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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 20242/2023 del 12/05/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza della Corte d'appello di Firenze che aveva confermato la responsabilità per il reato di furto di energia elettrica. Il ricorso censurava: 1) violazione del principio di correlazione tra capo d'imputazione e sentenza (contestato il furto in un immobile diverso da quello indicato in imputazione); 2) vizio di motivazione circa la disponibilità dell'immobile da parte dell'imputata; 3) illegittima diversità del giudice che ha emesso la sentenza rispetto a quello che ha partecipato all'istruttoria (art. 525 c.p.p.); 4) intervenuta prescrizione del reato alla data del 30/06/2014 (data di riconsegna delle chiavi). Successivamente è stato anche sollevato il tema dell'improcedibilità ex d.lgs. n.150/2022 (il reato è divenuto procedibile a querela di parte).

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto infondati i motivi: il nucleo del fatto (furto di energia elettrica dall'immobile di via Petrocchi) è rimasto invariato e quindi non sussiste violazione del principio di correlazione; è preclusa la rivalutazione del compendio probatorio in sede di legittimità e la sentenza di merito ha fornito motivazione congrua circa la disponibilità dell'immobile; l'eccezione sulla composizione del collegio è priva di autosufficienza non essendo stata prodotta documentazione che dimostri la violazione dell'art. 525, comma 2, c.p.p. e la giurisprudenza indica che i provvedimenti di ammissione della prova restano efficaci se non modificati; la prescrizione non è maturata tenuto conto dei periodi di sospensione del processo (totale circa 1 anno, 6 mesi e 6 giorni), per cui il termine si estendeva fino al 30/06/2023; la successiva modifica normativa che ha reso il reato procedibile a querela è irrilevante a seguito dell'inammissibilità del ricorso, ai sensi della pronuncia Sez. U. n.40150/2018 (Salatino), per cui si è formato un giudicato sostanziale che rende indifferenti cause di improcedibilità successivamente sopravvenute. Conseguentemente la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e a versare euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 525, comma 2, cod. proc. pen.

    Richiesto che il giudice che delibera la sentenza sia lo stesso che ha partecipato all'assunzione e all'ammissione delle prove; tuttavia i provvedimenti di ammissione della prova emessi da giudice diversamente composto conservano efficacia se non modificati o revocati.

  • d.lgs. n.150/2022

    Ha trasformato il reato in questione da procedibile d'ufficio a procedibile a querela di parte; la Corte ha ritenuto però che tale sopravvenuta modifica non possa essere fatta valere quando il ricorso sia stato dichiarato inammissibile e si sia formato un giudicato sostanziale.

  • Sez. U, n. 40150 del 21/06/2018 (Salatino)

    Principio secondo cui, quando un atto d'impugnazione è inammissibile e si è formatosi un giudicato sostanziale, la sopravvenuta trasformazione di un reato in procedibile a querela non rende automaticamente improcedibile il processo; fatti processuali successivi restano giuridicamente indifferenti.

  • Sez. 3, n. 7146 del 04/02/2021 (Rv. 281477 - 01)

    Specificazione del principio di correlazione tra imputazione e sentenza: la violazione sussiste solo quando non è possibile individuare un nucleo comune tra fatti descritti e ritenuti, con conseguente impossibilità per l'imputato di difendersi.

  • Sez. U, n. 41736 del 30/05/2019 (Rv. 276754 - 01)

    Richiama il principio di immutabilità del giudice in relazione all'assunzione e all'ammissione delle prove, precisando l'efficacia dei provvedimenti di ammissione non revocati anche se adottati da giudice diversamente composto.

  • Corte costituzionale, sent. n. 186/2000

    Ricorda che in caso di inammissibilità del ricorso non rileva l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità ai fini della esclusione della sanzione pecuniaria; la mancanza di diligenza processuale comporta l'applicazione della sanzione.

Massime di principio

  • Il principio di correlazione tra imputazione e sentenza richiede la presenza di un nucleo comune tra i fatti contestati e quelli ritenuti: se tale nucleo esiste, non sussiste violazione anche se emergono dettagli diversi in sede di merito.
  • In Cassazione non è ammessa la rivalutazione del compendio probatorio: le censure che implicano una nuova valutazione delle prove sono inammissibili se la motivazione di merito è congrua e non manifestamente illogica.
  • Le eccezioni relative alla composizione del collegio e all'immutabilità del giudice richiedono prova documentale specifica dell'effettiva violazione (es. atti che dimostrino che il giudice che ha ammesso la prova è diverso da quello che ha deliberato la sentenza e che il provvedimento è stato modificato); in mancanza, la censura è priva di autosufficienza.
  • La prescrizione va calcolata tenendo conto dei periodi di sospensione del processo: la semplice indicazione di una data di riconsegna delle chiavi non è sufficiente se nell'iter processuale sono intervenute sospensioni che allungano i termini.
  • La sopravvenuta modifica normativa che rende un reato procedibile a querela non elimina automaticamente gli effetti dell'inammissibilità di un ricorso già definito: si può formare un giudicato sostanziale che rende indifferenti cause di improcedibilità sopravvenute.
  • La dichiarazione di inammissibilità di un ricorso può comportare condanna alle spese e sanzione pecuniaria se non sussistono ragioni di colpa esimente nella proposizione dell'impugnazione.

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