Cassazione Penale, Sentenza n. 20239/2023 del 12/05/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della conferma della responsabilità per furto aggravato; il motivo principale dedotto dal ricorso era la presunta insussistenza dell'aggravante di cui all'art. 625, n. 7, cod. pen., alla luce della presenza di un sistema di videosorveglianza nell'esercizio commerciale e del fatto che il direttore del supermercato aveva già notato e riconosciuto l'imputata all'interno del locale. In sintesi, si sosteneva che la merce non fosse effettivamente "esposta alla pubblica fede" perché sorvegliata.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato. Ha richiamato il principio per cui la mera presenza di un sistema di videosorveglianza non è idonea, di per sé, ad escludere l'aggravante di cui all'art. 625, n. 7, cod. pen., salvo che sia dimostrata una sorveglianza specificamente efficace nell'impedire la sottrazione. Nel caso di specie è stato accertato che la ricorrente aveva prelevato più prodotti dagli espositori, li aveva nascosti nella borsa e aveva oltrepassato la cassa senza pagare; l'identificazione è avvenuta successivamente tramite le registrazioni video consegnate ai Carabinieri. Conseguentemente il ricorso è stato respinto e la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa, oltre alla sanzione pecuniaria prevista.
Norme richiamate
art. 625, comma 1, n. 7, codice penale
L'aggravante si applica quando la merce è "esposta alla pubblica fede". Tuttavia, tale condizione non viene esclusa automaticamente dalla presenza di sistemi di videosorveglianza: occorre che la sorveglianza sia concretamente ed efficacemente idonea a impedire la sottrazione per escludere l'aggravante.
Cass. Sez. 5, n. 1509 del 26/10/2020 (Rv. 280157 - 01)
Giurisprudenza richiamata per il principio secondo cui la videosorveglianza non elimina di per sé lo stato di "esposizione alla pubblica fede"; bisogna dimostrare un'azione immediata ed effettiva di prevenzione del furto per escludere l'aggravante.
Corte cost. sent. n. 186/2000
Richiamata in relazione ai profili sanzionatori consequenziali all'inammissibilità del ricorso: in assenza di fatto che dimostri l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la parte che propone il ricorso può essere condannata alle spese e a sanzioni pecuniarie.
Massime di principio
- La sola presenza di telecamere o sistemi di videosorveglianza nell'esercizio commerciale non esclude automaticamente l'aggravante per beni "esposti alla pubblica fede"; spetta alla difesa dimostrare che la sorveglianza era effettivamente idonea a impedire la sottrazione.
- L'aggravante di cui all'art. 625, n. 7, cod. pen. può essere esclusa solo se è provato che esisteva una sorveglianza continua e concreta che avrebbe reso impossibile o immediatamente interrompibile l'atto di sottrazione.
- L'identificazione successiva tramite filmati video non impedisce l'applicazione dell'aggravante se il comportamento descritto (prelevare merce, occultarla, oltrepassare la cassa senza pagare) è compatibile con l'esposizione alla pubblica fede.
- Nei ricorsi per cassazione va proposto un motivo non manifestamente infondato: questioni di pura valutazione dei fatti o richiamo a circostanze già valutate in fatto dalla Corte territoriale sono spesso inammissibili.
- In caso di inammissibilità manifestamente infondata del ricorso, il ricorrente può essere condannato al pagamento delle spese processuali e a una sanzione pecuniaria; la deduzione di assenza di colpa nella determinazione dell'inammissibilità deve essere provata per evitarne l'applicazione.
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