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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 35290/2023 del 22/08/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Rao era stato condannato, con il rito abbreviato, per il reato previsto dall'art. 95 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per avere dichiarato falsamente nell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato (7/3/2019) di non avere riportato condanne per associazione mafiosa e per violazioni degli artt. 73 e 80 del d.P.R. 9/10/1990, n. 309. In appello la condanna era stata confermata con aumento per recidiva qualificata e diminuzione per il rito. In cassazione il ricorrente ha dedotto tre motivi: (1) mancata prova dell'elemento soggettivo e tesi di errore o di falso innocuo/di compilazione di un modulo da parte di persona con basso livello di istruzione; (2) violazione dell'art. 99 c.p. e carenza motivazionale sull'inasprimento sanzionatorio (possibilità di disapplicare l'aggravante); (3) violazione dell'art. 62-bis c.p. per mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, che la difesa riteneva prevalenti sulla recidiva.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile ritenendolo manifestamente infondato. Ha motivato che i tre motivi erano sostanzialmente ripetitivi di doglianze già svolte in appello e adeguatamente valutate e respinte dalla Corte territoriale, la quale aveva spiegato l'impossibilità che Rao avesse "dimenticato" due recenti processi conclusisi con condanna per associazione mafiosa e reati di droga, e aveva riscontrato plurimi precedenti a conferma della recidiva e della pericolosità. Non sono emerse ragioni idonee al riconoscimento delle attenuanti generiche. La Cassazione ha quindi confermato, in sostanza, la valutazione di merito (compresa l'applicazione della recidiva qualificata e la riduzione per il rito abbreviato). Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla sanzione pecuniaria di euro 3.000. La decisione è stata resa con motivazione semplificata ai sensi del Primo Presidente n. 84/2016.

Norme richiamate

  • d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 95

    Norma applicata per il reato consistente nella dichiarazione falsa resa nell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato; la Corte ha ritenuto provata la dichiarazione mendace e ha confermato la responsabilità dell'imputato.

  • d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, artt. 73 e 80

    Gli artt. 73 e 80 (placedefatti di droga e relative aggravanti) sono richiamati come reati per i quali il ricorrente aveva precedenti/condanne, circostanza rilevante per valutare la recidiva e la pericolosità.

  • codice penale, art. 99

    Denunciata dalla difesa come norma collegata all'inasprimento sanzionatorio; la Corte ha ritenuto che la motivazione della Corte d'appello fosse sufficiente a giustificare l'applicazione dell'aggravante (recidiva qualificata) e che non sussistessero ragioni per disapplicarla.

  • codice penale, art. 62-bis

    Richiamato dalla difesa in relazione al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche; la Corte ha ritenuto che non fossero emerse ragioni tali da giustificare il riconoscimento delle attenuanti generiche e la loro prevalenza sulla recidiva.

  • codice di procedura penale, art. 616

    Invoke dalla Corte per escludere l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità: la Cassazione ha ritenuto infondato il ricorso e non ravvisata la colpa tale da derogare alla condanna alle spese.

  • Decreto del Primo Presidente n. 84 dell'8 giugno 2016

    Applicato per motivazione semplificata: la Corte ha adottato il procedimento di decisione semplificata in presenza di principi consolidati e fattispecie già affrontate.

  • Corte Costituzionale, sent. n. 186 del 13 giugno 2000

    Richiamata in relazione al principio che esclude l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, avvalorando la condanna alle spese nel caso di ricorso manifestamente infondato.

Massime di principio

  • In cassazione non hanno buon esito i motivi meramente ripetitivi di doglianze già esaminate e respinte in grado di appello; la Corte di legittimità richiede che siano sollevate questioni di diritto nuove o errori di motivazione non già trattati.
  • La dichiarazione falsa resa in un'istanza per il gratuito patrocinio è reato ai sensi dell'art. 95 d.P.R. 115/2002 se provata la consapevolezza della falsità; l'esistenza di recenti condanne per reati analoghi rende meno credibile la tesi dell'errore involontario o del semplice 'errore di compilazione'.
  • La recidiva qualificata, quando adeguatamente motivata con precedenti e condanne recenti, può prevalere sul riconoscimento delle attenuanti generiche e determinare un incremento sanzionatorio anche se è stata applicata una riduzione per il rito abbreviato.
  • Per ottenere il riconoscimento delle attenuanti generiche in presenza di recidiva è necessario fornire elementi concreti e specifici che giustifichino la prevalenza delle attenuanti sulla recidiva; mere affermazioni difensive non sono sufficienti.
  • Se un ricorso è dichiarato manifestamente infondato la Corte può dichiararlo inammissibile e condannare il ricorrente al pagamento delle spese e a una sanzione pecuniaria; l'uso della motivazione semplificata è possibile quando si applicano principi già consolidati.

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