Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 34752/2022 del 25/11/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da avvisi di accertamento emessi per II.DD. e IVA relativi agli anni 2005/2006 nei confronti di due società appartenenti allo stesso gruppo. La Commissione tributaria regionale aveva rigettato l'appello principale delle società e accolto l'appello incidentale dell'Agenzia, confermando: la ripresa a tassazione dei costi di manutenzione ordinaria di un immobile in comproprietà al 50%; l'indeducibilità dei costi di viaggi e trasferte per difetto di prova dell'inerenza; l'indeducibilità dei costi per distacco di personale per insufficienza probatoria; l'irregolarità della fatturazione intracomunitaria con conseguente disconoscimento del regime IVA agevolato. Le società ricorrenti hanno proposto cinque motivi: 1) violazione degli artt. 109 TUIR e 19 d.P.R. 633/1972 per avere negato deducibilità e detraibilità IVA dei costi di manutenzione; 2) nullità della sentenza per motivazione apparente sulla medesima questione; 3) censura collegata alla stessa questione dei costi di manutenzione, poi assorbita; 4) violazione delle norme sull'IVA e sul distacco di personale, sostenendo che l'operazione era inerente e imponibile; 5) violazione della disciplina sulle cessioni intracomunitarie, perché l'errata o omessa indicazione del codice identificativo del cessionario avrebbe avuto rilievo meramente formale in assenza di contestazioni sulla qualità di soggetto passivo e di indizi di frode.

La decisione

La Corte ha accolto il primo, il quarto e il quinto motivo, ha respinto il secondo motivo e ha dichiarato assorbito il terzo. Ha quindi cassato la sentenza impugnata e rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana, in diversa composizione, per un nuovo esame e per le spese del giudizio di legittimità. La decisione si fonda sul principio che la CTR aveva erroneamente escluso la deducibilità/detraibilità in base alla sola comproprietà dell'immobile e a un insufficiente apprezzamento della prova dell'inerenza, aveva negato rilievo al distacco di personale nonostante la sua possibile imponibilità IVA come prestazione di servizi onerosa, e aveva attribuito valore decisivo a una irregolarità formale nelle cessioni intracomunitarie in contrasto con l'orientamento consolidato della Cassazione.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    utilizzato per denunciare la nullità della sentenza per motivazione apparente; la Corte esclude che ricorra il vizio

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    utilizzato per le censure di violazione o falsa applicazione di legge sui profili tributari

  • art. 109 d.P.R. 917/1986

    richiamato per affermare che la deducibilità dei costi richiede l'inerenza all'attività d'impresa

  • art. 19 d.P.R. 633/1972

    richiamato per la detraibilità dell'IVA sugli acquisti inerenti all'attività d'impresa

  • artt. 117 e 118 d.P.R. 917/1986

    richiamati con riferimento alla medesima questione dei costi di manutenzione e dell'inerenza nel contesto del consolidato fiscale

  • art. 8, comma 35, L. 67/1988

    richiamato nel motivo relativo al distacco di personale e alla disciplina IVA applicabile

  • artt. 8, 24 e 25 L. 223/1991

    richiamati nel motivo relativo al distacco di personale

  • artt. 41-50 d.l. 331/1993

    richiamati per il regime delle cessioni intracomunitarie e la rilevanza dell'errore formale sul codice identificativo

  • art. 1, par. 2, sesta direttiva 77/388/CEE

    richiamata tramite il precedente della Corte di giustizia sulla imponibilità del distacco di personale come prestazione di servizi onerosa

Massime di principio

  • Ai fini delle imposte sui redditi, la deducibilità dei costi dipende dal requisito dell'inerenza, inteso come correlazione qualitativa tra costo e attività d'impresa; non è sufficiente né necessario un giudizio di utilità economica diretta o quantitativa.
  • La prova dell'inerenza e della natura del costo grava sul contribuente quando l'Amministrazione contesti la deduzione o la detrazione IVA, ma la valutazione deve riguardare la concreta destinazione del costo all'esercizio dell'impresa.
  • La deducibilità di spese di manutenzione o ristrutturazione non è esclusa dal solo fatto che l'immobile sia di proprietà di terzi o in comproprietà, purché il costo sia riferibile a un bene strumentale all'attività svolta.
  • Nel sistema IVA, il distacco di personale tra società del gruppo può integrare una prestazione di servizi onerosa e imponibile se sussiste un nesso di corrispettività tra il servizio reso e la somma ricevuta, anche in assenza di lucro.
  • In materia di cessioni intracomunitarie, l'omessa o errata indicazione del codice identificativo del cessionario costituisce violazione formale e non incide sul regime di esenzione se non è contestata la qualità di soggetto passivo del destinatario e non emergono seri indizi di frode.
  • La motivazione è solo apparente e la sentenza è nulla quando, pur graficamente esistente, non consente di comprendere il fondamento logico della decisione; non basta invece che la motivazione sia sintetica se il percorso argomentativo è percepibile.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullità

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.