Cassazione Civile, Ordinanza n. 18783/2022 del 10/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda di un dirigente medico volta ad ottenere il pagamento dell'indennità di pronta disponibilità nella misura di euro 41,32 per turno, anziché nel minor importo di euro 20,66 previsto dalla contrattazione nazionale. Il tribunale aveva accolto la domanda e la corte d'appello aveva confermato la condanna dell'azienda sanitaria, ritenendo vincolante una delibera aziendale del 1999 che aveva elevato l'importo e reputando non provata dall'azienda l'indisponibilità del fondo. Nel ricorso per cassazione l'azienda sanitaria ha denunciato, con un unico motivo ex art. 360 n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 17 e 55 del CCNL dirigenza medica SSN 2002-2005 e dell'art. 51 del CCNL 1998-2001, sostenendo che l'aumento dell'indennità era subordinato a un accordo collettivo decentrato e alla capienza del fondo aziendale, e che un regolamento o una delibera aziendale non potevano fondare un diritto soggettivo in mancanza di tali presupposti.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'azienda sanitaria, ha cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito ex art. 384, comma 2, c.p.c., ha rigettato l'originaria domanda del dirigente medico. La Corte ha dato continuità a un orientamento già espresso in precedenti decisioni, secondo cui la contrattazione collettiva nazionale, pur consentendo alla contrattazione integrativa di rideterminare in aumento l'indennità di pronta disponibilità, condiziona tale potere alla disponibilità delle risorse del fondo aziendale e ai limiti posti dall'art. 40 d.lgs. n. 165/2001; pertanto, un atto deliberativo risalente al 1999 non è sufficiente a fondare il diritto alla maggiore indennità in assenza di un successivo intervento contrattuale compatibile con le risorse disponibili. Le spese dell'intero processo sono state integralmente compensate per la complessità della questione, e non è stato disposto il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
norma processuale invocata per censurare la violazione e falsa applicazione di legge
art. 17 CCNL dirigenza medica SSN quadriennio 2002-2005
richiamato per sostenere che l'indennità di pronta disponibilità può essere rideterminata solo nei limiti della contrattazione collettiva
art. 55 CCNL dirigenza medica SSN quadriennio 2002-2005
richiamato insieme all'art. 17 per affermare il vincolo alla disciplina contrattuale collettiva
art. 51 CCNL 1998-2001
richiamato per sostenere la disciplina contrattuale dell'indennità di pronta disponibilità
la contrattazione integrativa deve rispettare i vincoli dei contratti collettivi nazionali e le disponibilità di bilancio e di programmazione dell'amministrazione
la motivazione rinvia ai precedenti della Corte per la ricostruzione del quadro contrattuale
l'onere di provare l'avveramento della condizione sospensiva grava su chi intende far valere il diritto
consente la decisione nel merito senza rinvio quando non occorrono ulteriori accertamenti di fatto
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002
la Corte esclude i presupposti per il raddoppio del contributo unificato
richiamata quale modifica dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002
Massime di principio
- Nel pubblico impiego contrattualizzato i trattamenti economici possono essere attribuiti solo dalla contrattazione collettiva e alle condizioni da essa previste; un atto unilaterale dell'amministrazione non è sufficiente a costituire il diritto del dipendente.
- Se la contrattazione collettiva rimette alla contrattazione integrativa la determinazione in aumento di un emolumento, tale potere è comunque condizionato alla capienza del fondo aziendale e ai vincoli di bilancio e di programmazione dell'ente.
- Un diritto economico subordinato a condizione sospensiva non può essere preteso da chi invoca il diritto senza prova dell'avveramento della condizione, gravando su tale soggetto l'onere probatorio ex art. 2697 c.c.
- Una delibera aziendale o un regolamento interno risalente nel tempo non possono da soli fondare il diritto a un trattamento economico maggiorato se non siano richiamati e resi compatibili da un successivo intervento della contrattazione collettiva integrativa.
- Quando non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte di cassazione può cassare la sentenza impugnata e decidere nel merito, rigettando la domanda originaria.
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