.

    indicato dalla Corte quale norma processuale che, nel giudizio amministrativo, richiede che il difetto di giurisdizione sia dedotto con specifico motivo di appello avverso il capo che implicitamente o esplicitamente l'ha affermata

  • art. 37 c.p.c.

    richiamato come termine di raffronto, ma ritenuto non applicabile al rito amministrativo nel caso esaminato

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2012

    richiamato per l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso

  • art. 13, comma 1 bis, d.P.R. n. 115/2012

    richiamato in collegamento al raddoppio del contributo unificato

  • artt. 1175, 1337 e 1375 c.c.

    richiamati dalla società per fondare la domanda di responsabilità precontrattuale e di risarcimento dell'interesse negativo

Massime di principio

  • Nel processo amministrativo, quando il giudice di primo grado decide nel merito, anche implicitamente afferma la propria giurisdizione; se la parte vittoriosa intende contestarla, deve proporre appello incidentale condizionato sul punto, altrimenti si forma giudicato implicito sulla giurisdizione.
  • La mancata impugnazione, nel grado di appello, della statuizione implicita o esplicita sulla giurisdizione preclude la proposizione della relativa questione in cassazione come motivo di giurisdizione.
  • La domanda risarcitoria fondata su asserita violazione dei doveri di correttezza e buona fede nel procedimento amministrativo, se già esaminata e rigettata nel merito dal giudice amministrativo, non consente alla parte vittoriosa in primo grado di rimettere in discussione in cassazione la giurisdizione del medesimo giudice senza averla dedotta tempestivamente in appello.
  • Nel giudizio amministrativo, l'art. 9 c.p.a. disciplina specificamente la deduzione del difetto di giurisdizione nei gradi di impugnazione, imponendo un motivo specifico contro il capo della sentenza che ha statuito, anche implicitamente, sulla giurisdizione.
  • Il giudicato interno sulla giurisdizione si forma tutte le volte in cui la decisione di primo grado contenga una pronuncia di merito che presupponga necessariamente la giurisdizione del giudice adito; in tal caso, la questione non è più proponibile in sede di legittimità.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniResponsabilità precontrattuale
RamiProcesso civileResponsabilità civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoResponsabilità precontrattuale

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