Cassazione Penale, Ordinanza n. 26462/2026 del 15/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Ha inoltre condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. La decisione si fonda sulla genericità e manifesta infondatezza delle censure relative alla configurabilità del reato, poiché la sentenza di merito aveva adeguatamente spiegato il nesso tra le minacce e l'ostacolo all'attività del pubblico ufficiale.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
I due imputati hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Bari del 28/01/2025, che aveva confermato la loro condanna per resistenza a pubblico ufficiale. Con un unico motivo comune hanno censurato la configurabilità del reato contestato, sostenendo in sostanza che la condotta non integrasse la fattispecie incriminatrice. La Corte di cassazione ha ritenuto le doglianze generiche e manifestamente infondate, osservando che la motivazione della sentenza impugnata dava conto del fatto che le minacce poste in essere dai ricorrenti erano dirette a ostacolare l'attività del pubblico ufficiale, così integrando il reato contestato.
Norme richiamate
Integra il reato la condotta minacciosa diretta a ostacolare l'attività del pubblico ufficiale.
Cassa delle ammende
In caso di inammissibilità del ricorso, i ricorrenti possono essere condannati al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando le censure sulla configurabilità del reato si risolvono in doglianze generiche e non confrontate con la motivazione della sentenza impugnata.
- Ai fini della resistenza o violenza a pubblico ufficiale, è sufficiente che le minacce siano finalizzate a ostacolare l'attività del pubblico ufficiale, così da realizzare l'elemento oggettivo della fattispecie.
- La manifesta infondatezza del motivo ricorsuale consente la declaratoria di inammissibilità del ricorso con le conseguenze economiche previste dall'ordinamento.
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