Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 20241/2023 del 12/05/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione proposto dal difensore dell'imputato con cui si denunciavano vizi motivazionali: i) presunto travisamento della prova, poiché la sentenza impugnata avrebbe affermato che l'imputato era stato visto da Piergiovanni Aldo uscire dalla finestra posteriore dell'abitazione della persona offesa, circostanza che a detta della difesa non sarebbe stata riferita da Piergiovanni; ii) illogicità della conclusione secondo cui, pur non essendo stato ascritto al ricorrente il furto dei due televisori (riconosciuti come frutto di un precedente furto da ignoti), l'imputato sarebbe comunque l'autore del furto dei generi alimentari rinvenuti nelle buste; iii) inesistenza dell'aggravante di cui all'art. 625, n. 2 cod. pen., posto che l'effrazione e la sottrazione di alcuni beni potevano essere ascrivibili a un precedente furto di ignoti.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i motivi relativi alla responsabilità, confermando la ricostruzione fattuale dei giudici di merito: testimonianze che indicavano la vista di una persona uscire dalla finestra e il successivo riconoscimento da parte di testimoni che avevano bloccato l'imputato, il contenuto delle buste riconosciuto dalla persona offesa e l'inveridicità dell'alibi offerto dal Ferrara. Quanto all'aggravante di cui all'art. 625, n. 2, cod. pen., la Corte ha confermato la sua applicabilità ritenendo provata l'effrazione dell'avvolgibile della finestra da cui l'imputato sarebbe uscito. Conseguentemente la condanna di merito è stata confermata e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 625 n. 2 cod. pen.

    La Corte ha interpretato che l'aggravante prevista dall'art. 625, n. 2 (furto aggravato per avere commesso il fatto con effrazione) è applicabile quando sia stata accertata, con riferimento al furto per cui si procede, l'effrazione dell'avvolgibile della finestra; la presenza di un precedente furto da parte di ignoti non esclude l'attribuzione dell'effrazione al soggetto imputato ove risultino elementi probatori che la colleghino al fatto contestato.

Massime di principio

  • La Corte di cassazione non procede a una rivalutazione del merito: non può sostituirsi ai giudici di merito nella valutazione delle risultanze probatorie salvo che ricorrano vizi logicamente apprezzabili (es. travisamento palese della prova).
  • Le prove dichiarative (testimonianze) e le identificazioni fotografiche possono costituire elemento sufficiente di convincimento se corroborate da elementi logici e da contraddizioni nell'alibi dell'imputato.
  • La mera esistenza di un precedente furto non esclude automaticamente la responsabilità per un successivo furto: rileva la prova dell'effrazione e il nesso tra tale effrazione e il singolo evento contestato.
  • L'aggravante per effrazione (art. 625, n. 2) può essere confermata quando gli accertamenti di polizia giudiziaria documentino forzature o effrazioni riferibili al fatto specifico, anche se alcuni beni risultino mancanti per vicende precedenti.
  • Per contestare con successo un presunto travisamento della prova occorre dimostrare l'incongruenza manifesta e non meramente divergente tra quanto riferito dalle fonti e quanto adottato nella motivazione della sentenza.
  • Contraddizioni o smentite in dibattimento dell'alibi prodotto dall'imputato rafforzano l'affidabilità della ricostruzione accusatoria e possono giustificare il rigetto di censure sulla responsabilità.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.