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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21510/2024 del 31/07/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente impositore)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento IMU emesso da un Comune per l'anno 2015, fondato sulla rettifica della rendita catastale di un'unità immobiliare posseduta da una società e adibita a hotel. Il ricorso originario contro l'atto impositivo era stato respinto; in appello, la Commissione tributaria regionale ha dichiarato inammissibile il gravame perché notificato oltre il termine lungo di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza di primo grado. La società ha quindi proposto ricorso per cassazione con tre motivi: (1) nullità della sentenza d'appello per motivazione apparente, deducendo la violazione delle norme costituzionali e processuali sulla motivazione; (2) violazione della disciplina del processo tributario sull'impugnazione tardiva, sostenendo che l'appello avrebbe dovuto ritenersi ammissibile perché la parte non aveva ricevuto l'avviso di trattazione né il dispositivo della sentenza e quindi non aveva avuto conoscenza del processo; (3) violazione delle norme sul termine lungo di impugnazione e delle regole del processo tributario, assumendo che il termine per impugnare dovesse decorrere dalla conoscenza della sentenza in assenza delle predette comunicazioni.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondati tutti i motivi. Ha escluso la motivazione apparente della sentenza d'appello, osservando che il giudice regionale aveva indicato chiaramente il contenuto della decisione impugnata, i motivi di gravame e la ragione dell'inammissibilità, cioè la tardività dell'appello rispetto al termine lungo semestrale. Quanto ai motivi sull'impugnazione tardiva, la Corte ha ribadito il principio per cui, nel processo tributario, l'impugnazione oltre il termine lungo è ammissibile solo se la parte dimostra di non aver avuto conoscenza del processo per nullità della notificazione del ricorso; tale ignoranza non coincide con la mera omissione delle comunicazioni dell'avviso di trattazione o del dispositivo della sentenza, che restano deducibili come motivo di impugnazione, altrimenti la decisione diviene definitiva per giudicato. Non essendo stata allegata né provata l'ignoranza del processo nei termini richiesti, l'appello era correttamente dichiarato inammissibile. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della società alle spese e con l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 111, sesto comma, Cost.

    Richiamato come parametro sulla necessità di motivazione del provvedimento giudiziale; la Corte esclude la sua violazione perché la sentenza d'appello contiene una motivazione percepibile e controllabile.

  • art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.

    La violazione è esclusa perché la motivazione della sentenza impugnata non era mancante né meramente apparente.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Norma richiamata dalla ricorrente sul requisito di motivazione; la Corte ritiene che il giudice di merito abbia adempiuto all'onere motivazionale.

  • d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 36, comma 2, n. 4

    Richiamato in tema di motivazione della sentenza tributaria; non risulta violato, poiché la decisione d'appello esponeva le ragioni dell'inammissibilità.

  • art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, c.p.c.

    È il parametro processuale invocato per dedurre violazioni di legge e nullità della sentenza.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    Richiamato indirettamente nel ragionamento sulle anomalie motivazionali sindacabili in cassazione dopo la riforma del 2012.

  • art. 12 preleggi

    Usato come canone interpretativo per leggere la riforma del vizio motivazionale come riduzione al minimo costituzionale del controllo di legittimità sulla motivazione.

  • art. 327 c.p.c.

    Individua il termine lungo di impugnazione; nel caso concreto l'appello è stato reputato tardivo perché proposto oltre il termine semestrale.

  • d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 38, comma 3

    L'impugnazione tardiva nel processo tributario è ammessa solo se la parte dimostra di non aver avuto conoscenza del processo per nullità della notificazione del ricorso.

  • d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 31

    La mancata comunicazione dell'avviso di trattazione non equivale, di per sé, a ignoranza del processo idonea a fondare l'impugnazione tardiva.

  • d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 37

    Richiamato nel complesso delle disposizioni sulle comunicazioni del rito tributario; la loro eventuale nullità non coincide automaticamente con l'ignoranza del processo.

  • d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 43, comma 3

    Citato tra le norme sulle comunicazioni/processo tributario, la cui nullità è distinguibile dall'ignoranza del processo.

  • d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 61

    Richiamato nel quadro delle nullità delle comunicazioni nel processo tributario.

  • art. 161, primo comma, c.p.c.

    Le nullità delle comunicazioni processuali sono deducibili come motivo di impugnazione; in mancanza, la decisione si consolida in giudicato.

  • d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, art. 6, comma 11

    La Corte rileva che la ricorrente non ha neppure allegato i presupposti di applicabilità della definizione agevolata relativa ai tributi locali.

  • d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, art. 6, comma 16

    Richiamato per evidenziare che la definizione agevolata delle controversie tributarie locali presuppone una specifica applicazione da parte dell'ente locale.

  • d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater

    La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • l. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17

    Norma che ha introdotto l'art. 13, comma 1-quater, nel d.P.R. n. 115 del 2002.

Massime di principio

  • Nel processo tributario, l'impugnazione proposta oltre il termine lungo è ammissibile solo se la parte prova di non aver avuto conoscenza del processo per effetto della nullità della notificazione del ricorso; la mera irregolarità o omissione delle comunicazioni processuali non basta da sola.
  • L'ignoranza del processo, ai fini dell'impugnazione tardiva, richiede un duplice presupposto: un vizio oggettivo della notificazione e la conseguente ignoranza soggettiva del giudizio; l'onere di provare entrambi grava sull'impugnante, salvo il caso di inesistenza della notifica.
  • La mancata comunicazione dell'avviso di trattazione o del dispositivo della sentenza non coincide con l'ignoranza del processo e, se non dedotta tempestivamente come motivo di impugnazione, non impedisce il consolidarsi del giudicato.
  • La motivazione è apparente solo quando, pur formalmente esistente, non consente di comprendere le ragioni della decisione o l'iter logico seguito dal giudice; non è sufficiente il mero difetto di sinteticità o di sufficienza argomentativa.
  • Dopo la riforma dell'art. 360, n. 5, c.p.c., il sindacato di legittimità sulla motivazione è ridotto al minimo costituzionale e riguarda soltanto anomalie motivazionali radicali, non la mera insufficienza della motivazione.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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