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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 20238/2023 del 12/05/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della conferma di condanna per tentato furto aggravato (artt. 56, 110, 624, 625 c.p. n.7) articolando tre motivi principali: 1) insufficiente e contraddittoria motivazione sulle prove e sull'identificazione dell'imputato (assenza di testimoni che lo riconoscano come autore, sue dichiarazioni di estraneità e indicazione di un terzo autore); 2) mancata riqualificazione del reato da tentato furto aggravato a furto semplice per l'esistenza di videosorveglianza che avrebbe escluso l'aggravante dell'esposizione alla pubblica fede e richiesta dell'applicazione dell'art. 131-bis c.p.; 3) mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e illegittima applicazione della recidiva (reiterata infraquinquennale) senza adeguata motivazione sul collegamento fra precedenti e condotta attuale.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso nella maggior parte dei motivi, ritenendo congrua la valutazione di merito sulla responsabilità penale e confermando la rilevanza delle dichiarazioni della testimone oculare e dell'intervento del personale di videosorveglianza. Ha inoltre richiamato la giurisprudenza secondo cui la mera presenza di sistemi di videosorveglianza non esclude di per sé l'aggravante dell'esposizione alla pubblica fede. Ha ritenuto legittima la valutazione di merito che ha escluso le attenuanti generiche, alla luce della discrezionalità giudiziale e delle regole dopo la riforma dell'art. 62-bis. Tuttavia la Cassazione ha accolto il motivo relativo alla recidiva: la Corte d'appello non ha fornito una motivazione adeguata sull'idoneità dei precedenti a dimostrare una maggiore capacità a delinquere del ricorrente. Per questo ha annullato la sentenza limitatamente al punto concernente la recidiva e ha rinviato alla Corte d'Appello di Milano, altra sezione, per nuovo giudizio su tale punto. Ha dichiarato irrevocabile l'affermazione di responsabilità dell'imputato per il resto.

Norme richiamate

  • artt. 56, 110, 624, 625, comma 1, n. 7 c.p.; art. 61 n. 7 c.p.

    Norme del codice penale relative al tentativo (art.56), concorso di persone (art.110), furto e sue aggravanti (artt.624 e 625 n.7) e circostanze aggravanti (art.61 n.7). Sono state applicate per configurare il reato contestato e l'aggravante dell'esposizione alla pubblica fede.

  • art. 131-bis c.p.

    Norma sulla sospensione condizionale della pena e misure alternative (richiamata dal ricorrente in funzione di un possibile trattamento più favorevole in caso di riqualificazione del reato); la Corte non ha accolto la riqualificazione richiesta.

  • art. 62-bis c.p. (riforma d.l. 23/05/2008, n.92 conv. L. 24/07/2008, n.125)

    Disciplina delle circostanze attenuanti generiche; dopo la riforma è richiesto un apprezzamento più puntuale del giudice e lo stato di incensuratezza da solo non basta più per riconoscere la diminuente. La Corte ha ritenuto legittima la valutazione di merito che ha escluso le attenuanti.

  • art. 99 c.p. (recidiva)

    Regola la recidiva e i suoi effetti. La Corte ha richiamato il principio secondo cui, in presenza di contestazione della recidiva, il giudice deve verificare concretamente se i precedenti indicano una maggiore capacità a delinquere e motivare tale apprezzamento; l'omessa motivazione sulla recidiva ha determinato l'annullamento parziale.

  • art. 624 c.p. proc. pen.

    Norma di diritto processuale penale richiamata in ordine all'irrevocabilità dell'affermazione di responsabilità; la Corte ha dichiarato irrevocabile la condanna per la parte non annullata.

Massime di principio

  • In Cassazione i fatti e la valutazione delle prove sono in linea di massima riservati al giudice di merito: i vizi in motivazione sull'accertamento probatorio sono rilevabili solo se emergono palesi contraddizioni o violazioni di legge.
  • La presenza di sistemi di videosorveglianza non esclude automaticamente l'aggravante dell'esposizione alla pubblica fede; occorre invece che la sorveglianza si dimostri specificamente efficace a impedire la sottrazione per escludere l'aggravante.
  • Il riconoscimento o diniego delle attenuanti generiche è questione discrezionale del giudice di merito; dopo la riforma dell'art. 62-bis lo stato di incensuratezza non è più sufficiente per ottenere la diminuzione di pena.
  • L'applicazione della recidiva, specie se reiterata e infraquinquennale, richiede una motivazione concreta da parte del giudice che valuti se i precedenti rivelino una maggiore capacità a delinquere: la mancanza di tale verifica comporta annullamento e rinvio.
  • È possibile che la Cassazione dichiari irrevocabile l'affermazione di responsabilità sul piano della colpevolezza e, al contempo, annulli e rinvii una o più questioni relative alla determinazione della pena o all'applicazione di circostanze (es. recidiva).

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