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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 35279/2023 del 22/08/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnavano la sentenza della Corte d'appello di Roma del 07/10/2022 (che in parte riformò la pronuncia del G.U.P. del Tribunale di Tivoli del 22/06/2021) con cui erano stati riconosciuti responsabili di plurime violazioni dell'art. 73, comma 5, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309: Cianfriglia per cessione di hashish nei mesi di marzo-aprile 2017; Ledda per cessione di cocaina in date prossime al 31/03/2017, il 5/04/2017 e il 19/04/2017. Cianfriglia lamentava il vizio di motivazione nel diniego delle circostanze attenuanti generiche, sostenendo che il riconoscimento della lieve entità del fatto avrebbe dovuto portare al riconoscimento delle generiche e che la motivazione fosse contraddittoria. Ledda censurava sia la motivazione della responsabilità (presunta travisamento delle intercettazioni e mancanza di riscontri) sia la mancata concessione delle attenuanti generiche, denunciando violazione di legge e nullità per carenza motivazionale.

La decisione

La Corte di legittimità ha dichiarato infondati i ricorsi e li ha rigettati. Quanto a Cianfriglia, la Corte ha escluso l'automatismo per cui il riconoscimento della lieve entità ai sensi dell'art. 73, comma 5, implicherebbe automaticamente le attenuanti generiche; la motivazione dei giudici di merito è stata ritenuta né illogica né incongrua. Quanto a Ledda, la Corte ha ritenuto che l'attribuzione di significato alle intercettazioni costituisca valutazione di fatto rimessa al giudice di merito e insindacabile in Cassazione se adeguatamente motivata; inoltre il diniego delle attenuanti generiche è stato considerato sufficientemente motivato. La Corte ha poi puntualizzato che non sussiste incompatibilità tra il diniego delle attenuanti generiche e la concessione della sospensione condizionale della pena. Conseguentemente i ricorsi sono stati respinti e i ricorrenti condannati alle spese.

Norme richiamate

  • d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73, comma 5

    La norma consente una diversa valutazione sanzionatoria per fatti di lieve entità. La Corte ha richiamato che il riconoscimento della lieve entità non comporta automaticamente il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, essendo quest'ultima una valutazione autonoma e discrezionale del giudice.

  • Costituzione, art. 111 e codice di procedura penale, art. 125, comma 3

    Richiamate in relazione all'obbligo di motivazione. La Corte ha ritenuto che, pur essendo richiesta motivazione, quella fornita dai giudici di merito era sufficientemente logica e congrua e dunque non viziata ai sensi degli articoli citati.

  • Giurisprudenza: Sez. U., n. 22471 del 26/02/2015 (Sebbar) e altre pronunce

    Principio richiamato: l'interpretazione del linguaggio nelle intercettazioni, anche se criptico, è questione di fatto rimessa al giudice di merito; in Cassazione è sindacabile solo se manca adeguata motivazione o sussiste manifesta illogicità.

  • Giurisprudenza sulla compatibilità tra diniego delle attenuanti e sospensione condizionale (es. Sez. 4, n. 27107 del 15/09/2020 e precedenti)

    Principio richiamato: non vi è incompatibilità tra il diniego delle attenuanti generiche e la concessione della sospensione condizionale della pena, perché si tratta di giudizi con presupposti e finalità diversi (commisurazione della pena vs. giudizio prognostico).

Massime di principio

  • Il riconoscimento della 'lieve entità' ex art. 73, comma 5, DPR 309/1990 non determina automaticamente il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche: sono valutazioni autonome e discrezionali del giudice.
  • L'attribuzione di significato alle conversazioni intercettate è valutazione di fatto del giudice di merito e in Cassazione è sindacabile solo se manca adeguata motivazione o sussistono illogicità manifeste.
  • Il diniego delle attenuanti generiche deve essere motivato, ma la motivazione può essere sintetica purché logica e congrua: il ricorrente deve dimostrare specifiche contraddizioni o carenze per ottenere accoglimento.
  • Non c'è incompatibilità tra il diniego delle attenuanti generiche e la concessione della sospensione condizionale della pena: i due istituti hanno presupposti e finalità differenti.
  • Per impugnare con successo la motivazione di merito è necessario provare che la motivazione sia effettivamente illogica, contraddittoria o manifestamente incongrua, non soltanto esprimere dissenso o interpretazioni alternative dei fatti.

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