Salta al contenuto
ordinanza_civile_lavoro

Cassazione Civile, Ordinanza n. 11762/2024 del 02/05/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce da una pretesa dell'INPS di recupero di somme asseritamente dovute a titolo di restituzione di agevolazioni contributive concesse alle aziende agricole, ritenute non spettanti per irregolarità contributive consistite nel mancato rispetto dei minimali retributivi. La Corte d'appello di Bari, in riforma della decisione di primo grado, aveva escluso la debenza delle somme ritenendo che la perdita degli sgravi dovesse operare solo con riferimento ai lavoratori e ai periodi in cui si erano verificate le irregolarità, e non in modo integrale. L'INPS ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione dell'art. 20, comma 2, d.lgs. n. 375/1993, dell'art. 6, comma 10, d.l. n. 338/1989, conv. in l. n. 389/1989, e dell'art. 10, l. n. 67/1988, sostenendo che l'accertamento dell'irregolarità avrebbe comportato la decadenza totale dalle agevolazioni contributive.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondato l'unico motivo di ricorso. Ha affermato che, in materia di sgravi contributivi, la perdita delle agevolazioni deve essere circoscritta alle posizioni dei soli lavoratori non denunziati o indicati in modo non conforme al vero, ovvero ai periodi e alle violazioni effettivamente riscontrate, poiché la sanzione va rapportata all'entità dell'inadempimento. Ha inoltre precisato che la disciplina speciale per i datori di lavoro agricoli non esclude tale criterio, ma si limita a estendere il sistema generale delle agevolazioni e delle relative decadenze. Il ricorso è stato quindi rigettato; non sono state liquidate spese per mancata attività difensiva dell'intimato ed è stato disposto l'obbligo per il ricorrente del versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 20, comma 2, d.lgs. n. 375/1993

    La disposizione, nel testo applicabile, estende ai datori di lavoro agricoli il sistema generale delle agevolazioni contributive, richiamando anche la disciplina della loro perdita in caso di irregolarità.

  • art. 6, commi 9 e 10, d.l. n. 338/1989

    Le norme vanno interpretate nel senso che la perdita delle agevolazioni contributive opera soltanto con riferimento ai lavoratori e ai periodi cui si riferiscono le violazioni contributive, in coerenza con un criterio di proporzionalità tra sanzione e violazione.

  • l. n. 389/1989

    Norma di conversione del d.l. n. 338/1989, richiamata come base del sistema generale degli sgravi e delle conseguenze sanzionatorie per irregolarità contributive.

  • art. 10, l. n. 67/1988

    Richiamato dall'INPS come ulteriore base normativa della pretesa restitutoria; la Corte lo menziona nel quadro del motivo, ma decide in base alla disciplina degli sgravi e alla sua interpretazione consolidata.

  • art. 4, d.lgs. n. 140/1997

    È citato per evidenziare il coordinamento tra la disciplina agricola e il sistema generale delle agevolazioni contributive, superando il precedente criterio di commisurazione dell'imponibile al salario medio convenzionale.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    La Corte dà atto dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 380-bis.1, comma 2, c.p.c.

    Norma processuale richiamata per la definizione del ricorso in camera di consiglio con riserva di deposito dell'ordinanza.

Massime di principio

  • In materia di sgravi e agevolazioni contributive, la decadenza o perdita del beneficio non si estende automaticamente a tutto il rapporto di lavoro quando l'irregolarità riguarda solo alcuni lavoratori o alcuni periodi: la sanzione va limitata alle posizioni effettivamente incise dalla violazione.
  • La disciplina speciale applicabile ai datori di lavoro agricoli non deroga al criterio generale di proporzionalità della sanzione, ma si coordina con esso, sicché le agevolazioni sono riconosciute e perdute secondo le medesime regole sostanziali previste per il sistema generale.
  • Quando la violazione consiste nella mancata denuncia di lavoratori o nella denuncia di orari, giornate o retribuzioni inferiori al vero, la conseguenza sanzionatoria deve essere riferita ai soli lavoratori e ai soli periodi interessati dall'inadempimento.
  • Il sistema sanzionatorio contributivo deve essere interpretato in modo da mantenere un collegamento diretto tra violazione accertata ed entità della perdita del beneficio, secondo criteri di razionalità e proporzionalità.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenziali
RamiPrevidenza
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.