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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 20400/2023 del 12/05/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha proposto ricorso straordinario ex art. 625-bis c.p.p. denunciando un errore di fatto (errore percettivo) della Corte di cassazione nella lettura e valutazione delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia Mariano Torre e Carlo Lo Russo. Sosteneva che la Cassazione aveva ritenuto convergenti e comprovanti quelle dichiarazioni rispetto alla partecipazione di Montepiccolo al sodalizio finalizzato al narcotraffico (art. 74 d.P.R. 309/90), mentre, secondo il ricorrente, le dichiarazioni provano solo un rapporto 'a due' di collaborazione di Montepiccolo con Torre, estraneo alla struttura associativa più ampia; inoltre denunciava vizio di motivazione e violazione di norme procedurali (artt. 192, 238-bis, 605 c.p.p.).

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che non sussista errore percettivo: la Cassazione aveva riprodotto correttamente le dichiarazioni dei collaboratori e valutato le stesse nel loro contesto, traendo la conclusione che le dichiarazioni di Lo Russo indicavano una autonomia operativa e un ruolo di rilievo di Montepiccolo nelle dinamiche associative di spaccio, non limitato a un rapporto esclusivo con Torre. La Corte ha inoltre osservato che il ricorrente non ha affrontato in modo decisivo elementi come la confessione relativa alla fornitura ai clienti del gruppo criminale, e che le censure attengono al merito valutativo (errore di giudizio) e non a un errore di fatto rimediabile ex art. 625-bis. Per questi motivi il ricorso è inammissibile; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di Euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 625-bis c.p.p.

    art. 625-bis cod. proc. pen.

    Rimessione prevista per errore materiale o di fatto (errore percettivo) in sede di legittimità; il rimedio è ammissibile solo se sussiste un'inesatta percezione delle risultanze processuali che abbia condotto a decisione diversa da quella che sarebbe stata adottata senza l'errore.

  • art. 173 disp. att. c.p.p.

    art. 173 disposizioni attuative cod. proc. pen.

    Limiti alla enunciazione del motivo di ricorso in cassazione; il ricorso deve essere enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione.

  • artt. 192, 238-bis, 605 c.p.p.

    artt. 192, 238-bis, 605 cod. proc. pen.

    Norme processuali richiamate dal ricorrente come presunte violate nella valutazione delle dichiarazioni dei collaboratori; la Corte ha ritenuto che le doglianze in ordine a tali violazioni non dimostrassero un errore percettivo ma contestazioni di valutazione.

  • art. 416-bis c.p.

    Norma che definisce l'associazione di tipo mafioso; richiamata nel contesto della valutazione se le attività di Montepiccolo andassero inquadrate come reato associativo di tipo mafioso. La Corte ha escluso l'aggravante dell'art. 416-bis, comma 6, nel precedente grado ma ha comunque ritenuto la partecipazione ad associazione di tipo camorristico armata per altri capi.

  • art. 74 d.P.R. 309/90 (T.U. stupefacenti)

    Norma che punisce l'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti; la Corte ha ritenuto che le dichiarazioni dei collaboratori e altri elementi indiziari collocassero Montepiccolo nell'ambito di tale sodalizio, per attività non limitata a un rapporto esclusivo con un singolo collaboratore.

  • art. 7 L. 203/1991

    Richiamata come riferimento per un'aggravante applicata nel procedimento di merito.

  • art. 616 c.p.p.

    art. 616 cod. proc. pen. (modificato ex L. 23 giugno 2017, n. 103)

    Norma che disciplina la condanna alle spese processuali e sanzioni; applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese e al versamento di Euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.

  • L. 23 giugno 2017, n. 103

    L. 23 giugno 2017, n. 103

    Richiamata come modifica relativa all'art. 616 c.p.p. in tema di condanna per inammissibilità; la Corte ne ha tenuto conto nel determinare la sanzione pecuniaria.

  • Giurisprudenza della Corte (Sez. Un.)

    Sez. Un., n. 16103 del 27/03/2002; Sez. Un., n. 37505 del 14/07/2011; Sez. 5, n. 21939 del 17/04/2018

    I precedenti giurisprudenziali definiscono i confini dell'errore di fatto/errore percettivo: l'errore di fatto è un errore percettivo nella lettura degli atti che ha influito sulla decisione; se la causa non è esclusivamente percettiva ma implica valutazioni, si tratta di errore di giudizio non sanabile con l'art. 625-bis.

Massime di principio

  • Il rimedio ex art. 625-bis c.p.p. è ammesso solo per veri e propri errori di percezione dei fatti (svista o equivoco nella lettura degli atti) che, se corretti, avrebbero determinato una decisione diversa; non è utilizzabile per contestare valutazioni di merito o la ponderazione della prova.
  • Quando si censura la valutazione di dichiarazioni di collaboratori di giustizia, occorre dimostrare che la Cassazione ha riportato o interpretato materialmente in modo errato le dichiarazioni (contraddizione oggettiva con gli atti), non semplicemente non condividere la valutazione sulla loro attendibilità o sul peso probatorio.
  • Se esistono altre risultanze processuali (es. confessioni, intercettazioni, dichiarazioni di altro collaboratore che attribuiscono autonomia operativa) il ricorrente deve affrontarle espressamente e spiegare in che modo un errore di percezione rispetto a singoli passaggi avrebbe alterato l'esito complessivo.
  • Le censure che si limitano a proporre una diversa lettura complessiva dei fatti configurano un errore di giudizio e non integrano il vizio materiale necessario per il ricorso per errore di fatto: pertanto sono inammissibili.
  • Per aumentare le possibilità di successo in ricorsi simili è necessario indicare puntualmente l'esatto passaggio degli atti che sarebbe stato travisato, dimostrare l'incongruenza oggettiva tra quanto affermato nella decisione impugnata e il contenuto degli atti, e mostrare che la rettifica avrebbe avuto efficacia decisiva sull'esito del giudizio.

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