Cassazione Penale, Ordinanza n. 26460/2026 del 15/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che lo aveva condannato per il reato di resistenza a pubblico ufficiale. Dal testo risulta che le censure investivano, da un lato, la ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo del reato e, dall'altro, il trattamento sanzionatorio, con particolare riferimento al diniego delle circostanze attenuanti generiche. La Corte di cassazione rileva che i motivi riproducono questioni già esaminate e disattese in appello con motivazione logica, coerente e puntuale.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la motivazione della sentenza impugnata fosse congrua sia quanto all'elemento soggettivo del reato sia quanto alla determinazione della pena e al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, richiamando il principio secondo cui il giudice di merito deve indicare gli elementi ritenuti decisivi e considerare le specifiche deduzioni dell'interessato. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Norma incriminatrice oggetto della condanna confermata in appello e del ricorso dichiarato inammissibile.
Richiamato implicitamente dal riferimento alle circostanze attenuanti generiche e al loro mancato riconoscimento in sede di merito.
La dichiarazione di inammissibilità del ricorso presuppone la verifica di un ricorso privo dei requisiti di ammissibilità o contenente censure non consentite in sede di legittimità.
Massime di principio
- Quando la sentenza di merito ha offerto una motivazione logica, coerente e puntuale sulla sussistenza dell'elemento soggettivo, il ricorso che si limiti a riproporre le stesse censure già disattese è inammissibile.
- In tema di trattamento sanzionatorio, il diniego delle circostanze attenuanti generiche è correttamente motivato se il giudice di merito indica gli elementi decisivi posti a fondamento della decisione e considera le specifiche deduzioni dell'imputato.
- Il sindacato di legittimità non può trasformarsi in una nuova valutazione del merito quando la motivazione impugnata sia completa e non manifestamente illogica.
- La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 15 lug 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 26437/2026 del 15/07/2026
- ordinanza_penale · 15 lug 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 26459/2026 del 15/07/2026
- ordinanza_penale · 15 lug 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 26461/2026 del 15/07/2026
- ordinanza_penale · 15 lug 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 26462/2026 del 15/07/2026
- ordinanza_penale · 15 lug 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 26463/2026 del 15/07/2026
- ordinanza_penale · 15 lug 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 26465/2026 del 15/07/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →