Cassazione Civile, Ordinanza n. 11787/2024 del 02/05/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia nasce dal rigetto, in primo e secondo grado, della domanda con cui una lavoratrice agricola chiedeva l'accredito di 101 giornate di lavoro per l'anno 2006, dopo la cancellazione dagli elenchi dei lavoratori agricoli. La Corte d'appello aveva ritenuto che, una volta intervenuto il disconoscimento da parte dell'ente previdenziale, gravasse sulla lavoratrice l'onere di provare l'effettivo svolgimento di un rapporto di lavoro subordinato oneroso per il numero di giornate richiesto, e che non fossero sufficienti le denunce e registrazioni aziendali, essendo documenti di formazione unilaterale; inoltre, non risultava adeguatamente censurata l'inammissibilità delle prove testimoniali. Con il ricorso per cassazione sono stati dedotti quattro motivi: violazione dell'art. 97 Cost. e dell'art. 3 L. 241/1990 per mancata applicazione dell'obbligo di motivazione dei provvedimenti amministrativi; omesso esame di un fatto decisivo relativo all'insufficienza della motivazione della cancellazione; violazione dell'art. 21-nonies L. 241/1990 e dell'art. 1, comma 136, L. 311/2004 per asserito esercizio tardivo dell'autotutela oltre il termine ragionevole di tre anni; violazione dell'art. 2697 c.c. per asserita errata distribuzione dell'onere della prova e per avere attribuito rilievo decisivo alle contestazioni contenute nell'atto di cancellazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi tre motivi perché, in materia di obbligazioni previdenziali pubbliche e di gestione degli elenchi dei lavoratori agricoli, il procedimento amministrativo ha funzione meramente ricognitiva e gli atti dell'ente sono sottratti all'obbligo di motivazione di cui all'art. 3 L. 241/1990; di conseguenza, non sono applicabili nella specie i limiti all'autotutela invocati dalla ricorrente. Ha inoltre respinto il quarto motivo, confermando che, a seguito del disconoscimento dell'iscrizione da parte dell'INPS, l'agevolazione probatoria derivante dagli elenchi viene meno e il lavoratore deve provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto di lavoro dedotto a fondamento del diritto previdenziale. Nessuna statuizione è stata adottata sulle spese, poiché l'INPS non ha svolto sostanziale attività difensiva; è stato invece dichiarato il presupposto per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 97, secondo comma, Cost.
Richiamato dalla ricorrente come base del preteso obbligo generale di motivazione dei provvedimenti amministrativi; la Corte non ne ha tratto un diverso principio applicabile al caso, ritenendo prevalente la disciplina speciale delle obbligazioni previdenziali.
art. 3 L. 7 agosto 1990, n. 241
L'obbligo di motivazione non si applica agli atti di gestione delle obbligazioni pubbliche in materia previdenziale e assistenziale, perché tali atti hanno funzione meramente ricognitiva e la motivazione è irrilevante rispetto alla legge del rapporto.
art. 21-nonies L. 7 agosto 1990, n. 241
La Corte ha escluso la sua applicabilità alla materia della disoccupazione agricola, in ragione della specialità del settore e della natura vincolata degli atti di gestione previdenziale.
art. 1, comma 136, L. 30 dicembre 2004, n. 311
Richiamato dalla ricorrente in combinazione con l'art. 21-nonies L. 241/1990; la Corte non lo ha ritenuto idoneo a sovvertire il principio per cui l'ente previdenziale non resta vincolato da precedenti atti di iscrizione in presenza di disconoscimento.
Dopo il disconoscimento dell'iscrizione negli elenchi agricoli, l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto di lavoro grava sul lavoratore che rivendica il diritto previdenziale.
art. 9 d.lgs. 11 agosto 1993, n. 375
Attribuisce all'INPS la facoltà di disconoscere l'esistenza del rapporto di lavoro agricolo; una volta esercitata tale facoltà, viene meno la mera agevolazione probatoria derivante dall'iscrizione negli elenchi.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Norma di formulazione dei motivi di ricorso per cassazione invocata per denunciare violazioni di legge.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Norma di formulazione del motivo per omesso esame di un fatto decisivo, dedotta dalla ricorrente.
art. 375, secondo comma, n. 4-quater, c.p.c.
Richiamato per la trattazione del ricorso in camera di consiglio.
Richiamato per il procedimento camerale di decisione del ricorso.
art. 380-bis.1, secondo comma, c.p.c.
Richiamato per il deposito dell'ordinanza nei sessanta giorni successivi alla camera di consiglio.
Il sistema di controllo e disconoscimento dei rapporti di lavoro agricolo da parte dell'ente previdenziale rende l'iscrizione negli elenchi una mera agevolazione probatoria.
Richiamata per il limite temporale all'autotutela invocato dalla ricorrente, ritenuto non decisivo nel caso di specie.
La disciplina generale del procedimento amministrativo è stata ritenuta non applicabile, per incompatibilità con la specialità della materia previdenziale agricola.
Costituzione della Repubblica italiana, art. 97
Richiamato come fondamento del principio di buon andamento, ma non tale da imporre l'obbligo di motivazione agli atti previdenziali vincolati.
Massime di principio
- In materia di obbligazioni previdenziali pubbliche nascenti ex lege, gli atti dell'ente hanno funzione meramente ricognitiva: il giudizio deve concentrarsi sull'esistenza dei presupposti sostanziali del diritto, non sulla sufficienza della motivazione del provvedimento amministrativo di diniego o di cancellazione.
- Gli atti di gestione delle prestazioni previdenziali e assistenziali, quando siano vincolati alla legge del rapporto, sono sottratti all'obbligo di motivazione previsto dall'art. 3 L. 241/1990; l'assicurato non può fondare la pretesa di prestazione sulla sola carenza motivazionale del provvedimento.
- L'iscrizione nei elenchi dei lavoratori agricoli costituisce una mera agevolazione probatoria, che viene meno quando l'ente previdenziale disconosce il rapporto di lavoro: da quel momento il lavoratore deve provare l'effettiva esistenza, durata e onerosità del rapporto dedotto.
- Il disconoscimento dell'iscrizione rende la cancellazione un atto meramente consequenziale; il giudice non è vincolato dagli atti di iscrizione o di cancellazione e deve accertare direttamente la sussistenza del rapporto di lavoro sulla base delle prove offerte.
- Le denunce e registrazioni aziendali, essendo documenti di formazione unilaterale, non sono di per sé sufficienti a vincere il disconoscimento dell'ente previdenziale se non corroborati da ulteriori elementi probatori idonei a dimostrare il rapporto di lavoro.
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