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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16090/2024 del 10/06/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha preso atto della regolarità della documentazione relativa alla definizione agevolata dei carichi, dell'assenza di diniego e di contestazioni da parte dell'Agenzia delle Entrate, e ha dichiarato estinto il giudizio per intervenuta definizione agevolata. Le spese sono state poste a carico di chi le aveva anticipate.

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Il contribuente ha impugnato in Cassazione la sentenza della CTR Campania che aveva accolto solo parzialmente il suo appello contro un avviso di accertamento sintetico IRPEF, con il quale l'Ufficio, ai sensi dell'art. 38 del d.P.R. n. 600/1973, aveva imputato a lui un incremento patrimoniale riferito all'anno d'imposta 2007 pari a euro 21.331,00. Con il primo motivo ha denunciato omessa pronuncia della CTR sull'eccezione relativa alla mancata applicazione del principio della famiglia fiscale, assumendo che l'accoglimento di tale eccezione avrebbe travolto l'intera pretesa. Con il secondo motivo ha contestato la correttezza della presunzione posta a base dell'accertamento, sostenendo che la presunzione legale relativa sugli incrementi patrimoniali derivava da una presunzione semplice infondata, perché i fatti assunti come noti dall'Ufficio (fase di start up delle società partecipate e conseguente presunta assenza di autonomia finanziaria) erano smentiti dagli atti. Con il terzo motivo ha sostenuto che le spese per investimenti nella società Pizza Team S.r.l., effettuate nel 2003, potevano rilevare solo pro quota negli anni di competenza e non nell'anno 2007. Nel corso del giudizio ha poi comunicato di avere aderito alla definizione agevolata dei carichi ex art. 3 d.l. n. 119/2018, chiedendo la sospensione prima e quindi l'estinzione del giudizio, producendo documentazione della definizione, del piano di rateizzazione e dei pagamenti.

Norme richiamate

  • art. 38 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    quarto comma; quinto comma

    norma base dell'accertamento sintetico e della presunzione relativa sugli incrementi patrimoniali, richiamata come fondamento della pretesa tributaria e dei motivi di ricorso

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato quale parametro del vizio di omessa pronuncia dedotto con il primo motivo

  • art. 2697 c.c.

    richiamato nel motivo di ricorso per contestare il riparto dell'onere probatorio e la tenuta della presunzione posta a base dell'accertamento

  • art. 2729 c.c.

    richiamato nel motivo di ricorso in relazione alla presunzione semplice ritenuta dal contribuente infondata

  • art. 3 d.l. n. 119 del 2018 conv. con mod. in L. n. 136 del 2018

    norma sulla definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione, in base alla quale il giudizio è stato sospeso e poi dichiarato estinto per avvenuta definizione

  • art. 3 del d.l. n. 119 del 2018

    richiamato come base della cd. rottamazione ter cui il contribuente ha aderito per ottenere l'estinzione del giudizio

Massime di principio

  • Quando il contribuente documenta l'adesione a una definizione agevolata dei carichi e la documentazione risulta regolare, in assenza di diniego o contestazioni della controparte il giudizio va dichiarato estinto.
  • La definizione agevolata dei carichi iscritti a ruolo può determinare la cessazione del contenzioso anche se il ricorso era già stato proposto avverso l'atto impositivo presupposto, purché il carico oggetto di lite rientri nella procedura agevolata.
  • In presenza di estinzione del giudizio per definizione agevolata, la Corte non esamina nel merito i motivi di ricorso relativi alla legittimità dell'accertamento tributario.
  • L'istanza di definizione agevolata può comportare una sospensione del processo in attesa della verifica degli esiti della procedura e, una volta accertata la regolarità della definizione, l'estinzione del giudizio.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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