Cassazione Civile, Ordinanza n. 14694/2024 del 27/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento ICI relativo all’anno 2006, emesso su un’area demaniale nel porto di Genova concessa alla società ricorrente. La società aveva contestato, in sintesi, che il tributo fosse stato liquidato sulla base di una nuova rendita catastale mai notificata al concessionario, oltre a dedurre vizi motivazionali dell’atto e l’erronea quantificazione della base imponibile e della classificazione catastale dell’area. La Commissione tributaria regionale aveva accolto l’appello del Comune, ritenendo che il concessionario non avesse diritto alla notifica della rendita e che questa fosse comunque utilizzabile. In cassazione la società ha proposto sei motivi: nullità della sentenza per omesso esame delle difese e difetto di motivazione; violazione dell’art. 74, comma 1, l. 342/2000 per mancata notifica della rendita catastale; omesso esame del fatto che la DOCFA 2010 sarebbe stata presentata dalla società; omessa pronuncia sulla legittimazione a presentare la DOCFA; violazione delle norme sulla motivazione dell’atto tributario; violazione delle norme catastali e ICI sulla classificazione delle aree demaniali. Il Comune ha resistito e ha anche eccepito giudicato esterno, poi disatteso.
La decisione
La Corte ha respinto il primo motivo perché le doglianze investivano valutazioni di merito e non vi era obbligo del giudice di confutare analiticamente ogni allegazione difensiva. Ha invece accolto il secondo motivo, ritenendo che, ai sensi dell’art. 74, comma 1, l. 342/2000, la rendita catastale dovesse essere notificata al concessionario dell’area demaniale marittima quando questi risulti intestatario catastale e sia rimasto estraneo alla procedura DOCFA. La Corte ha valorizzato il principio della necessaria preventiva conoscenza della rendita da parte del soggetto passivo dell’ICI e ha ritenuto irrilevante sia la presentazione della DOCFA da parte di altro soggetto sia la mera consapevolezza della pendenza del procedimento catastale. I restanti motivi sono stati assorbiti. La sentenza impugnata è stata cassata e, decidendo nel merito, è stato accolto l’originario ricorso della contribuente. Le spese dei gradi di merito sono state compensate, mentre quelle del giudizio di legittimità sono state poste a carico del Comune.
Norme richiamate
art. 74, comma 1, legge n. 342/2000
"A decorrere dal 1° gennaio 2000 gli atti, comunque, attributivi o modificativi delle rendite catastali per terreni e fabbricati sono efficaci solo a decorrere dalla loro notificazione, a cura dell'ufficio del territorio competente, ai soggetti intestatari della partita."
La rendita o la sua modifica non può essere utilizzata ai fini impositivi prima della notificazione al soggetto intestatario catastale; per il concessionario intestatario della partita, rimasto estraneo alla procedura DOCFA, la notifica è necessaria per la legittimità dell’avviso ICI.
Richiamato insieme all’art. 118 disp. att. c.p.c. e all’art. 360 c.p.c. per la censura di nullità/motivazione, ma il motivo è stato ritenuto inammissibile perché attiene alla valutazione di merito.
Invocato a sostegno del vizio di motivazione della sentenza di merito; la Corte ha escluso che vi fosse un obbligo di analitica confutazione di tutte le deduzioni difensive.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
Usato dalla ricorrente per denunciare nullità della sentenza e omessa pronuncia; la Corte ha respinto la censura sul punto rilevando che le questioni prospettate richiedevano valutazioni di fatto.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Parametro di deduzione delle violazioni di legge sostanziale e tributaria; la Corte ha accolto solo la censura relativa alla notifica della rendita.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Invocato per omesso esame di un fatto decisivo; il motivo è rimasto assorbito o comunque non decisivo rispetto all’accoglimento del secondo motivo.
Richiamato per contestare la motivazione dell’avviso di accertamento; la relativa doglianza è stata assorbita.
Richiamato in tema di motivazione degli atti tributari e obblighi informativi dell’Amministrazione; la Corte ha valorizzato il dovere di comunicare la rendita al soggetto passivo.
Invocato per contestare la soggezione ad ICI delle aree demaniali; il motivo è stato assorbito.
art. 10, comma 2, R.D. n. 652/1939
Richiamato in tema di classificazione catastale; la relativa censura è stata assorbita.
Richiamato dalla Corte come base degli obblighi informativi dell’Amministrazione verso il contribuente e come supporto alla necessità della notifica della rendita.
Massime di principio
- In tema di ICI, la rendita catastale attribuita o modificata deve essere notificata al soggetto passivo che risulti intestatario catastale; in mancanza di notificazione, la rendita non può essere posta a base dell’imposizione nei suoi confronti.
- La regola di superfluità della notifica della rendita nei casi di procedura DOCFA opera solo quando l’avviso è emesso verso il medesimo soggetto che ha presentato la dichiarazione catastale; se il tributo viene richiesto a un soggetto diverso, ma ugualmente passivo e intestatario catastale, la preventiva comunicazione resta necessaria.
- La mera conoscenza della pendenza di una procedura catastale o della provvisorietà di una precedente liquidazione non sostituisce l’obbligo dell’Amministrazione di notificare l’esito del nuovo classamento al contribuente interessato.
- Il giudice di legittimità non può rivalutare il merito delle prove né pretendere che il giudice di appello confuti singolarmente ogni allegazione difensiva, essendo sufficiente una motivazione che renda intellegibile il percorso decisionale.
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