Cassazione Penale, Sentenza n. 20400/2023 del 12/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha proposto ricorso straordinario ex art. 625-bis c.p.p. denunciando un errore di fatto (errore percettivo) della Corte di cassazione nella lettura e valutazione delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia Mariano Torre e Carlo Lo Russo. Sosteneva che la Cassazione aveva ritenuto convergenti e comprovanti quelle dichiarazioni rispetto alla partecipazione di Montepiccolo al sodalizio finalizzato al narcotraffico (art. 74 d.P.R. 309/90), mentre, secondo il ricorrente, le dichiarazioni provano solo un rapporto 'a due' di collaborazione di Montepiccolo con Torre, estraneo alla struttura associativa più ampia; inoltre denunciava vizio di motivazione e violazione di norme procedurali (artt. 192, 238-bis, 605 c.p.p.).
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che non sussista errore percettivo: la Cassazione aveva riprodotto correttamente le dichiarazioni dei collaboratori e valutato le stesse nel loro contesto, traendo la conclusione che le dichiarazioni di Lo Russo indicavano una autonomia operativa e un ruolo di rilievo di Montepiccolo nelle dinamiche associative di spaccio, non limitato a un rapporto esclusivo con Torre. La Corte ha inoltre osservato che il ricorrente non ha affrontato in modo decisivo elementi come la confessione relativa alla fornitura ai clienti del gruppo criminale, e che le censure attengono al merito valutativo (errore di giudizio) e non a un errore di fatto rimediabile ex art. 625-bis. Per questi motivi il ricorso è inammissibile; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di Euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 625-bis cod. proc. pen.
Rimessione prevista per errore materiale o di fatto (errore percettivo) in sede di legittimità; il rimedio è ammissibile solo se sussiste un'inesatta percezione delle risultanze processuali che abbia condotto a decisione diversa da quella che sarebbe stata adottata senza l'errore.
art. 173 disposizioni attuative cod. proc. pen.
Limiti alla enunciazione del motivo di ricorso in cassazione; il ricorso deve essere enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione.
artt. 192, 238-bis, 605 c.p.p.
artt. 192, 238-bis, 605 cod. proc. pen.
Norme processuali richiamate dal ricorrente come presunte violate nella valutazione delle dichiarazioni dei collaboratori; la Corte ha ritenuto che le doglianze in ordine a tali violazioni non dimostrassero un errore percettivo ma contestazioni di valutazione.
Norma che definisce l'associazione di tipo mafioso; richiamata nel contesto della valutazione se le attività di Montepiccolo andassero inquadrate come reato associativo di tipo mafioso. La Corte ha escluso l'aggravante dell'art. 416-bis, comma 6, nel precedente grado ma ha comunque ritenuto la partecipazione ad associazione di tipo camorristico armata per altri capi.
art. 74 d.P.R. 309/90 (T.U. stupefacenti)
Norma che punisce l'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti; la Corte ha ritenuto che le dichiarazioni dei collaboratori e altri elementi indiziari collocassero Montepiccolo nell'ambito di tale sodalizio, per attività non limitata a un rapporto esclusivo con un singolo collaboratore.
Richiamata come riferimento per un'aggravante applicata nel procedimento di merito.
art. 616 cod. proc. pen. (modificato ex L. 23 giugno 2017, n. 103)
Norma che disciplina la condanna alle spese processuali e sanzioni; applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese e al versamento di Euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.
L. 23 giugno 2017, n. 103
Richiamata come modifica relativa all'art. 616 c.p.p. in tema di condanna per inammissibilità; la Corte ne ha tenuto conto nel determinare la sanzione pecuniaria.
Giurisprudenza della Corte (Sez. Un.)
Sez. Un., n. 16103 del 27/03/2002; Sez. Un., n. 37505 del 14/07/2011; Sez. 5, n. 21939 del 17/04/2018
I precedenti giurisprudenziali definiscono i confini dell'errore di fatto/errore percettivo: l'errore di fatto è un errore percettivo nella lettura degli atti che ha influito sulla decisione; se la causa non è esclusivamente percettiva ma implica valutazioni, si tratta di errore di giudizio non sanabile con l'art. 625-bis.
Massime di principio
- Il rimedio ex art. 625-bis c.p.p. è ammesso solo per veri e propri errori di percezione dei fatti (svista o equivoco nella lettura degli atti) che, se corretti, avrebbero determinato una decisione diversa; non è utilizzabile per contestare valutazioni di merito o la ponderazione della prova.
- Quando si censura la valutazione di dichiarazioni di collaboratori di giustizia, occorre dimostrare che la Cassazione ha riportato o interpretato materialmente in modo errato le dichiarazioni (contraddizione oggettiva con gli atti), non semplicemente non condividere la valutazione sulla loro attendibilità o sul peso probatorio.
- Se esistono altre risultanze processuali (es. confessioni, intercettazioni, dichiarazioni di altro collaboratore che attribuiscono autonomia operativa) il ricorrente deve affrontarle espressamente e spiegare in che modo un errore di percezione rispetto a singoli passaggi avrebbe alterato l'esito complessivo.
- Le censure che si limitano a proporre una diversa lettura complessiva dei fatti configurano un errore di giudizio e non integrano il vizio materiale necessario per il ricorso per errore di fatto: pertanto sono inammissibili.
- Per aumentare le possibilità di successo in ricorsi simili è necessario indicare puntualmente l'esatto passaggio degli atti che sarebbe stato travisato, dimostrare l'incongruenza oggettiva tra quanto affermato nella decisione impugnata e il contenuto degli atti, e mostrare che la rettifica avrebbe avuto efficacia decisiva sull'esito del giudizio.
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