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Cassazione Civile, Ordinanza n. 11499/2024 del 29/04/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (conduttore)

La controversia

La controversia origina da un rapporto di locazione abitativa di un immobile sito in Roma. Il locatore ha chiesto la convalida di sfratto per finita locazione alla scadenza del 30 settembre 2012 oppure, in subordine, la risoluzione del contratto per inadempimento della conduttrice per mancato pagamento dei canoni successivi e per violazione del divieto di subaffitto. Il locatore ha dedotto che il contratto del 10 settembre 2004 non era stato registrato inizialmente e che la conduttrice lo aveva poi registrato, quando il locatore aveva manifestato la volontà di non rinnovare il rapporto, invocando l'applicazione del D.lgs. n. 23/2011 e un canone pari al triplo della rendita catastale. Dopo una prima decisione del Tribunale e un primo giudizio d'appello divenuto definitivo sulla cessazione del rapporto alla scadenza, la sentenza definitiva del Tribunale e poi la Corte d'appello hanno escluso ulteriori pretese del locatore sul presupposto che il contratto fosse già cessato e che, quanto al canone, dovesse operare il regime di salvaguardia introdotto dalla legge n. 208/2015. In Cassazione il locatore ha proposto tre motivi: 1) violazione dell'art. 1591 c.c., dell'art. 13 l. n. 431/1998, dell'art. 3 D.lgs. n. 23/2011 e dell'art. 112 c.p.c., sostenendo che la conduttrice dovesse corrispondere fino alla riconsegna il corrispettivo pieno e le differenze rispetto al canone calcolato sul triplo della rendita catastale; 2) omessa pronuncia sulla domanda di pagamento della differenza tra quanto versato e quanto dovuto fino al rilascio effettivo; 3) omessa pronuncia sulla domanda di rivalutazione ISTAT dei canoni dal 2005.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che tutti e tre i motivi fossero formulati in modo non autosufficiente, poiché lamentavano un vizio di omessa pronuncia senza indicare in modo preciso, come richiesto dall'art. 366 n. 6 c.p.c., se e dove le relative domande o questioni fossero state effettivamente devolute al giudice di merito. La Corte ha aggiunto che, anche dalla memoria, non era possibile ricostruire le asserite omissioni e che mancava altresì l'indicazione della persistenza delle domande in sede di precisazione delle conclusioni in appello. Il ricorso è stato quindi respinto in rito, con condanna del ricorrente alle spese e con l'ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 1591 c.c.

    richiamato dal ricorrente come base per sostenere l'obbligo del conduttore di corrispondere un'indennità/corrispettivo fino alla riconsegna del bene, salvo il maggior danno; la Corte non entra nel merito della norma perché dichiara inammissibile il ricorso.

  • art. 13 l. n. 431/1998

    richiamato in relazione alla determinazione del canone nelle locazioni abitative e alla disciplina derivante dal collegamento con il D.lgs. n. 23/2011; la Corte non ne esamina il contenuto nel merito.

  • art. 3 D.lgs. n. 23/2011

    richiamato per la disciplina del canone pari al triplo della rendita catastale e per i riflessi della registrazione del contratto; la Corte non decide sul punto per l'inammissibilità dei motivi.

  • art. 112 c.p.c.

    evocato come parametro del vizio di omessa pronuncia; la Corte rileva che la censura è formulata senza la necessaria specifica indicazione del "se e dove" della domanda nel giudizio di merito.

  • art. 360 nn. 3 e 4 c.p.c.

    usato come fondamento formale dei motivi di ricorso, rispettivamente per violazione di legge e nullità della sentenza; la Corte ne verifica l'ammissibilità e la esclude per difetto di autosufficienza.

  • art. 366 n. 6 c.p.c.

    norma decisiva per la declaratoria di inammissibilità: il ricorso deve contenere l'indicazione specifica degli atti e dei documenti su cui si fonda, nonché del punto del processo in cui le questioni sono state introdotte.

  • art. 360-bis c.p.c.

    "laddove quanto richiesto dalla norma si sostanzia, in realtà, in un onere argomentativo ben assolto dalla ricorrente"

    richiamato dalla parte resistente e menzionato dalla Corte, che osserva come l'inammissibilità ex art. 360-bis presupponga un orientamento consolidato contrario, ma la decisione di inammissibilità si fonda comunque principalmente sul difetto di specificità dei motivi.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    indicato come base del procedimento camerale di trattazione del ricorso per cassazione.

  • art. 13 comma 1 quater d.P.R. n. 115 del 2002

    la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012

    norma richiamata in relazione all'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto o inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Il motivo di ricorso per cassazione che denunci omessa pronuncia deve indicare in modo specifico e autosufficiente se e dove la domanda o eccezione asseritamente omessa sia stata effettivamente proposta nei precedenti gradi di giudizio.
  • La censura di omessa pronuncia non può essere accolta se il ricorrente omette di riportare o localizzare gli atti processuali rilevanti, in violazione dell'art. 366 n. 6 c.p.c.
  • Ai fini dell'ammissibilità del ricorso è necessario che sia ricostruibile, dal solo contenuto dell'impugnazione, il percorso processuale della domanda dedotta come pretermessa, compresa la sua eventuale riproposizione in appello fino alla precisazione delle conclusioni.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e, se dovuto, al versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Come è indicizzato

MaterieLocazione abitativaImpugnazioniSpese di lite
RamiLocazioniProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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