Cassazione Penale, Sentenza n. 35286/2023 del 22/08/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione avverso la sentenza del 05/12/2022 della Corte d'appello di Milano che, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, aveva riconosciuto il ricorrente responsabile dei reati di detenzione a fine di spaccio di sostanze stupefacenti (marijuana, hashish, cocaina) e di resistenza a pubblico ufficiale, condannandolo e ordinando la confisca del denaro sequestrato. Il ricorrente deduceva: (1) violazione e falsa applicazione dell'art. 73 d.P.R. n. 309/1990 e difetto di motivazione perché la Corte territoriale si era basata sul c.d. narcotest per ritenere la natura stupefacente dei reperti senza valutare la presenza e la quantità del principio attivo, elemento essenziale per la rilevanza penale; evidenziava inoltre la modesta consistenza ponderale dei reperti; (2) vizio di motivazione in ordine all'illegittimità della confisca del denaro, avendo provato documentalmente la lecita provenienza dei contanti.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo, ritenendolo fondato, e ha assorbito il secondo. Ha rilevato che la Corte d'appello ha confuso la dimostrazione della destinazione alla cessione con la prova della presenza di principio attivo nelle sostanze e ha omesso di affrontare in modo risolutivo la questione, sollevata in appello, circa la possibile scarsità di principio attivo (e quindi l'eventuale irrilevanza penale). La Cassazione ha richiamato la giurisprudenza consolidata secondo cui il narcotest può provare la natura stupefacente della sostanza ma non la quantità di principio attivo, e ha affermato che, se il giudice si avvale del narcotest in assenza di accertamenti chimici, deve fornire adeguata motivazione sugli elementi univoci che attestano tipologia ed entità della sostanza. Per l'omessa risposta a una questione decisiva la sentenza impugnata è stata annullata e la causa rinviata per nuovo giudizio alla Corte d'appello di Milano, diversa sezione.
Norme richiamate
art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, comma 5
La norma incrimina la detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti; la Corte ricorda che, ai fini della configurazione del reato, non è sempre indispensabile una perizia chimica sulla percentuale di principio attivo, ma qualora il giudice si fondi sul solo narcotest deve comunque motivare adeguatamente circa elementi univoci che provino tipologia ed entità della sostanza
Principio giurisprudenziale sul narcotest
Il narcotest consente di provare la natura stupefacente di una sostanza ma non fornisce, di per sé, prova della quantità di principio attivo; per valutare l'entità del principio attivo è necessaria una perizia chimica quando tale valutazione è rilevante ai fini dell'inquadramento del fatto
Massime di principio
- Il narcotest può essere idoneo a dimostrare la natura stupefacente di un reperto ma non sostituisce sempre l'accertamento peritale sulla quantità di principio attivo quando questa incide sulla rilevanza penale o sull'eventuale configurazione di ipotesi meno gravi
- Se il giudice si basa sul narcotest per condannare è obbligato a motivare in modo puntuale e a considerare l'eventualità che le quantità rinvenute siano prive di efficacia drogante
- La presenza di elementi indiziari di finalità di spaccio (pluralità di sostanze, modalità di confezionamento, denaro, fuga) può integrare la prova della destinazione alla cessione ma non è sufficiente a supplire alla mancata valutazione della capacità drogante della sostanza
- Quanto alla confisca di denaro, l'onere di valutazione circa la provenienza lecita o illecita grava sul giudice: la semplice presenza di contanti non è automatica prova di illecita origine e il giudice deve valutare le giustificazioni documentali fornite
- In appello, questioni sollevate dall'imputato che risultino potenzialmente risolutive devono essere esaminate e motivate espressamente; l'omessa risposta configura vizio che può portare all'annullamento con rinvio
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