Cassazione Penale, Sentenza n. 20240/2023 del 12/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato per cassazione la sentenza della Corte d'appello di Bologna che li aveva ritenuti responsabili del reato di furto aggravato. Le censure principali sono: (1) violazione di legge e vizio di motivazione per aver fondato la responsabilità sulla sola combinazione di intercettazioni telefoniche e geo-localizzazione senza verificare la corrispondenza puntuale del fatto contestato; (2) errore nel calcolo della pena e nella qualificazione dell'aggravante e dell'applicazione della recidiva (art. 63, comma 4 c.p.), sostenendo che si sarebbe dovuta applicare la pena per il furto monoaggravato e poi aumentarla; (3) discrepanza tra l'importo del furto ammesso dagli imputati (3.000/3.150 euro) e quello denunciato dalla vittima (2.700 euro), con contestazione della corrispondenza tra provento e furto; (4) nullità per violazione del principio di correlazione relativamente all'applicazione, in motivazione, di un'aggravante non contestata (art. 99, comma 4 c.p. / recidiva specifica e reiterata); (5) vizio nella rideterminazione della pena in appello.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Ha ritenuto che molte delle doglianze siano censure di merito non ammissibili in sede di legittimità e, in parte, riproposizioni di questioni già valutate in appello. In particolare: la valutazione congiunta di intercettazioni e geolocalizzazione è stata ritenuta logica e plausibile per ricavare la presenza dei ricorrenti nell'area compatibile con il luogo del furto; la censura sul calcolo della pena è inammissibile anche per mancata deduzione in appello e, comunque, infondata perché la Corte territoriale ha applicato correttamente la circostanza aggravante pertinente (secondo comma dell'art. 625 c.p.) e ha corretto un errore di calcolo relativo alla riduzione per il rito abbreviato; la minima discrepanza tra somme non scalfisce la ricostruzione fattuale e non mina la responsabilità; l'errore di motivazione del Tribunale circa la formulazione della recidiva non ha prodotto violazione del principio di correlazione perché il dispositivo ha condannato per la recidiva effettivamente contestata; anche la rideterminazione della pena è ritenuta congrua e non manifestamente illogica. Per effetto dell'inammissibilità, la Corte ha applicato la giurisprudenza di Sez. U. Salatino (n. 40150/2018) in tema di reati divenuti perseguibili a querela successivamente e ha ritenuto che l'inammissibilità non consente di rilevare l'eventuale improcedibilità sopravvenuta. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e a una sanzione pecuniaria di euro 3.000 ciascuno in favore della cassa.
Norme richiamate
art. 63 cod. pen.
l'aumento di pena per la recidiva va applicato secondo i criteri previsti; la contestazione difensiva relativa all'ordine di calcolo è infondata perché la Corte ha applicato correttamente la norma rispetto alla circostanza aggravante effettiva
art. 625 cod. pen.
la Corte ha ritenuto applicabile l'aggravante prevista per il furto pluriaggravato (autonoma rispetto al furto monoaggravato) quale circostanza aggravante ad effetto speciale rilevante ai fini del calcolo della pena
art. 99 cod. pen.
richiamata nella doglianza come ipotetica recidiva specifica e reiterata; la Corte ha ritenuto che, nonostante un errore di motivazione, il dispositivo non ha affermato una condanna per una aggravante diversa da quella contestata
art. 521 cod. proc. pen.
richiamato in relazione al principio di correlazione tra contestazione e motivazione/dispositivo; la Corte ha ritenuto rispettato il principio nonostante un'indicazione errata in motivazione
art. 522 cod. proc. pen.
richiamato in relazione alla nullità che potrebbe derivare dalla violazione del principio di correlazione; la Corte ha escluso la nullità perché il dispositivo corrispondeva alla contestazione
art. 133 cod. pen.
norma richiamata nell'ambito della determinazione della pena e del rispetto dei parametri di legge nella rideterminazione del trattamento sanzionatorio
d.lgs. n.150/2022
modifica la procedibilità del reato (da procedibile d'ufficio a perseguibile a querela); la Corte ha applicato la giurisprudenza che ne limita gli effetti sull'impugnabilità quando il ricorso è inammissibile
Sez. U. n. 40150/2018 (Salatino)
principio secondo cui, quando un reato diventa perseguibile a querela per effetto di legge sopravvenuta, l'inammissibilità del ricorso non consente di far valere la nuova condizione di improcedibilità: il giudicato sostanziale resta efficace
Corte Cost. sent. n. 186/2000
richiamata in tema di responsabilità per l'insussistenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità; la Corte dichiara le spese e la sanzione pecuniaria
Massime di principio
- La valutazione probatoria composta (intercettazioni + geolocalizzazione) può essere considerata idonea a fondare la responsabilità se la lettura congiunta è logica e coerente; in cassazione si esamina solo la legittimità, non il merito della valutazione dei fatti
- Le censure che impugnano la valutazione dei fatti o la ponderazione delle prove sono in gran parte inammissibili in sede di legittimità perché costituiscono rivalutazione di merito
- Piccole discrepanze quantitativamente rilevabili (es. differenza tra somme dichiarate e somma ammessa dagli imputati) non invalidano automaticamente la ricostruzione accusatoria se il complesso probatorio è congruo
- Un errore di motivazione che non si riverberi nel dispositivo (ossia il dispositivo corrisponde alla contestazione) non determina necessariamente la nullità per violazione del principio di correlazione
- Nel calcolo della pena è fondamentale identificare correttamente la circostanza aggravante applicabile (es. furto pluriaggravato vs. monoaggravato); la classificazione sbagliata può essere sanata se la Corte territoriale ha applicato la norma corretta
- Se, dopo la sentenza, la norma cambia la procedibilità del reato (es. da d'ufficio a querela), l'inammissibilità del ricorso impedisce normalmente di far valere la nuova condizione di improcedibilità, per effetto del principio stabilito in Salatino
- L'inammissibilità del ricorso può comportare condanna alle spese e, in presenza di assenza di colpa, una sanzione pecuniaria a carico del ricorrente
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 12 mag 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 20238/2023 del 12/05/2023
- Sentenza penale · 12 mag 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 20239/2023 del 12/05/2023
- Sentenza penale · 12 mag 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 20241/2023 del 12/05/2023
- Sentenza penale · 12 mag 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 20242/2023 del 12/05/2023
- Sentenza penale · 12 mag 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 20243/2023 del 12/05/2023
- Sentenza penale · 12 mag 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 20244/2023 del 12/05/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →