Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 20243/2023 del 12/05/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha ritenuto fondato il ricorso del Procuratore generale, ha rilevato che la prescrizione non era intervenuta (fatto del 16.3.2014, termine di prescrizione massimo 12 anni e 6 mesi), ha annullato la sentenza impugnata per errore di diritto e ha disposto il rinvio per nuovo giudizio alla Corte d'appello di Catanzaro ai sensi dell'art. 569, comma 4, c.p.p.

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il Procuratore generale ha impugnato la sentenza del Tribunale di Catanzaro che aveva assolto gli imputati per il reato di furto aggravato (n. 7 piante di pino marittimo, fatto del 16.3.2014) applicando la causa speciale di non punibilità per particolare tenuità ex art. 131-bis c.p. Il ricorso deduce violazione di legge: si sostiene che la fattispecie è un furto pluriaggravato (artt. 624, 625 nn. 2 e 7 c.p.) la cui pena edittale massima (10 anni) e la sua pena minima (3 anni) rendono erronea l'applicazione di art. 131-bis sia con riferimento alla formulazione previgente (soglia di pena detentiva massima pari a cinque anni) sia con riferimento alla versione novellata dal d.lgs. n. 150/2022 (art. 131-bis applicabile solo a reati con pena detentiva minima non superiore a due anni).

Norme richiamate

  • art. 131-bis cod. pen.

    Causa speciale di non punibilità per particolare tenuità del fatto. La Corte ha ritenuto che, alla data della sentenza impugnata (e secondo la versione previgente), la disciplina non poteva essere applicata al furto pluriaggravato perché la pena edittale superava il limite previsto; inoltre, con la versione introdotta dal d.lgs. n. 150/2022 la norma è applicabile solo quando la pena detentiva minima non supera i due anni, condizione non rispettata nel caso concreto.

  • art. 624 cod. pen.

    Definizione del reato di furto. Utilizzata insieme alle aggravanti per identificare la fattispecie sostanziale contestata.

  • art. 625 cod. pen., comma secondo (nn. 2 e 7)

    Prevede le aggravanti che qualificano il furto come pluriaggravato, con conseguente aumentazione della cornice edittale (pena detentiva massima fino a 10 anni e minima rilevante), circostanza che esclude l'accesso alla causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis secondo i criteri applicati dalla Corte.

  • d.lgs. n. 150/2022

    Novellazione dell'art. 131-bis c.p. che ha modificato i criteri di applicabilità della causa di non punibilità, limitandone l'ambito ai reati con pena detentiva minima non superiore a due anni.

  • art. 569, comma 4, cod. proc. pen.

    Norma procedurale che consente alla Corte di cassazione, in caso di annullamento, di rinviare il procedimento per nuovo giudizio; applicata dalla Corte per disporre il rinvio alla Corte d'appello di Catanzaro.

Massime di principio

  • Per valutare l'applicabilità dell'art. 131-bis c.p. è necessario verificare la cornice edittale (pena minima e massima) della fattispecie al momento del giudizio e alla luce delle modifiche legislative intervenute: soglie diverse (previste dalla formulazione previgente o da quella vigente) possono escludere l'istituto.
  • I reati con aggravanti che innalzano la pena oltre le soglie previste dalle disposizioni sul particolare tenuità (sia in termini di pena massima sia di pena minima) non possono beneficiare della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis.
  • In caso di cambiamento normativo (es. d.lgs. n. 150/2022) occorre determinare quale versione della norma sia applicabile al caso concreto in base ai criteri di diritto temporale; talvolta la novazione può restringere l'ambito di applicazione rispetto alla disciplina previgente.
  • Se la causa di non punibilità viene ritenuta erroneamente applicata, il pubblico ministero può ottenere l'annullamento della sentenza e il rinvio per nuovo giudizio; la difesa dovrà altresì valutare tempestivamente eventuali profili di estinzione del reato (prescrizione) o altre misure alternative.
  • In procedimenti per furto con plurime aggravanti, la verifica delle soglie edittali (minima e massima) è cruciale: anche quando il valore materiale del bene sottratto sia modesto, l'applicabilità di attenuanti o cause di non punibilità può essere esclusa dalle aggravanti di legge.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.