Cassazione Penale, Ordinanza n. 26459/2026 del 15/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La condanna per il reato contestato e la sanzione sostitutiva applicata in appello restano quindi ferme.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La sentenza impugnata aveva confermato la condanna per il reato di resistenza o minaccia a pubblico ufficiale ex art. 336 c.p. e, in sede di trattamento sanzionatorio, aveva applicato una sanzione sostitutiva della detenzione domiciliare. Con l'unico motivo di ricorso l'imputato lamentava l'illegalità della pena per avere la Corte di appello omesso di autorizzarlo ad allontanarsi dal domicilio per quattro ore al giorno, assumendo che tale autorizzazione dovesse essere concessa in applicazione dell'art. 56 della l. 689/1981. La Corte di cassazione ha però rilevato che la doglianza era generica, perché la richiesta di applicazione della sanzione sostitutiva formulata all'udienza non conteneva alcuna istanza specifica in tal senso, come risultava dal verbale.
Norme richiamate
norma incriminatrice per il reato oggetto della condanna confermata in appello
richiamato quale base della pretesa autorizzazione all'allontanamento dal domicilio per quattro ore al giorno in caso di detenzione domiciliare sostitutiva; la censura è stata ritenuta generica perché non supportata da specifica istanza in udienza
presumibile base della condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende a seguito di declaratoria di inammissibilità
Massime di principio
- Quando si deduce in cassazione l'illegalità della pena o della sanzione sostitutiva, il motivo deve confrontarsi in modo specifico con quanto effettivamente richiesto e verbalizzato nei precedenti gradi di giudizio; in difetto, la doglianza è generica e inammissibile.
- La deduzione di un vizio del trattamento sanzionatorio presuppone che la questione sia stata tempestivamente posta al giudice di merito in forma chiara e specifica, non potendo essere introdotta per la prima volta in cassazione in assenza di riscontro negli atti.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, nei casi previsti, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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