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Cassazione Civile, Ordinanza n. 29906/2023 del 27/10/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da un'ordinanza-ingiunzione emessa dalla Regione Marche per il pagamento di una sanzione amministrativa di euro 15.005,00, irrogata per indebita percezione di aiuti comunitari relativi alla campagna 2006, finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale. Il destinatario dell'atto aveva impugnato la sanzione davanti al Tribunale, che l'aveva annullata ritenendo competente il Ministero delle politiche agricole; la Corte d'appello ha invece riformato la decisione, affermando la competenza regionale sulla base delle deleghe ricevute dall'AGEA e della normativa regionale attuativa. In Cassazione il ricorrente ha proposto due motivi: con il primo ha contestato la competenza della Regione a irrogare la sanzione, sostenendo che la potestà spettasse al Ministero e che il d.lgs. n. 305/2002 riguardasse solo una diversa ipotesi di illecito; con il secondo ha censurato la decisione di merito per avere ritenuto provata la responsabilità sulla base del verbale del Corpo forestale, senza adeguata considerazione degli ulteriori atti richiamati e in assenza di prova assistita da fede privilegiata per tutti gli elementi valorizzati.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che la competenza sanzionatoria della Regione Marche era già stata riconosciuta dalla propria giurisprudenza in controversie analoghe e che, nel caso concreto, le funzioni amministrative relative ai controlli e all'autorizzazione al pagamento degli aiuti erano state delegate alla Regione, la quale era quindi legittimata a emettere l'ordinanza-ingiunzione ai sensi della normativa richiamata. Ha inoltre respinto il secondo motivo, osservando che la Corte d'appello non aveva attribuito ai verbali valore di prova vincolante per fatti non direttamente percepiti, ma aveva fondato il proprio convincimento su una pluralità di elementi convergenti e su una motivazione di merito non sindacabile in cassazione. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • artt. 81, 99, 100, 115 e 116 c.p.c.

    Richiamati dal ricorrente per censurare la decisione di merito e il modo in cui sono state valutate le risultanze istruttorie; la Corte ha ritenuto la censura infondata, valorizzando l'apprezzamento complessivo del materiale probatorio.

  • art. 155 c.p.c.

    Richiamato nel primo motivo senza specifiche argomentazioni decisive riportate nel testo; non ha inciso sull'esito.

  • art. 21-septies, comma 1, L. 241/1990

    Invocato dal ricorrente nel contesto della dedotta incompetenza dell'organo sanzionatorio; la Corte ha escluso il vizio prospettato.

  • artt. 22 e 23 L. 689/1981

    Richiamati in relazione al giudizio di opposizione a sanzione amministrativa; la Corte ha confermato la legittimità dell'ordinanza-ingiunzione e la correttezza dell'accertamento compiuto dal giudice di merito.

  • d.lgs. n. 305 del 2002

    La Corte ha affermato che, per le funzioni amministrative delegate alle Regioni, l'ordinanza-ingiunzione può essere emessa dal Presidente della Giunta regionale o da un suo delegato.

  • d.lgs. n. 165 del 1999

    Richiamato per la disciplina dell'AGEA e degli organismi pagatori; la Corte ha valorizzato il sistema delle deleghe e non la sola esistenza di un organismo pagatore regionale.

  • Reg. CE n. 1257 del 1999

    Assunto come base normativa degli aiuti comunitari e delle sanzioni per indebita percezione; la Corte ha dato continuità all'orientamento che riconosce la competenza regionale quando le funzioni siano delegate.

  • PSR 2000-2006

    Richiamato quale contesto programmatico degli aiuti e dei controlli amministrativi relativi alle misure regionali.

  • L. n. 898 del 1986

    La Corte ha ribadito che, in linea generale, l'ordinanza-ingiunzione per indebita percezione di premi comunitari compete al Ministero, salvo il caso di funzioni amministrative delegate alle Regioni, nel qual caso opera la competenza regionale.

  • L. n. 689 del 1981

    Richiamata per la disciplina della competenza all'irrogazione della sanzione amministrativa e per la distinzione tra competenza statale e competenza regionale in presenza di delega.

  • L.R. Marche 21/2005

    Indicata come fonte di attuazione regionale del sistema di competenze e della successiva organizzazione amministrativa in materia di controllo e provvedimenti sanzionatori.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    La Corte ha dato atto dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • In materia di sanzioni per indebita percezione di aiuti comunitari, la competenza a emettere l'ordinanza-ingiunzione è del Ministero, salvo che gli illeciti ricadano in funzioni amministrative delegate alle Regioni, nel qual caso l'ordinanza può essere validamente adottata dal Presidente della Giunta regionale o da un suo delegato.
  • La verifica della competenza sanzionatoria non dipende solo dalla formale istituzione di un organismo pagatore regionale, ma anche dall'effettivo assetto delle deleghe di autorizzazione, controllo e gestione dei pagamenti conferite all'ente regionale.
  • Nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa, il verbale degli organi accertatori non è prova vincolante per fatti non direttamente percepiti o accertati dai verbalizzanti; il giudice può fondare la decisione su una valutazione complessiva e convergente di più elementi probatori.
  • La censura in cassazione della valutazione delle prove è inammissibile quando mira, in sostanza, a ottenere una nuova ricostruzione del fatto, a fronte di una motivazione di merito логicamente coerente e sufficiente.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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