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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 35282/2023 del 22/08/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso per Cassazione proposto contro la sentenza della Corte d'appello di Torino per presunta violazione degli artt. 178 e 179 c.p.p. per omessa/corretta citazione dell'imputato e del difensore e per omissione dell'avviso sulla facolta' di farsi assistere da un difensore di fiducia. Il ricorrente deduce che nel decreto di citazione in appello la intestazione era diretta all'avv. Giulio Liberti e non al difensore di fiducia Giulia Liberti, con conseguente vizio di notifica e di instaurazione del rapporto processuale.

La decisione

La Corte di Cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata per estinzione del reato dovuta a prescrizione, maturata durante il giudizio di legittimità. Motivazione: il fatto risale al 28/04/2013, non sono emersi periodi di sospensione della prescrizione; la pena massima applicabile era di anni 6 e mesi 8, aumentata di un quarto per effetto del combinato disposto, con il risultato di anni 8 e mesi 4, sicché la prescrizione era intervenuta. La Corte ha inoltre ritenuto che la doglianza sulla mancata indicazione del difensore di fiducia e sull'omesso avviso non risultava manifestamente infondata, perciò il ricorso non è stato dichiarato inammissibile. Ai sensi dell'art. 129, comma 2, c.p.p., la Corte ha spiegato che l'assoluzione per non doversi procedere è possibile solo quando l'assenza del fatto o la non imputabilità emergano in modo incontestabile dagli atti; nel caso concreto si è proceduto invece all'annullamento per prescrizione.

Norme richiamate

  • art. 110 c.p.

    Richiamato in ragione del concorso di persone o della partecipazione al reato; utilizzato nell'imputazione originaria.

  • art. 56 c.p.

    Richiamato in rapporto alla tentata realizzazione del reato (parte della cornice fattuale), presente nell'imputazione.

  • art. 624-bis c.p.

    Norma richiamata nell'imputazione (reato contestato).

  • art. 625 n. 2 e n. 7 c.p.

    Circostanze aggravanti o fattispecie collegate richiamate nell'imputazione.

  • artt. 178 e 179 c.p.p.

    Norme sul procedimento e sulle notificazioni e sull'assistenza del difensore; la doglianza del ricorrente riguarda la mancata o errata notifica e la mancata indicazione del difensore di fiducia.

  • art. 157 c.p.

    Norma sulla prescrizione del reato: utilizzata per il calcolo del termine estintivo.

  • art. 161 c.p.

    Determinazione della durata della prescrizione in relazione alla pena ed eventuali aumenti; applicata nel calcolo che ha portato alla declaratoria di estinzione.

  • art. 129, comma 2, c.p.p.

    Stabilisce i casi in cui il giudice può dichiarare l'assoluzione per non doversi procedere quando le circostanze escludono in modo assolutamente non contestabile l'esistenza del fatto o la sua imputazione; richiamata per chiarire quando l'esito dovrebbe essere l'assoluzione e non l'annullamento per prescrizione.

Massime di principio

  • Se la prescrizione del reato matura nel corso del giudizio di Cassazione, la Corte può annullare la sentenza senza rinvio per estinzione del reato.
  • Un vizio nella citazione o nella comunicazione al difensore di fiducia non rende automaticamente inammissibile il ricorso: se la doglianza non è manifestamente infondata, il rapporto processuale va ritenuto correttamente instaurato e il ricorso ammissibile.
  • Il calcolo della prescrizione richiede di considerare la pena massima applicabile, compresi eventuali aumenti previsti dalla legge; la prescrizione si valuta tenendo conto di periodi di sospensione eventualmente intervenuti.
  • L'assoluzione ai sensi dell'art. 129, comma 2, c.p.p. è consentita solo quando l'inesistenza del fatto, la non commissione da parte dell'imputato o l'irrilevanza penale emergano in modo assolutamente non contestabile dagli atti; in presenza di mera estinzione per prescrizione si procede invece all'annullamento.
  • In presenza di dubbi rilevanti circa la regolarità delle notificazioni difensive, è opportuno eccepire tempestivamente il vizio e chiedere gli accertamenti necessari, perché la questione può incidere sulla validità del processo e sull'ammissibilità dell'impugnazione.
  • La Corte di Cassazione verifica sia profili di rito (come l'ammissibilità e la regolarità delle notifiche) sia l'intervenuta estinzione del reato; l'esito finale può favorire l'imputato anche se il vizio dedotto non determina automaticamente l'assoluzione.

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