Cassazione Civile, Ordinanza n. 33731/2023 del 04/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce dal ricorso monitorio promosso da un lavoratore dipendente addetto a turni avvicendati, che otteneva decreto ingiuntivo nei confronti della società datrice di lavoro per il pagamento di euro 3.154,79 a titolo di maggiorazioni retributive dovute anche sulla mezz'ora di refezione retribuita prevista dall'art. 5 del CCNL Metalmeccanici Industria, applicato al rapporto. La società proponeva opposizione sostenendo che un accordo sindacale del 9 maggio 2007, relativo ai ventuno turni dello stabilimento di Catania, avesse derogato la disciplina collettiva o, comunque, che il lavoratore avesse perso il diritto per prescrizione o per comportamento concludente incompatibile con la successiva pretesa. Il Tribunale respingeva l'opposizione e la Corte d'appello confermava, ritenendo non derogata la disciplina del CCNL, non desumibile una rinuncia alla maggiorazione sulla mezz'ora di mensa e non maturata la prescrizione prima della cessazione del rapporto. Con il ricorso per cassazione la società lamentava, in sintesi, tre profili: omesso esame di un fatto decisivo e violazione delle norme sulla prescrizione, deducendo che non vi fosse una situazione di metus tale da impedire l'esercizio del diritto; violazione dei principi di correttezza, buona fede e affidamento, assumendo che la protratta inerzia del lavoratore avesse determinato una perdita della situazione soggettiva o una rinuncia tacita; e, infine, omesso esame di fatti decisivi e motivazione apparente in relazione alla qualificazione dell'inerzia come qualificata e idonea a far sorgere un legittimo affidamento della società sull'abbandono della pretesa.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso, ritenendo infondati o inammissibili i motivi proposti. Sul primo motivo ha richiamato il principio secondo cui, per i diritti non ancora prescritti alla data di entrata in vigore della l. n. 92 del 2012, la prescrizione nei rapporti di lavoro a tempo indeterminato decorre dalla cessazione del rapporto, in ragione dell'assenza di una stabilità sufficiente del posto di lavoro nel nuovo regime. Sul secondo motivo ha affermato che la censura, pur formulata come violazione di legge, mirava in realtà a una rivalutazione del fatto e delle prove; ha ribadito che la mera inerzia o il ritardo nell'esercizio del diritto non integrano rinuncia tacita, mancando comportamenti concludenti univocamente abdicativi, e che gli usi aziendali possono derogare alla disciplina collettiva solo in senso migliorativo per i lavoratori. Sul terzo motivo ha rilevato la preclusione derivante dalla doppia conforme quanto al vizio motivazionale e, in ogni caso, ha ricordato che il giudice di merito non deve esaminare tutte le risultanze istruttorie, essendo sufficiente una motivazione che rispetti il minimo costituzionale. La società ricorrente è stata inoltre condannata alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
richiamato dalla ricorrente nel motivo sulla prescrizione, in relazione al regime di stabilità del rapporto di lavoro
art. 1, comma 42, L. n. 92/2012
richiamato dalla ricorrente nel motivo sulla prescrizione, quale disposizione incidente sul regime di tutela del rapporto a tempo indeterminato
richiamato dalla ricorrente nel motivo sulla prescrizione; la Corte non vi fonda una diversa soluzione, ribadendo che la censura non coglie un errore di diritto
richiamato dalla ricorrente; la Corte richiama il combinato disposto con l'art. 2935 c.c. per affermare che, per i diritti non prescritti al 18.7.2012, la prescrizione decorre dalla cessazione del rapporto
richiamato per denunciare omesso esame di fatti decisivi; la Corte osserva che il vizio non è configurabile quando la censura mira a rivalutare il merito o è preclusa dalla doppia conforme
richiamato nel secondo e terzo motivo; la Corte esclude che la mera inerzia del creditore integri violazione tale da far perdere il diritto
richiamato dalla ricorrente nel secondo motivo, senza che la Corte vi riconduca una diversa soluzione decisoria
richiamato dalla ricorrente nel secondo motivo, senza incidenza decisiva sulla soluzione adottata
la Corte ribadisce che buona fede e correttezza non consentono di desumere una rinuncia tacita dalla sola inerzia o dal ritardo nell'esercizio del diritto
richiamato nel principio sulla decorrenza della prescrizione, unitamente all'art. 2948 c.c.
richiamato per la preclusione al vizio motivazionale in presenza di doppia conforme
richiamato come disciplina applicabile, per effetto delle modifiche del d.lgs. n. 149/2022, alla preclusione del vizio di motivazione in caso di doppia conforme
richiamato per ribadire precedenti conformi già resi sulla medesima vicenda contenziosa
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
richiamato per porre a carico della ricorrente l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto
art. 1, comma 17, L. n. 228/2012
richiamato quale norma che ha introdotto la previsione dell'ulteriore contributo unificato
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
richiamato per il parametro di calcolo dell'ulteriore importo dovuto
art. 5 CCNL Metalmeccanici Industria
richiamato come fonte collettiva che prevedeva la mezz'ora retribuita per la refezione, rilevante nel calcolo delle maggiorazioni rivendicate
Massime di principio
- Nel rapporto di lavoro a tempo indeterminato, per i diritti non ancora prescritti alla data di entrata in vigore della l. n. 92/2012, la prescrizione decorre dalla cessazione del rapporto, poiché il nuovo regime non assicura una stabilità idonea a far decorrere la prescrizione in costanza di rapporto.
- La mera inerzia del lavoratore o il semplice ritardo nell'esercizio del diritto non bastano a integrare una rinuncia tacita o una perdita della situazione soggettiva: occorrono comportamenti concludenti univoci e incompatibili con la volontà di far valere il diritto.
- I principi di buona fede e correttezza non consentono di trasformare il silenzio o la tolleranza del creditore in una modificazione del regolamento contrattuale, né di presumere un'abdicazione al diritto in assenza di elementi chiari e inequivoci.
- Gli usi aziendali possono incidere sulla disciplina collettiva solo se migliorativi per il lavoratore; non possono validamente introdurre trattamenti peggiorativi o deroghe in senso sfavorevole.
- In sede di legittimità, il vizio motivazionale non può essere utilizzato per ottenere una nuova valutazione del fatto o delle prove; inoltre, in presenza di doppia conforme, il controllo ex art. 360, n. 5, c.p.c. è ulteriormente precluso salvo specifica indicazione della diversità delle rationes di fatto delle due decisioni di merito.
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