L.R. Marche 21/2005
Disciplina per l'applicazione delle sanzioni amministrative in materia di interventi cofinanziati dal Fondo Europeo Agricolo di Orientamento e di Garanzia (FEOGA).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge disciplina, nella Regione, l'applicazione delle sanzioni amministrative per violazioni degli obblighi previsti dalla normativa comunitaria negli interventi cofinanziati dal FEOGA. I proventi delle sanzioni spettano alla Regione. Il procedimento richiama la disciplina statale speciale e, in via residuale, la legge regionale generale sulle sanzioni amministrative.
Sanzioni amministrative per interventi cofinanziati FEOGA
Sanzioni amministrative per interventi cofinanziati FEOGA
La legge disciplina, per la Regione, l’applicazione delle sanzioni amministrative in caso di violazione degli obblighi previsti dalla normativa comunitaria relativa agli interventi cofinanziati dal Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (FEOGA). La Regione esercita le funzioni sanzionatorie e incamera i relativi proventi.
Ambito di applicazione
La disciplina riguarda esclusivamente le violazioni degli obblighi connessi agli interventi cofinanziati dal FEOGA nell’ambito territoriale regionale. Non introduce un sistema sanzionatorio autonomo completo, ma attribuisce alla Regione la competenza ad applicare le sanzioni amministrative previste dalle norme statali richiamate.
Procedimento sanzionatorio
Per l’irrogazione delle sanzioni si applicano le disposizioni del d.l. 27 ottobre 1986, n. 701, convertito nella legge 23 dicembre 1986, n. 898, come modificato dal d.lgs. 10 dicembre 2002, n. 305. Il procedimento è quindi costruito sul rinvio alla disciplina statale speciale in materia di controlli sugli aiuti comunitari al settore agricolo.
Disciplina residuale
Per quanto non espressamente previsto dalla legge regionale e dalla normativa statale richiamata, si applica la l.r. 10 agosto 1998, n. 33, che contiene la disciplina generale e la delega per l’applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale.
Regime economico
I proventi derivanti dall’applicazione delle sanzioni sono attribuiti alla Regione.
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