Cassazione Civile, Ordinanza n. 11730/2024 del 02/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (lavoratore)
La controversia
Il lavoratore aveva agito in giudizio contro la cooperativa datrice di lavoro chiedendo, tra l'altro, l'accertamento della mancata corresponsione di retribuzione in un determinato periodo, dell'indebito addebito di spese e trattenute, nonché del diritto a differenze retributive e al versamento integrale dei contributi previdenziali, assumendo che il rapporto formalmente part-time fosse in realtà svolto a tempo pieno. Nei gradi di merito la domanda relativa alla contribuzione era stata respinta per asserita carenza di interesse ad agire, sul presupposto che non fosse stato allegato e provato un pregiudizio attuale e concreto sulla futura pensione. Con l'unico motivo di ricorso per cassazione il lavoratore ha denunciato violazione degli artt. 2115 e 2116 c.c., dell'art. 38 Cost. e dell'art. 100 c.p.c., sostenendo che il lavoratore ha un diritto soggettivo all'integrità della posizione contributiva e può chiedere l'accertamento dell'omissione contributiva già nel corso del rapporto, prima della maturazione di un danno previdenziale, senza dover dimostrare l'immediata incidenza su una specifica prestazione pensionistica.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, ritenendo manifestamente fondato il motivo. Ha cassato la sentenza impugnata limitatamente alla statuizione sull'interesse ad agire per l'accertamento dell'omissione contributiva e ha rinviato alla Corte d'appello di Torino in diversa composizione per nuovo esame, enunciando il principio secondo cui il lavoratore ha sempre interesse ad agire nei confronti del datore di lavoro per l'accertamento della debenza dei contributi omessi in relazione all'effettivo lavoro svolto, prima ancora della produzione di un danno previdenziale e senza necessità di integrare il contraddittorio nei confronti dell'INPS. Il giudice del rinvio dovrà provvedere anche sulle spese.
Norme richiamate
È utilizzato come base del motivo di ricorso per violazione o falsa applicazione di norme di diritto.
Richiamato dal ricorrente in tema di obbligo contributivo del datore di lavoro.
La Corte richiama la norma per distinguere il diritto all'accertamento dell'omissione contributiva dal successivo diritto al risarcimento del danno previdenziale quando la prestazione non sia più conseguibile.
art. 38 Cost.
Fondamento costituzionale del diritto alla posizione contributiva e alla tutela previdenziale.
Richiamato in relazione all'interesse ad agire, che la Corte riconosce anche prima della maturazione del danno previdenziale.
art. 13 legge 12 agosto 1962, n. 1338
Citato come rimedio in forma specifica per la costituzione di rendita ai fini dell'integrazione della contribuzione omessa.
Richiamato per affermare che il lavoratore non può agire per la condanna al pagamento dei contributi, credito attribuito esclusivamente all'ente previdenziale.
Indicata la trattazione in camera di consiglio con riserva della motivazione.
Citato solo come riferimento alla c.d. quota cento e alla possibile rilevanza del maggior numero di contributi ai fini pensionistici.
Massime di principio
- Il lavoratore è titolare, nei confronti del datore di lavoro, di un autonomo diritto soggettivo all'integrità della posizione contributiva, distinto dal credito contributivo dell'ente previdenziale.
- L'azione di mero accertamento dell'omissione contributiva è proponibile già durante il rapporto di lavoro e prima della maturazione di un danno previdenziale concreto, poiché l'omissione incide immediatamente sulla posizione assicurativa del lavoratore.
- Ai fini dell'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. non è necessario allegare e provare che l'omissione abbia già compromesso una specifica prestazione pensionistica; è sufficiente che il lavoratore deduca l'effettivo lavoro svolto e la correlata mancata contribuzione.
- La domanda proposta dal lavoratore per l'accertamento della debenza dei contributi si svolge sul piano del rapporto contrattuale e mira ad accertare la potenzialità dannosa dell'omissione, ferma restando la distinta azione risarcitoria o in forma specifica esperibile al verificarsi dell'evento protetto.
- Il lavoratore non è legittimato ad agire in proprio per la condanna del datore al pagamento dei contributi all'INPS, credito che resta in capo all'ente previdenziale; diversa è invece la legittimazione all'azione di accertamento della regolarità contributiva.
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