Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 26462/2026 del 15/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Ha inoltre condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. La decisione si fonda sulla genericità e manifesta infondatezza delle censure relative alla configurabilità del reato, poiché la sentenza di merito aveva adeguatamente spiegato il nesso tra le minacce e l'ostacolo all'attività del pubblico ufficiale.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

I due imputati hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Bari del 28/01/2025, che aveva confermato la loro condanna per resistenza a pubblico ufficiale. Con un unico motivo comune hanno censurato la configurabilità del reato contestato, sostenendo in sostanza che la condotta non integrasse la fattispecie incriminatrice. La Corte di cassazione ha ritenuto le doglianze generiche e manifestamente infondate, osservando che la motivazione della sentenza impugnata dava conto del fatto che le minacce poste in essere dai ricorrenti erano dirette a ostacolare l'attività del pubblico ufficiale, così integrando il reato contestato.

Norme richiamate

  • art. 337 c.p.

    Integra il reato la condotta minacciosa diretta a ostacolare l'attività del pubblico ufficiale.

  • Cassa delle ammende

    In caso di inammissibilità del ricorso, i ricorrenti possono essere condannati al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando le censure sulla configurabilità del reato si risolvono in doglianze generiche e non confrontate con la motivazione della sentenza impugnata.
  • Ai fini della resistenza o violenza a pubblico ufficiale, è sufficiente che le minacce siano finalizzate a ostacolare l'attività del pubblico ufficiale, così da realizzare l'elemento oggettivo della fattispecie.
  • La manifesta infondatezza del motivo ricorsuale consente la declaratoria di inammissibilità del ricorso con le conseguenze economiche previste dall'ordinamento.

Come è indicizzato

MaterieResistenza e oltraggio a pubblico ufficialeImpugnazioni
RamiReati contro la PAProcesso penale

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.