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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 35280/2023 del 22/08/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione proposto da Angelica Mauriello avverso la conferma in appello della condanna (abbreviato) per omicidio stradale e lesioni stradali relative al sinistro del 21/09/2019. La ricorrente ha proposto sei motivi: 1) presunta incompatibilità di un componente del collegio d'appello per avere svolto funzioni di G.I.P. in procedimento connesso (violazione artt. 178 lett. a), 179 e 34 c.p.p.); 2) omissione di motivazione circa le dichiarazioni di Giuseppe Gallo e la loro attendibilità (tematica identificazione del conducente); 3) omissione di motivazione circa le dichiarazioni di Riccardo Esposito e la loro portata probatoria; 4) omessa o errata valutazione delle dichiarazioni dei testi con conseguente inversione dell'onere della prova; 5) manifesta illogicità della motivazione in ordine al rinvenimento di un paio di scarpe femminili nell'abitacolo e alla mancata valutazione contraddittoria del reperto; 6) vizio di motivazione nell'apprezzamento delle consulenze medico-legali e della collocazione dei feriti nell'abitacolo (posizione di guida), con contestuale censura della lacunosità delle indagini.

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. La Corte di cassazione ha ritenuto il primo motivo aspecifico e non autosufficiente e ha sottolineato che l'inosservanza delle norme sull'organizzazione del collegio (art. 34 c.p.p.) non costituisce, in sede di gravame, motivo di nullità se non contestata tramite ricusazione (art. 37 c.p.p.). Sui restanti motivi la Corte ha ritenuto che si trattasse di questioni di fatto e di valutazione probatoria: le sentenze di merito hanno motivato sufficientemente la decisione di ritenere Angelica Mauriello alla guida, fondandosi su dichiarazioni spontanee rese il giorno dopo (Gallo, Esposito), sulla proprietà del veicolo, sulla patente della ricorrente e sulla compatibilità delle lesioni accertata dal consulente del P.M.; il rinvenimento delle scarpe è stato ritenuto irrilevante alla luce del ribaltamento del veicolo e delle possibili modificazioni causate dall'incidente; le censure sulla mancata escussione di soccorritori o su perizie integrative sono state considerate in sostanza rivisitazioni di fatto già respinte in appello. Conseguentemente il rigetto è stato pronunciato e la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e alla rifusione delle spese di giudizio delle parti civili (con riferimento all'art. 616 c.p.p.).

Norme richiamate

  • art. 186, comma 2, lett. b, del d. lgs. 30 aprile 1992, n. 285

    Norma richiamata per l'addebito della guida in stato di ebbrezza; la Corte ha ritenuto valido l'accertamento tossicologico eseguito presso struttura pubblica come prova dello stato di ebbrezza.

  • art. 178, lett. a) c.p.p.

    Citato dalla ricorrente in relazione alla composizione del collegio; la Corte ha ritenuto il motivo aspecifico e non autosufficiente.

  • art. 179 c.p.p.

    Richiamato dalla difesa in relazione alla competenza e incompatibilità del giudice; la Corte ha rimarcato che l'eccezione doveva essere promanata come ricusazione nel giudizio di merito.

  • art. 34 c.p.p.

    Norma sull'organizzazione del giudice collegiale; la Corte ha precisato che la sua inosservanza non comporta automaticamente nullità in sede di gravame, essendo rimessa alla ricusazione tempestiva.

  • art. 37, comma 1, lett. a) c.p.p.

    Norma sulla ricusazione del giudice; la Corte l'ha richiamata per affermare che la mancata proposizione della ricusazione rende inammissibile la doglianza sulla presunta incompatibilità del giudice in Cassazione.

  • art. 616 c.p.p.

    Norma che disciplina la condanna alle spese processuali in caso di rigetto del ricorso; applicata per la condanna della ricorrente al pagamento delle spese e alla rifusione di quelle delle parti civili.

Massime di principio

  • Le plurime censure sulla valutazione di fatto (es. chi fosse alla guida) sono, di norma, improprie in Cassazione: la Corte verifica la corretta motivazione ma non riesamina liberamente le prove; le valutazioni probatorie adeguatamente motivate in fatto sono insuscettibili di essere riformate in sede di legittimità.
  • La presunta incompatibilità del giudice va tempestivamente dedotta mediante ricusazione (art. 37 c.p.p.); la mera allegazione in sede di impugnazione non sostituisce la procedura di ricusazione e rende la questione inammissibile in Cassazione.
  • Dichiarazioni rese spontaneamente dai trasportati immediatamente dopo l'incidente, la proprietà del veicolo, la presenza di patente e la congruità delle lesioni rispetto alla collocazione nell'abitacolo possono concorrere logicamente a identificare il conducente; se la decisione di merito espone questa convergenza motivazionale, la Cassazione ritiene la valutazione non illogica.
  • Reperti materiali rinvenuti dopo un ribaltamento (es. calzature all'interno dell'abitacolo) possono avere limitato valore probatorio quando sia logicamente e motivatamente dimostrata la possibilità di spostamento degli oggetti a seguito dell'incidente; la mancata acquisizione contraddittoria del reperto non è sempre idonea a invalidare la decisione se la Corte di merito ha fornito ragioni plausibili della irrilevanza.
  • Per contestare la motivazione in Cassazione è necessario indicare in modo specifico e puntuale le omissioni o le contraddizioni; censure generiche o ricostruzioni in fatto già esaminate in merito sono in genere destinate al rigetto.
  • La prova scientifica o medico-legale ha valore decisivo se la Corte di merito spiega la congruenza o incompatibilità degli esiti rispetto alla ricostruzione del fatto; la richiesta di ulteriori accertamenti va motivata e, se possibile, proposta nel corso del processo di merito.

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