Cassazione Penale, Ordinanza n. 26463/2026 del 15/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La condanna per il reato di resistenza a pubblico ufficiale è rimasta ferma.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La sentenza impugnata aveva confermato la condanna per resistenza a pubblico ufficiale. Il ricorrente ha censurato, in sintesi, la motivazione della Corte territoriale sia quanto alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato, sia quanto al trattamento sanzionatorio, lamentando in particolare il diniego delle circostanze attenuanti generiche. La Corte di cassazione ha ritenuto che tali censure riproducessero questioni già esaminate e disattese dal giudice di merito con argomentazioni logiche e giuridicamente corrette.
Norme richiamate
Norma incriminatrice oggetto della condanna confermata in appello e non superata dalle censure di legittimità.
circostanze attenuanti generiche
Il diniego è stato ritenuto correttamente motivato dalla Corte territoriale, che ha valorizzato gli elementi ritenuti decisivi e le specifiche osservazioni dell'interessato.
spese processuali
Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna al pagamento delle spese processuali.
Cassa delle ammende
In caso di inammissibilità, è stata applicata la sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando si limita a riproporre censure già specificamente esaminate e disattese in modo logico, coerente e puntuale dal giudice di merito.
- In tema di trattamento sanzionatorio, il diniego delle circostanze attenuanti generiche è insindacabile in cassazione se la decisione di merito indica gli elementi ritenuti decisivi e prende in considerazione le deduzioni difensive dell'imputato.
- La contestazione sull'elemento soggettivo del reato non è sufficiente a fondare l'annullamento quando la motivazione della sentenza impugnata risulti completa e giuridicamente corretta.
- Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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