Cassazione Civile, Ordinanza n. 34752/2022 del 25/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da avvisi di accertamento emessi per II.DD. e IVA relativi agli anni 2005/2006 nei confronti di due società appartenenti allo stesso gruppo. La Commissione tributaria regionale aveva rigettato l'appello principale delle società e accolto l'appello incidentale dell'Agenzia, confermando: la ripresa a tassazione dei costi di manutenzione ordinaria di un immobile in comproprietà al 50%; l'indeducibilità dei costi di viaggi e trasferte per difetto di prova dell'inerenza; l'indeducibilità dei costi per distacco di personale per insufficienza probatoria; l'irregolarità della fatturazione intracomunitaria con conseguente disconoscimento del regime IVA agevolato. Le società ricorrenti hanno proposto cinque motivi: 1) violazione degli artt. 109 TUIR e 19 d.P.R. 633/1972 per avere negato deducibilità e detraibilità IVA dei costi di manutenzione; 2) nullità della sentenza per motivazione apparente sulla medesima questione; 3) censura collegata alla stessa questione dei costi di manutenzione, poi assorbita; 4) violazione delle norme sull'IVA e sul distacco di personale, sostenendo che l'operazione era inerente e imponibile; 5) violazione della disciplina sulle cessioni intracomunitarie, perché l'errata o omessa indicazione del codice identificativo del cessionario avrebbe avuto rilievo meramente formale in assenza di contestazioni sulla qualità di soggetto passivo e di indizi di frode.
La decisione
La Corte ha accolto il primo, il quarto e il quinto motivo, ha respinto il secondo motivo e ha dichiarato assorbito il terzo. Ha quindi cassato la sentenza impugnata e rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana, in diversa composizione, per un nuovo esame e per le spese del giudizio di legittimità. La decisione si fonda sul principio che la CTR aveva erroneamente escluso la deducibilità/detraibilità in base alla sola comproprietà dell'immobile e a un insufficiente apprezzamento della prova dell'inerenza, aveva negato rilievo al distacco di personale nonostante la sua possibile imponibilità IVA come prestazione di servizi onerosa, e aveva attribuito valore decisivo a una irregolarità formale nelle cessioni intracomunitarie in contrasto con l'orientamento consolidato della Cassazione.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
utilizzato per denunciare la nullità della sentenza per motivazione apparente; la Corte esclude che ricorra il vizio
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
utilizzato per le censure di violazione o falsa applicazione di legge sui profili tributari
richiamato per affermare che la deducibilità dei costi richiede l'inerenza all'attività d'impresa
richiamato per la detraibilità dell'IVA sugli acquisti inerenti all'attività d'impresa
artt. 117 e 118 d.P.R. 917/1986
richiamati con riferimento alla medesima questione dei costi di manutenzione e dell'inerenza nel contesto del consolidato fiscale
richiamato nel motivo relativo al distacco di personale e alla disciplina IVA applicabile
richiamati nel motivo relativo al distacco di personale
richiamati per il regime delle cessioni intracomunitarie e la rilevanza dell'errore formale sul codice identificativo
art. 1, par. 2, sesta direttiva 77/388/CEE
richiamata tramite il precedente della Corte di giustizia sulla imponibilità del distacco di personale come prestazione di servizi onerosa
Massime di principio
- Ai fini delle imposte sui redditi, la deducibilità dei costi dipende dal requisito dell'inerenza, inteso come correlazione qualitativa tra costo e attività d'impresa; non è sufficiente né necessario un giudizio di utilità economica diretta o quantitativa.
- La prova dell'inerenza e della natura del costo grava sul contribuente quando l'Amministrazione contesti la deduzione o la detrazione IVA, ma la valutazione deve riguardare la concreta destinazione del costo all'esercizio dell'impresa.
- La deducibilità di spese di manutenzione o ristrutturazione non è esclusa dal solo fatto che l'immobile sia di proprietà di terzi o in comproprietà, purché il costo sia riferibile a un bene strumentale all'attività svolta.
- Nel sistema IVA, il distacco di personale tra società del gruppo può integrare una prestazione di servizi onerosa e imponibile se sussiste un nesso di corrispettività tra il servizio reso e la somma ricevuta, anche in assenza di lucro.
- In materia di cessioni intracomunitarie, l'omessa o errata indicazione del codice identificativo del cessionario costituisce violazione formale e non incide sul regime di esenzione se non è contestata la qualità di soggetto passivo del destinatario e non emergono seri indizi di frode.
- La motivazione è solo apparente e la sentenza è nulla quando, pur graficamente esistente, non consente di comprendere il fondamento logico della decisione; non basta invece che la motivazione sia sintetica se il percorso argomentativo è percepibile.
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