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Cassazione Civile, Ordinanza n. 11758/2024 del 02/05/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia riguarda il diritto di alcuni dipendenti a vedersi ricalcolata la retribuzione dovuta per il periodo feriale, con inclusione di varie indennità percepite in via ordinaria nel rapporto di lavoro, tra cui indennità di trasferta, diaria ridotta, percorrenza, duplici mansioni, fuori nastro, guida 1 e 2 e autosnodato. In primo grado il tribunale aveva accolto la domanda dei lavoratori e la Corte d'appello aveva confermato, ritenendo che tali emolumenti rientrassero nella nozione di retribuzione ordinaria/feriale, secondo l'interpretazione della direttiva 2003/88/CE data dalla giurisprudenza della CGUE e della Cassazione, e che la loro esclusione potesse avere un effetto dissuasivo sull'esercizio del diritto alle ferie. La società ha proposto ricorso per cassazione con sette motivi: ha dedotto, in sintesi, violazione delle norme costituzionali, dell'art. 2109 c.c., del d.lgs. 66/2003 e dell'art. 7 della direttiva 2003/88/CE per aver incluso quelle indennità nella retribuzione feriale; violazione degli artt. 2697 e 115 c.p.c. per asserita erronea ripartizione e valutazione della prova; violazione dei canoni ermeneutici contrattuali in relazione ad accordi aziendali e CCNL; erronea applicazione di specifiche clausole dei CCNL sulla trasferta e sulla diaria; e, da ultimo, censura sulla misura del periodo feriale considerato, sostenendo che la tutela europea coprirebbe solo il minimo di quattro settimane annue e non le ferie ulteriori previste dalla contrattazione collettiva. I controricorrenti hanno resistito chiedendo il rigetto e hanno eccepito, per il settimo motivo, la novità della questione.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso nel complesso. Ha dichiarato inammissibile il settimo motivo, perché introduceva una questione nuova e non trattata nei gradi di merito: la diversa estensione temporale delle ferie coperte dalla nozione di retribuzione feriale europea, tema distinto da quello della determinazione della base retributiva. Per il primo motivo ha ritenuto che la Corte d'appello avesse già considerato il possibile effetto dissuasivo, correttamente valutandolo in relazione alla diminuzione della retribuzione durante le ferie. Per gli ulteriori motivi ha richiamato l'orientamento consolidato secondo cui la retribuzione feriale deve comprendere tutti gli importi pecuniari collegati all'esecuzione delle mansioni e allo status personale e professionale del lavoratore, quando la loro eliminazione durante le ferie potrebbe dissuadere dal godimento effettivo del riposo annuale. Ha quindi ritenuto plausibile e conforme alla finalità della direttiva l'interpretazione delle clausole collettive operata dal giudice di merito, che aveva accertato la natura non meramente eventuale ma continuativa e non residuale di tali voci retributive. La società ricorrente è stata condannata alle spese, distratte in favore del difensore dei lavoratori, ed è stato dato atto dei presupposti per il contributo unificato დამატivo.

Norme richiamate

  • art. 36 Cost.

    richiamato dalla ricorrente per contestare l'inclusione di voci variabili nella retribuzione feriale; la Corte non ne trae un principio autonomo diverso da quello di adeguatezza della retribuzione durante le ferie secondo il diritto UE

  • art. 2109 c.c.

    richiamato come base interna del diritto alle ferie e della relativa retribuzione

  • art. 10 d.lgs. 66/2003

    recepisce il diritto alle ferie annuali e si coordina con l'art. 7 della direttiva 2003/88/CE

  • art. 18-bis d.lgs. 66/2003

    richiamato nel motivo di ricorso in relazione alla disciplina delle ferie

  • art. 7 direttiva 2003/88/CE

    va interpretato nel senso di assicurare al lavoratore una retribuzione durante le ferie sostanzialmente equiparabile a quella ordinaria, comprensiva delle voci collegate alle mansioni e allo status professionale, per evitare effetti dissuasivi sul godimento del riposo

  • art. 2697 c.c.

    richiamato dalla ricorrente in tema di onere probatorio; la Corte ritiene però corretta la valutazione del giudice di merito sulla prova offerta dai lavoratori tramite i prospetti paga

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente in relazione alla valutazione delle prove; la Corte non ravvisa violazione

  • art. 1362 c.c.

    richiamato per l'interpretazione degli accordi aziendali e delle clausole collettive

  • art. 1363 c.c.

    richiamato per l'interpretazione sistematica degli accordi aziendali e delle clausole collettive

  • artt. 20 e 21 CCNL 23 luglio 1976

    invocati per sostenere che l'indennità di trasferta e diaria ridotta non rientrassero nella retribuzione feriale; la Corte di merito li ha letti in senso conforme alla nozione di retribuzione ordinaria

  • artt. 56 CCNL 23 luglio 1976; 1, 9 e 10 CCNL 12 marzo 1980

    invocati per escludere alcune voci dalla base di calcolo feriale; la Corte conferma l'inclusione delle indennità in base al nesso con le mansioni

  • art. 36 Cost.

    richiamato anche per negare l'esistenza nell'ordinamento interno di un principio generale di omnicomprensività della retribuzione; la Corte ribadisce però la specifica regola della retribuzione feriale secondo il diritto UE

  • art. 39 Cost.

    richiamato per affermare la rilevanza della contrattazione collettiva nella determinazione della retribuzione parametro

  • art. 12 CCNL 27 novembre 2000

    richiamato dalla ricorrente in relazione alla retribuzione feriale

  • art. 10 comma 1 CCNL 12 marzo 1980

    richiamato per sostenere che la disciplina collettiva coprisse solo un certo numero di settimane di ferie; la Corte dichiara la relativa questione nuova e quindi inammissibile

  • art. 5 CCNL 27 novembre 2000

    richiamato in relazione al numero di ferie considerate e alla disciplina collettiva

  • art. 91 c.p.c.

    base della condanna alle spese di lite a carico della parte soccombente

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 115/2002

    richiamato per il presupposto del contributo unificato aggiuntivo in caso di rigetto del ricorso

Massime di principio

  • Ai fini della retribuzione dovuta durante le ferie annuali, devono essere incluse non solo le componenti fisse della paga, ma anche le voci variabili che siano intrinsecamente collegate all'esecuzione delle mansioni o allo status personale e professionale del lavoratore.
  • La disciplina europea sulle ferie impone che il lavoratore non subisca, durante il riposo annuale, una riduzione retributiva idonea a dissuaderlo dall'esercizio del diritto alle ferie; la verifica dell'effetto dissuasivo è una valutazione concreta rimessa al giudice di merito.
  • Le clausole della contrattazione collettiva che regolano indennità e compensi devono essere interpretate, ove possibile, in modo coerente con la finalità della direttiva europea sulle ferie, ossia garantire una retribuzione sostanzialmente equivalente a quella ordinaria.
  • In sede di legittimità non possono essere introdotte questioni nuove, diverse da quelle dedotte nei gradi di merito e non rilevabili d'ufficio; ciò vale anche quando si invochi la disciplina europea sulle ferie per estendere o limitare l'ambito temporale della tutela.
  • La prova del diritto a una maggiore retribuzione feriale può essere assolta mediante i prospetti paga e la documentazione retributiva fornita dal datore di lavoro, se idonea a dimostrare la natura e continuità delle voci retributive rivendicate.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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