Cassazione Penale, Sentenza n. 35285/2023 del 22/08/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte d'Appello di Napoli che, in parziale riforma del Tribunale di Napoli, aveva dichiarato la loro responsabilità per reati in materia di stupefacenti (art. 73 e art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309) commessi tra il 2005 e il 2010 e aveva determinato relative pene. Le censure sono molteplici: violazione di legge e/o difetto di motivazione, contestazione della qualificazione dei fatti (con riferimento all'art. 110 c.p. e alla partecipazione associativa ex art. 74), critica della valutazione delle intercettazioni e della prova, doglianze processuali sulla nullità delle notifiche (in particolare decreto di irreperibilità e notifica dell'avviso di udienza preliminare), richiesta di applicazione della definizione con rito abbreviato/definizione parziale ex art. 444 c.p.p., e rilievi costituzionali e di proporzionalità della pena.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato manifestamente infondati o inammissibili i ricorsi proposti da Anna Cavaliere, Giuseppe Del Prete, Salvatore Del Prete, Salvatore Sabino e Lucia Ioia, condannando i ricorrenti inammissibili al pagamento delle spese e ad una sanzione pecuniaria. Quanto ad Antonio Febbraio, la Cassazione ha accolto il ricorso per vizio relativo alla notificazione: ha ritenuto inefficace, ai fini della notifica del decreto che dispone il giudizio in procedimenti a seguito di udienza preliminare, il decreto di irreperibilità emesso ai fini della notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari (giurisprudenza consolidata citata). Ne è conseguito l'annullamento senza rinvio delle sentenze impugnate nei confronti di Febbraio e la trasmissione degli atti al GUP del Tribunale di Napoli per il prosieguo del procedimento. La Corte ha escluso l'estinzione del reato per prescrizione in quella sede (l'eventuale prescrizione matura in epoca successiva indicata in sentenza).
Norme richiamate
d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 - art. 73
Norma base che incrimina il traffico di sostanze stupefacenti; la sentenza impugnata ha ritenuto provata la responsabilità per reati ex art. 73 per diversi imputati
d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 - art. 74
Norma che disciplina l'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti; la Corte territoriale ha ritenuto provata la partecipazione associativa per alcuni imputati (e specificamente aveva contestato art. 74 a taluni)
Costituzione - artt. 3 e 27
Richiamati dai ricorrenti in tema di proporzione delle pene e dignità della persona; la Corte non ha ritenuto che le censure costituzionali fossero idonee a scalfire la motivazione del giudice di merito
Codice penale - art. 110
Richiamato per sostenere che le condotte dovevano essere ricondotte a mero concorso nel reato (art. 110 c.p.); la Corte ha confermato che la qualificazione come partecipazione associativa non era rivedibile nei termini prospettati dalla difesa
Codice di procedura penale - artt. 157, 159, 178 lett. c), 179, 603
Art. 159 richiamato nella prospettazione relativa all'obbligo di ricerche effettive per notifiche e limiti del decreto di irreperibilità; art. 178 e 179 e art. 603 invocati in relazione a presunte nullità di intercettazioni e notifiche; la Corte ha ritenuto fondata la doglianza sulla inefficacia del decreto di irreperibilità ai fini della notifica del decreto che dispone il giudizio, ma non ha dato corso alle altre censure generiche sulle intercettazioni per mancata specificità
Codice di procedura penale - art. 444
Riferito alla possibilità di definizioni con patteggiamento/definizione parziale; la Corte territoriale aveva motivato tecnicamente il diniego di definizione parziale e la Cassazione ha ritenuto la censura generica e non fondata
Codice di procedura penale - art. 616
Richiamato in tema di responsabilità per l'ammissibilità dei ricorsi: la Corte ha ritenuto che non sussistesse colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità tale da escludere la condanna alle spese e alla sanzione pecuniaria
Massime di principio
- Le censure generiche e le riscritture alternative dei fatti, senza un confronto puntuale con la motivazione del giudice di merito, sono normalmente inammissibili o dichiarate manifestamente infondate in Cassazione
- Il decreto di irreperibilità emesso ai fini della notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari non sostituisce automaticamente la notifica del decreto che dispone il giudizio quando il rinvio a giudizio deriva da udienza preliminare: per la validità della notifica di quest'ultimo atto occorre valutare l'efficacia specifica della procedura di ricerca e, se necessario, emettere nuovo decreto di irreperibilità
- Se l'autorità disponeva di elementi agevoli per rintracciare l'imputato (p.es. numero di utenza mobile) e non li ha utilizzati nelle ricerche, detta omissione può compromettere l'effettività dell'attività di ricerca e dare luogo a vizio di notifica
- Le questioni sulle intercettazioni e sulla prova tecnica richiedono motivazioni specifiche e puntuali (indicazione dei singoli brani, vizio procedurale preciso o prova di inaffidabilità); censure generiche non valgono a sovvertire la valutazione di merito
- Le richieste di applicazione di procedimenti e istituti speciali (es. definizione parziale ex art. 444 c.p.p.) possono essere respinte per ragioni tecniche o di completezza dell'istruttoria; l'opposizione a tale diniego richiede contestazioni specifiche delle ragioni tecniche addotte dal giudice
- In caso di inammissibilità del ricorso per cause imputabili ai difensori, può essere disposta la condanna alle spese e anche una sanzione pecuniaria ex art. 616 c.p.p. quando non venga dimostrata l'assenza di colpa
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