Cassazione Penale, Ordinanza n. 26437/2026 del 15/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblico ministero)
La controversia
Il procedimento traeva origine da una vicenda urbanistica relativa a un’area del Comune di Venosa, inizialmente disciplinata da un piano particolareggiato del 1979. Secondo l’accusa, l’area, pur avendo esaurito la propria capacità edificatoria residenziale, era stata oggetto di una nuova pianificazione ritenuta illegittima, mediante l’adozione del regolamento urbanistico del 2012 e il successivo rilascio di due permessi di costruire, in ipotesi integrando una lottizzazione abusiva cartolare seguita da lottizzazione abusiva materiale. Il Tribunale aveva però pronunciato sentenza di non luogo a procedere perché il fatto non sussiste, valorizzando la tesi della piena riacquistata discrezionalità pianificatoria del Comune una volta scaduto il piano particolareggiato. Il ricorso della Procura deduceva, con il primo motivo, erronea applicazione dell’art. 44, lett. c), d.P.R. 380/2001 in relazione all’art. 30 del medesimo decreto, all’art. 17 l. 1150/1942 e all’art. 21 l.r. Basilicata n. 23/1999, sostenendo che l’amministrazione non avrebbe potuto ripianificare l’area in modo incoerente con la preesistente disciplina, poiché la capacità edificatoria era già stata "spesa" o assorbita. Con il secondo motivo, il ricorrente denunciava vizio di motivazione per omesso confronto con l’argomento tecnico decisivo dell’esaurimento della capacità edificatoria dell’area per effetto dell’asservimento, oltre che manifesta illogicità della motivazione, ritenuta fondata solo su un astratto principio di discrezionalità amministrativa.
La decisione
La Corte ha qualificato l’impugnazione proposta dalla Procura non come ricorso per cassazione, ma come appello, rilevando che contro la sentenza di non luogo a procedere ex art. 554-quater c.p.p. opera un regime impugnatorio speciale e chiuso, che consente l’appello del pubblico ministero nei casi previsti dalla norma e non il ricorso per cassazione per saltum. Ha quindi disposto la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Potenza per la trattazione dell’impugnazione secondo le forme dell’appello. Non vi è stata, dunque, una decisione nel merito sulla sussistenza o meno della lottizzazione abusiva.
Norme richiamate
Richiamato nella contestazione come base del concorso di persone nel reato.
art. 44, comma 1, lett. c), d.P.R. 380/2001
Norma incriminatrice evocata dal ricorrente quale riferimento alla lottizzazione abusiva.
Richiamato in relazione alla disciplina della lottizzazione abusiva e alla formazione degli strumenti urbanistici.
Il ricorrente ne sostiene una lettura che limita la discrezionalità pianificatoria pubblica e impone coerenza con la pianificazione preesistente.
art. 21 l.r. Basilicata n. 23/1999
Invocato per affermare il principio di continuità e ordinarietà dei processi di pianificazione istituzionale.
art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.
Norma richiamata per il vizio di motivazione denunciato nel ricorso.
Indicata come base formale dell’impugnazione proposta dalla Procura.
"contro la sentenza di non luogo a procedere possono proporre appello il procuratore della Repubblica e il procuratore generale nei casi di cui all'articolo 593-bis, comma 2"; "sono inappellabili le sentenze di non luogo a procedere relative a reati puniti con la sola pena pecuniaria o con pena alternativa"
La Corte afferma che prevede un regime impugnatorio speciale e chiuso, che deroga a quello generale.
Richiamato dal ricorrente, ma la Corte esclude che esso valga a fondare il ricorso per cassazione nel caso di specie.
Invocato dal ricorrente per sostenere la proponibilità del ricorso per cassazione ordinario, ma non condiviso dalla Corte.
Richiamato per affermare che, se è usato un mezzo di gravame diverso da quello previsto, il giudice deve verificare impugnabilità e volontà di impugnare e poi trasmettere gli atti al giudice competente.
Escluso come base per un ricorso per cassazione per saltum contro la sentenza in esame.
Richiamato per descrivere la natura della sentenza di non luogo a procedere.
Richiamato per evidenziare la revocabilità della sentenza di non luogo a procedere.
Norma di rinvio contenuta nell’art. 554-quater per individuare i casi di appello del pubblico ministero.
Massime di principio
- Contro la sentenza di non luogo a procedere si applica un regime impugnatorio speciale: il pubblico ministero deve utilizzare l’appello nei casi espressamente previsti, mentre non è configurabile il ricorso per cassazione per saltum quando il mezzo di gravame previsto dalla legge è l’appello.
- Quando un’impugnazione è proposta con un mezzo diverso da quello legislativamente previsto, il giudice deve verificare l’oggettiva impugnabilità del provvedimento e la volontà di sottoporlo a sindacato giurisdizionale, disponendo la trasmissione degli atti al giudice competente.
- La qualificazione dell’atto di impugnazione non dipende dal nomen iuris utilizzato dalla parte, ma dal contenuto sostanziale della domanda e dal mezzo di gravame previsto dall’ordinamento per quel tipo di decisione.
- Nel sistema delineato per la sentenza di non luogo a procedere, la natura speciale e revocabile del provvedimento giustifica una disciplina impugnatoria autonoma rispetto a quella generale delle sentenze di proscioglimento.
- L’eventuale fondatezza dei motivi attinenti al merito della lottizzazione abusiva non può essere scrutinata se l’impugnazione è proposta con un mezzo processualmente errato, dovendo prima essere correttamente inquadrato il rimedio esperibile.
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