Cassazione Penale, Sentenza n. 35281/2023 del 22/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
La ricorrente era stata condannata (abbreviato) per più fattispecie di false dichiarazioni e omissioni nella domanda di ammissione al gratuito patrocinio (art. 95 d.P.R. n. 115/2002 e art. 79, comma 1, lett. d) d.P.R. n. 115/2002), avendo dichiarato status reddituale non veritiero per le annualità 2011, 2012 e 2013. La Corte di appello aveva ritenuto le condotte autonome ma unificate dalla continuazione, fissando il termine di consumazione in relazione all'ultima omissione (3 marzo 2014) e calcolando la prescrizione conseguente. La ricorrente impugnava per vizio di motivazione e per avere la Corte individuato erroneamente la data di consumazione del reato (sosteneva che il reato si era consumato con la presentazione dell'istanza il 1° febbraio 2013). Il Pubblico Ministero in Cassazione aveva chiesto l'annullamento senza rinvio per intervenuta prescrizione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto parzialmente il motivo: ha confermato il principio per cui il reato di cui all'art. 95 d.P.R. 115/2002 si consuma con la sottoscrizione dell'atto o con la presentazione della domanda e che le violazioni successive sono unificabili per continuazione se sorrette dalla volontà di mantenere indebitamente il beneficio. Tuttavia la Corte di merito aveva calcolato la continuazione prendendo come termine l'ultima condotta (omessa comunicazione per 2012) e non aveva considerato che la contestazione comprendeva anche l'omessa comunicazione relativa al 2011, già prescritto prima della definizione del giudizio di appello. Ne è conseguito che, considerati correttamente i termini di prescrizione anche per il secondo reato, tutti i reati risultano estinti per prescrizione. La Suprema Corte ha dunque annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché i reati sono estinti per prescrizione.
Norme richiamate
art. 95 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Le condotte di false indicazioni o omissioni nella dichiarazione per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato si consumano con la sottoscrizione dell'atto contenente le false dichiarazioni o, al più tardi, con la presentazione della domanda; da tale momento decorre la prescrizione.
art. 79, comma 1, lett. d) d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Imposta l'obbligo di comunicare entro 30 giorni dalla scadenza dell'anno le variazioni reddituali rilevanti; l'omissione integra autonoma fattispecie rilevante penalmente e rileva ai fini della continuazione con le altre condotte.
art. 81 cod. pen.
Regola la continuazione: plurime condotte dirette a perseguire lo stesso disegno criminoso possono costituire un reato continuato; la corretta individuazione del termine finale per la prescrizione richiede il computo rispetto a tutte le condotte comprese nella continuazione.
art. 3 L. n. 217/1990
Fornisce i limiti reddituali rilevanti per l'ammissione al gratuito patrocinio; usato per dimostrare che il reddito del nucleo familiare superava il limite consentito al momento della dichiarazione.
art. 546 cod. proc. pen.
Rammentato dal ricorso come vizio di motivazione/violazione formale; la Corte di Cassazione ha comunque ritenuto il ricorso non inammissibile e meritevole di esame parziale, rilevando errori di applicazione dei principi sulla continuazione e sulla prescrizione.
Massime di principio
- Il reato di false dichiarazioni per ottenere il gratuito patrocinio si consuma con la sottoscrizione dell'atto contenente la dichiarazione mendace o con la presentazione della domanda; da quella data decorre la prescrizione.
- Le violazioni successive (omissioni di comunicazione di variazioni di reddito) possono costituire reati autonomi ma sono valutabili in continuazione quando sono dirette a conservare il beneficio indebitamente ottenuto.
- Nel calcolo della prescrizione per reati in continuazione è necessario considerare tutte le condotte comprese nella continuazione: la decorrenza va determinata per ciascun atto e la prescrizione può intervenire per alcune posizioni prima della definizione del giudizio, con conseguenze sull'esito complessivo.
- Se in sede di impugnazione emergono errori nel computo della prescrizione o nella valutazione della continuazione, la Cassazione può annullare senza rinvio quando il risultato pratico è l'estinzione dei reati per prescrizione.
- La presenza di più capi contestati impone al giudice di verificare separatamente la prescrivibilità di ciascun capo anche quando si discute la continuazione; l'estinzione per prescrizione di alcuni capi può pregiudicare la posizione complessiva se conduce all'estinzione dei reati nel loro insieme.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 22 ago 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 35279/2023 del 22/08/2023
- Sentenza penale · 22 ago 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 35280/2023 del 22/08/2023
- Sentenza penale · 22 ago 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 35282/2023 del 22/08/2023
- Sentenza penale · 22 ago 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 35285/2023 del 22/08/2023
- Sentenza penale · 22 ago 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 35286/2023 del 22/08/2023
- Sentenza penale · 22 ago 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 35287/2023 del 22/08/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →