Cassazione Penale, Ordinanza n. 26465/2026 del 15/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte dichiara il ricorso inammissibile. Ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La condanna per evasione resta quindi ferma, non essendo stata riformata la decisione di merito.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La sentenza impugnata aveva confermato la condanna per evasione. Il ricorrente proponeva ricorso per cassazione deducendo, in sostanza, due censure: la mancata esclusione della recidiva e il diniego delle attenuanti generiche. La Corte di cassazione rileva però che tali motivi non si confrontano con la motivazione della Corte territoriale, la quale aveva valorizzato la frequenza delle reiterazioni criminose come indice di una progressiva e sempre più consapevole inclinazione al delitto.
Norme richiamate
Norma incriminatrice del reato di evasione, oggetto della condanna confermata in appello e richiamata in sede di legittimità.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando le doglianze non si confrontano specificamente con la ratio decidendi della sentenza impugnata.
- La censura sulla recidiva e sulle attenuanti generiche deve misurarsi con la motivazione del giudice di merito; non è sufficiente una contestazione meramente assertiva o ripetitiva.
- La reiterazione dei fatti di reato può essere valorizzata dal giudice di merito come indice di una maggiore consapevolezza e determinazione criminosa, incidendo negativamente sulla valutazione favorevole della personalità dell'imputato.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il giudice di legittimità applica le conseguenze economiche previste, inclusa la sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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