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Cassazione Civile, Ordinanza n. 11760/2024 del 02/05/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce dalla domanda di quattro dipendenti volta a ottenere le differenze retributive maturate nel periodo feriale tra il 2010 e il 2014. I lavoratori sostenevano che, nel calcolo della retribuzione dovuta durante le ferie, dovessero essere incluse varie voci economiche normalmente percepite in servizio: indennità di trasferta, diaria ridotta, percorrenza, duplici mansioni, fuori nastro, guida 1 e 2 e autosnodato. Il tribunale aveva accolto la domanda e la corte d'appello aveva confermato la condanna, ritenendo che tali emolumenti rientrassero nella nozione di retribuzione ordinaria/feriale, perché collegati alle mansioni e allo status professionale dei lavoratori e idonei a evitare un effetto dissuasivo sull'esercizio del diritto alle ferie. La società ha quindi proposto ricorso per cassazione con sette motivi: 1) omesso esame dell'effetto dissuasivo e violazione della disciplina costituzionale, codicistica, del d.lgs. 66/2003 e della direttiva 2003/88/CE; 2) violazione degli artt. 2697 e 115 c.p.c. per erronea ripartizione dell'onere della prova e per avere incluso voci variabili senza adeguato nesso intrinseco con le mansioni; 3) violazione delle regole di interpretazione degli accordi aziendali; 4) violazione di specifiche clausole del CCNL 1976 con riferimento a trasferta e diaria ridotta; 5) violazione di altre clausole del CCNL 1976 e 1980; 6) violazione degli artt. 36 e 39 Cost. e del CCNL 2000, contestando l'assenza di un principio di omnicomprensività della retribuzione feriale e il rilievo della contrattazione collettiva; 7) violazione delle clausole contrattuali e della direttiva UE per avere esteso il ricalcolo a ferie ulteriori rispetto al minimo di quattro settimane previsto dal diritto dell'Unione. La resistente ha eccepito, tra l'altro, la novità dell'ultima questione.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il motivo relativo alla misura delle ferie coperte dalla nozione di retribuzione feriale europea, perché nuovo e non trattato nei giudizi di merito: in appello si discuteva della composizione della retribuzione feriale, non del numero di giornate o settimane di ferie cui applicare il criterio. Ha poi respinto il primo motivo, osservando che la corte territoriale aveva già considerato l'esigenza di evitare un effetto dissuasivo e aveva valutato in concreto che la mancata corresponsione delle indennità durante le ferie poteva incidere sulla libertà del lavoratore di fruirne. Gli altri motivi, connessi, sono stati rigettati perché la decisione di merito è stata ritenuta conforme alla giurisprudenza consolidata della Cassazione e della Corte di giustizia UE: la retribuzione feriale comprende gli importi pecuniari che abbiano un collegamento con l'esecuzione delle mansioni o con lo status personale/professionale del lavoratore; la corte d'appello ha correttamente svolto una verifica ex ante della funzione dissuasiva e della pertinenza delle singole voci, accertandone la continuità e l'incidenza non residuale. Conseguentemente, la ricorrente è stata condannata alle spese, distratte al difensore antistatario dei controricorrenti, ed è stato dato atto dei presupposti per il contributo unificato aggiuntivo.

Norme richiamate

  • art. 36 Cost.

    richiamato dalla ricorrente per sostenere che la retribuzione feriale non sarebbe assoggettabile a un principio di omnicomprensività; la Corte non accoglie tale lettura e valorizza invece la disciplina europea della retribuzione durante le ferie

  • art. 39 Cost.

    richiamato dalla ricorrente a sostegno della centralità della contrattazione collettiva nella determinazione della retribuzione parametro; la Corte ritiene però che la disciplina collettiva vada interpretata in modo conforme alla direttiva UE

  • art. 2109 c.c.

    richiamato nel motivo come base della disciplina delle ferie e della relativa retribuzione

  • art. 2697 c.c.

    richiamato per contestare la prova del diritto dei lavoratori alle voci retributive incluse nel calcolo feriale; la Corte ritiene corretta la valutazione probatoria del giudice di merito

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato per sostenere un erroneo uso delle risultanze processuali; la Corte non ravvisa violazione

  • artt. 1362 e 1363 c.c.

    richiamati per contestare l'interpretazione degli accordi aziendali; la Corte ritiene plausibile e conforme alla finalità della disciplina l'interpretazione data dal giudice di merito

  • art. 7 direttiva 2003/88/CE

    costituisce il parametro centrale: la retribuzione delle ferie annuali deve essere sostanzialmente paragonabile a quella ordinaria, includendo le voci collegate alle mansioni e allo status del lavoratore, per evitare effetti dissuasivi sull'esercizio del diritto alle ferie

  • artt. 10 e 18-bis d.lgs. 66/2003

    richiamati per il recepimento interno della disciplina sulle ferie e sulla relativa retribuzione

  • art. 91 c.p.c.

    fondamento della condanna alle spese secondo il principio di soccombenza

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 115 del 2002

    richiamato per l'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    richiamato per il rinvio alla giurisprudenza consolidata della Corte

  • CCNL 23 luglio 1976

    richiamato quanto alle clausole su trasferta e diaria ridotta e sulla disciplina della retribuzione

  • CCNL 12 marzo 1980

    richiamato quanto alla regolazione delle ferie e della retribuzione feriale

  • CCNL 27 novembre 2000

    richiamato quanto alla disciplina collettiva delle ferie e della retribuzione indiretta

  • accordi aziendali del 3 febbraio 1990, 26 aprile 1972, 3 febbraio 1998, 8 settembre 2005, 7 luglio 1997, 9 giugno 1998

    richiamati ai fini dell'interpretazione delle voci retributive da includere nel periodo feriale

Massime di principio

  • La retribuzione dovuta durante le ferie annuali deve essere tale da non dissuadere il lavoratore dall'esercizio del diritto al riposo e va commisurata, in sostanza, alla retribuzione ordinaria percepita nei periodi di lavoro.
  • Nella base di calcolo della retribuzione feriale rientrano anche le voci variabili che abbiano un nesso funzionale con le mansioni svolte o che siano correlate allo status personale e professionale del lavoratore, specialmente quando incidano in modo non meramente residuale sul trattamento economico.
  • La verifica circa l'idoneità di una decurtazione retributiva a produrre un effetto dissuasivo sull'utilizzo delle ferie è un apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito, se adeguatamente motivato.
  • Le clausole collettive e aziendali che disciplinano la retribuzione feriale devono essere interpretate in modo conforme alla disciplina eurounitaria sulle ferie minime, salvo che la norma collettiva preveda un trattamento più favorevole nei limiti consentiti dall'ordinamento.
  • In cassazione non possono essere introdotte questioni nuove, diverse da quelle trattate nei giudizi di merito e non rilevabili d'ufficio, come la diversa estensione quantitativa del periodo di ferie cui applicare il criterio di retribuzione feriale europea.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiBuona fede e correttezzaOnere della prova

Testo integrale

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