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Cassazione Civile, Ordinanza n. 03285/2024 del 05/02/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da una cartella di pagamento emessa per la riscossione di somme pretese in relazione a tre avvisi di accertamento; due di essi erano stati in precedenza oggetto di sgravio, poi ritenuto erroneo dall'Ufficio, perché l'Amministrazione sosteneva che la procedura di definizione agevolata ex art. 9 L. 289/2002 non si fosse perfezionata per mancato pagamento. La contribuente sosteneva invece di avere versato quanto dovuto con modello F24, producendo la ricevuta e contestando la successiva re-iscrizione a ruolo. In appello la CTR ha accolto il gravame dell'Ufficio, ritenendo che il modello F24 fosse privo di quietanza e che la documentazione bancaria dimostrasse l'assenza del pagamento. La contribuente ha quindi proposto un primo ricorso per cassazione contro la sentenza di appello, deducendo: violazione delle norme sul pagamento con F24 e sulla prova del versamento; erronea qualificazione della decisione di primo grado come errore di fatto; nullità per violazione dell'art. 112 c.p.c.; omessa/insufficiente motivazione; omessa pronuncia sulla cessazione della materia del contendere rispetto alle somme già sgravate. Con un secondo ricorso ha impugnato la sentenza che aveva rigettato la revocazione, denunciando omessa pronuncia sul motivo ex art. 395 n. 4 c.p.c. e extra-petizione/non corretta valutazione del documento nuovo prodotto in revocazione (altro F24 del 2009, usato per dimostrare la prassi dell'istituto di credito nel rilasciare quietanze).

La decisione

La Corte ha riunito i due ricorsi e li ha entrambi rigettati. Quanto alla sentenza resa nel giudizio di revocazione, ha ritenuto infondati i motivi: nessun omesso esame del motivo revocatorio, perché la CTR aveva comunque escluso i presupposti della revocazione; nessuna decisività del documento nuovo, poiché esso era stato prodotto solo per dimostrare la prassi dell'istituto di credito e non una prova diretta del pagamento, e comunque non sarebbe stato idoneo a mutare l'esito della causa. Quanto alla sentenza di appello, la Corte ha ritenuto inammissibili i motivi che miravano a ottenere una rivalutazione del materiale probatorio, poiché la CTR aveva deciso in fatto, valorizzando la mancanza di quietanza sul modello F24 e la documentazione bancaria che escludeva l'avvenuto pagamento. È stato inoltre escluso il vizio di omessa pronuncia sulla cessazione della materia del contendere, poiché la decisione di merito sulla legittimità della cartella implicava il rigetto di tale eccezione. Le spese di legittimità sono state poste a carico della ricorrente nel solo giudizio in cui l'Ufficio si era costituito con controricorso.

Norme richiamate

  • art. 9 L. 289/2002

    la definizione agevolata dei carichi pendenti si perfeziona solo se ricorrono i presupposti di legge, incluso il pagamento dovuto; in mancanza, la pretesa tributaria può essere nuovamente iscritta a ruolo

  • art. 19 d.lgs. 241/1997

    richiamato dalla ricorrente in tema di disciplina del modello F24 e dei pagamenti tributari

  • art. 21 d.lgs. 241/1997

    richiamato dalla ricorrente a sostegno dell'efficacia liberatoria del pagamento documentato

  • art. 23 d.lgs. 241/1997

    richiamato dalla ricorrente per sostenere che la restituzione del modello F24 siglato dal cassiere valga come quietanza di pagamento

  • art. 26 d.lgs. 241/1997

    richiamato dalla ricorrente in relazione agli effetti del versamento e della relativa prova

  • art. 5 d.m. 30 marzo 1988

    richiamato dalla ricorrente quale base normativa della quietanza attestata sul modulo di pagamento

  • art. 112 c.p.c.

    il vizio di omessa pronuncia ricorre solo se vi è totale pretermissione di una domanda o eccezione decisiva; non basta la mancata espressa motivazione, se la decisione la rigetta implicitamente

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    non consente di trasformare il ricorso in una richiesta di nuova valutazione del fatto e delle prove

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    la nullità dedotta per omessa pronuncia o violazione dell'art. 112 c.p.c. è esclusa quando la decisione contenga un rigetto implicito della questione

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    il vizio è limitato all'omesso esame di un fatto storico decisivo, non al mancato esame di singoli elementi istruttori

  • art. 395, primo comma, n. 3, c.p.c.

    la decisività del documento ritrovato richiede che esso sia idoneo a provare direttamente il fatto controverso e a determinare una decisione di segno opposto

  • art. 395, primo comma, n. 4, c.p.c.

    la revocazione per errore di fatto presuppone un errore percettivo su un fatto non controverso, non una diversa valutazione del materiale probatorio

  • art. 2719 c.c.

    richiamato nel secondo ricorso per contestare la valutazione di conformità del documento prodotto

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato nel secondo ricorso per contestare la valutazione della prova documentale

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità non è consentito ottenere una nuova valutazione del merito sotto le spoglie della violazione di legge: quando il giudice di merito ha risolto la controversia mediante apprezzamento delle prove, la censura è inammissibile se mira solo a sostituire una diversa lettura del materiale istruttorio.
  • Il vizio di omessa pronuncia ricorre soltanto se il giudice ha totalmente trascurato una domanda, eccezione o motivo decisivo; non sussiste quando la decisione di merito comporti logicamente il rigetto della questione, anche senza specifica argomentazione.
  • Ai fini della revocazione per errore di fatto o per documento decisivo, il fatto o il documento devono avere portata direttamente dimostrativa e idoneità a determinare una decisione opposta; sono insufficienti elementi solo indiziari o prove che necessitino di ulteriori riscontri.
  • Nel processo tributario, la prova del pagamento può essere contestata dall'Amministrazione mediante documentazione contraria; se il documento prodotto dal contribuente risulta privo di quietanza e la banca dichiara l'assenza del pagamento, il giudice di merito può legittimamente ritenere non assolto l'onere probatorio del contribuente.
  • La sola allegazione di un precedente sgravio non impedisce la re-iscrizione a ruolo se l'Ufficio dimostra che lo sgravio era stato erroneamente disposto perché il pagamento presupposto dalla definizione agevolata non era mai intervenuto.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossioneImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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