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Cassazione Civile, Ordinanza n. 11764/2024 del 02/05/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente previdenziale)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di addebito emesso per il recupero di contributi IVS asseritamente omessi in relazione a operai agricoli assunti a tempo determinato nel periodo 2008-2011, con contestuale revoca di agevolazioni contributive già fruite. La Corte d'appello aveva annullato l'avviso solo in parte e condannato il datore di lavoro al pagamento di una somma residua. Nel ricorso principale il datore di lavoro ha censurato l'interpretazione dei contratti collettivi nazionali e provinciali applicabili agli operai agricoli e florovivaisti, sostenendo che la mancata riproduzione, nel contratto provinciale del 2011, della disposizione del precedente contratto provinciale del 2005 non consentisse di restringere la legittimità delle assunzioni a termine alle sole campagne di raccolta e che, dunque, non fosse dimostrata l'illegittimità del beneficio contributivo. Ha inoltre dedotto violazione delle norme sulle interpretazioni contrattuali, sul processo e sull'onere della prova, lamentando che la Corte territoriale avesse posto a suo carico la prova dell'impiego dei lavoratori solo nelle attività di raccolta e avesse ritenuto irrilevante la mancata contestazione dell'INPS. Nel ricorso incidentale l'INPS ha invece sostenuto che, una volta accertata l'irregolarità contributiva, la perdita delle agevolazioni dovesse operare in modo integrale e non solo limitatamente ai lavoratori e ai periodi interessati dalla violazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato sia il ricorso principale sia il ricorso incidentale. Ha ritenuto infondate le censure del datore di lavoro, osservando che l'interpretazione del contratto collettivo territoriale operata dalla Corte d'appello non violava i canoni ermeneutici e che non era consentito in cassazione contrapporre una lettura semplicemente diversa e più favorevole. Ha inoltre confermato che, in tema di sgravi contributivi, l'onere di provare i presupposti del beneficio grava sul datore di lavoro che lo invoca. Quanto al ricorso incidentale dell'INPS, la Corte ha ribadito che la perdita delle agevolazioni contributive va commisurata alle sole posizioni dei lavoratori o ai periodi cui si riferiscono le violazioni, in base al principio di proporzionalità della sanzione rispetto all'inadempimento; tale regola vale anche per il sistema agevolativo agricolo richiamato dalla normativa speciale. Le spese di legittimità sono state compensate per soccombenza reciproca e sono stati dichiarati i presupposti per l'ulteriore contributo unificato a carico di entrambe le parti.

Norme richiamate

  • art. 20, comma 2, d.lgs. n. 375/1993

    La disposizione estende ai datori di lavoro agricoli il sistema generale delle agevolazioni contributive e, quindi, anche il regime di perdita delle agevolazioni collegato alle violazioni contributive secondo i criteri di proporzionalità previsti dalla disciplina generale.

  • art. 6, commi 9 e 10, d.l. n. 338/1989 conv. con l. n. 389/1989

    La sanzione della perdita delle agevolazioni contributive va riferita ai soli lavoratori non denunciati o ai quali si riferiscono le violazioni, non potendo operare in modo indiscriminato e totale rispetto all'intera posizione datoriale.

  • art. 10, l. n. 67/1988

    Richiamato dall'INPS a sostegno della tesi sulla decadenza integrale, ma la Corte lo considera non idoneo a mutare il criterio di proporzionalità applicato alla perdita dei benefici.

  • artt. 1362, 1363, 1367 c.c.

    L'interpretazione dei contratti collettivi di diritto comune è censurabile in cassazione solo per violazione dei canoni ermeneutici; assume rilievo preminente il criterio sistematico dell'art. 1363 c.c., specie nella contrattazione collettiva articolata su più livelli.

  • art. 2071 c.c.

    Richiamato dal ricorrente come parametro interpretativo dei contratti collettivi nel settore agricolo.

  • art. 2074 c.c.

    Richiamato dal ricorrente come parametro interpretativo dei contratti collettivi nel settore agricolo.

  • art. 112 c.p.c.

    Invocato per denunciare pretesa ultrapetizione o violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, ma la censura è stata ritenuta infondata.

  • art. 115 c.p.c.

    Invocato per contestare la valutazione del materiale allegatorio e probatorio; la Corte ribadisce che la non contestazione opera solo per fatti noti alla controparte.

  • art. 2697 c.c.

    In materia di sgravi contributivi grava sull'impresa che richiede il beneficio l'onere di dimostrarne i presupposti.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Norma richiamata per la definizione camerale del ricorso in cassazione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    In caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • L'interpretazione dei contratti collettivi di diritto comune è sindacabile in cassazione solo per violazione delle regole ermeneutiche o omesso esame di fatti decisivi; non è consentito sostituire alla lettura del giudice di merito una diversa interpretazione ritenuta più conveniente dalla parte.
  • Nella contrattazione collettiva articolata su più livelli, il criterio sistematico di cui all'art. 1363 c.c. assume rilievo centrale, poiché la volontà negoziale va ricostruita tenendo conto del complesso delle disposizioni e non del solo dato letterale isolato.
  • In materia di sgravi e agevolazioni contributive, l'onere di provare la sussistenza dei requisiti per ottenere il beneficio grava sul datore di lavoro che lo invoca, sia quando si controverta sulla spettanza del beneficio sia quando si discuta della sua misura.
  • La perdita delle agevolazioni contributive conseguente a violazioni dell'obbligo di denuncia dei lavoratori o della corretta indicazione di orari, giornate o retribuzioni deve essere commisurata alle sole posizioni lavorative e ai soli periodi interessati dall'inadempimento, secondo un criterio di proporzionalità tra sanzione e violazione.
  • Il principio di non contestazione opera solo con riguardo a fatti che la parte onerata della contestazione conosce o deve conoscere; chi ne invoca la violazione deve allegare la conoscenza della circostanza da parte del contraddittore.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenzialiImpugnazioni
RamiPrevidenzaProcesso civile
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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