Cassazione Civile, Ordinanza n. 11763/2024 del 02/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La lite nasce da due incarichi svolti da un funzionario onorario presso il Ministero della giustizia: la presidenza di un Organismo interno di valutazione e, successivamente, la partecipazione a una Commissione per la valutazione dei dirigenti di seconda fascia. Il soggetto incaricato aveva chiesto in giudizio il risarcimento del danno per la mancata conferma nel triennio successivo del primo incarico e per la revoca anticipata dal secondo; aveva inoltre domandato il risarcimento del pregiudizio all’immagine e alla professionalità. Per quanto ancora rileva in cassazione, chiedeva anche il pagamento di una somma per l’attività svolta tra il 9 giugno e il 17 luglio 2013 dopo la cessazione dell’incarico, sostenendo che l’attività era stata resa in assenza di un espresso incarico ma a beneficio dell’amministrazione, con conseguente pretesa economica e richiamo a un indebito arricchimento. Il ricorso per cassazione censurava la decisione d’appello nella parte in cui aveva ritenuto devoluta alla giurisdizione amministrativa anche la domanda di pagamento dei compensi per quel periodo, e deduceva altresì, in via sostanzialmente accessoria, la questione delle spese di lite.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il motivo fosse carente di specificità, perché dal ricorso non risultava in modo chiaro e univoco se la pretesa economica fosse riferita a un compenso predeterminato oppure a una indennità rimessa alla discrezionalità dell’amministrazione; tale mancanza impediva anche il controllo diretto sugli atti. Inoltre, le deduzioni sull’indebito arricchimento ex art. 2041 c.c. e sulla regolazione delle spese sono state giudicate inammissibili perché nuove o comunque non specificamente censurate. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato a rifondere le spese del giudizio di legittimità al Ministero ed è stato dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
È il parametro del motivo di ricorso sulle questioni di giurisdizione; la Corte precisa che, anche quando è dedotto il difetto di giurisdizione, il ricorso deve essere specifico e autosufficiente quanto ai fatti processuali rilevanti.
La mancanza di una esposizione chiara e completa dei fatti di causa impedisce di comprendere la natura della pretesa e comporta inammissibilità del motivo.
Il principio di specificità del ricorso per cassazione richiede che siano indicati con precisione i fatti processuali, gli errori attribuiti alla sentenza impugnata e la causa petendi posta a fondamento della domanda.
Il richiamo all’azione di indebito arricchimento è stato considerato una deduzione nuova, non validamente introdotta nei precedenti gradi e quindi inammissibile in cassazione.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
La Corte dà atto dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115/2002
È il parametro richiamato per determinare l’importo dell’ulteriore contributo unificato dovuto in caso di definizione sfavorevole del ricorso.
Massime di principio
- La domanda di pagamento proposta dal funzionario onorario può rientrare nella giurisdizione del giudice ordinario solo se si controverte di un compenso predeterminato da atti o norme e quindi di un diritto soggettivo; se invece l’attribuzione economica dipende da una scelta discrezionale dell’amministrazione, la posizione è di interesse legittimo e la giurisdizione è amministrativa.
- Nel ricorso per cassazione, anche sulle questioni di giurisdizione, la Corte può esaminare direttamente gli atti solo se il ricorso espone in modo specifico e completo i fatti processuali decisivi e gli errori imputati alla sentenza impugnata.
- La mancata chiarezza sulla natura della pretesa economica dedotta dal funzionario onorario impedisce di verificare il riparto di giurisdizione e determina l’inammissibilità del motivo.
- Le domande nuove o non specificamente censurate in appello non possono essere utilmente riproposte in cassazione come se fossero questioni già devolute al giudice di merito.
- La compensazione delle spese di lite rientra nel potere discrezionale del giudice di merito; la sola mancata compensazione non è censurabile in cassazione come vizio di motivazione.
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