Cassazione Penale, Ordinanza n. 26461/2026 del 15/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte dichiara inammissibile il ricorso perché proposto irritualmente dalla stessa imputata, in violazione dell'art. 613, comma 1, c.p.p., che impone la sottoscrizione del ricorso per cassazione da parte di un difensore cassazionista munito di specifico mandato. Conseguentemente la ricorrente è condannata al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputata ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello che, in parziale riforma della decisione di primo grado, le aveva irrogato la pena di un anno di reclusione per il reato di resistenza a pubblico ufficiale. La Corte di cassazione non esamina il merito delle censure perché rileva d'ufficio un vizio preliminare: il ricorso era stato presentato personalmente dalla parte imputata, senza la sottoscrizione di un difensore iscritto nell'albo speciale della Cassazione munito di specifico mandato, come richiesto a pena di inammissibilità dall'art. 613, comma 1, c.p.p. La decisione richiama anche la possibilità di dichiarare l'inammissibilità senza formalità di procedura ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p. e dispone le conseguenze economiche conseguenti all'inammissibilità.
Norme richiamate
Indicato come reato oggetto della condanna confermata in parte in appello; non viene affrontato nel merito in sede di legittimità.
"l'atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi" devono essere sottoscritti, "a pena di inammissibilità", da un difensore iscritto nell'apposito albo speciale della Corte di cassazione munito di specifico mandato difensivo
Il ricorso per cassazione è inammissibile se non è sottoscritto da un difensore cassazionista munito di specifico mandato; la proposizione personale da parte dell'imputato non è consentita.
La declaratoria di inammissibilità può essere adottata senza formalità di procedura, de plano, con trattazione camerale non partecipata.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione penale, l'atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi devono essere sottoscritti, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto nell'albo speciale della Cassazione munito di specifico mandato.
- La proposizione personale del ricorso da parte dell'imputato integra un difetto di legittimazione processuale e comporta l'inammissibilità del ricorso senza necessità di esame dei motivi.
- L'inammissibilità del ricorso per cassazione può essere dichiarata de plano, senza formalità di procedura, e comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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