Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 16434/2025 del 18/06/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La società aveva presentato istanze di rimborso della maggiore IRES versata per gli anni d’imposta 2015 e 2016, sostenendo di aver fruito legittimamente dell’agevolazione c.d. "Tremonti ambiente" ex art. 6 l. n. 388/2000 per investimenti in impianti fotovoltaici. Formatosi il silenzio-rifiuto, aveva proposto ricorso davanti al giudice tributario. Nei gradi di merito i ricorsi erano stati dichiarati inammissibili perché l’Amministrazione aveva già manifestato un diniego parziale tramite comunicazioni di irregolarità ex art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973, sicché non sarebbe stato impugnabile il mero silenzio-rifiuto. In cassazione la società deduceva violazione e falsa applicazione dell’art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973, dell’art. 6, commi 13-19, l. n. 388/2000 e degli artt. 19 d.lgs. n. 546/1992, 6, comma 5, e 7 l. n. 212/2000, sostenendo che le comunicazioni di irregolarità non potevano valere come provvedimenti di diniego espresso del rimborso e che il giudice di merito aveva erroneamente qualificato tali atti come rifiuto impugnabile.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che, in tema di rimborso d’imposta, il provvedimento con cui l’Amministrazione riconosce solo una parte della somma richiesta, senza indicare natura interlocutoria, costituisce per la parte non rimborsata un rigetto implicito e quindi un atto autonomamente impugnabile nel termine di 60 giorni. Le comunicazioni di irregolarità ex art. 36-bis, con cui era stato ridotto l’importo del rimborso IRES, hanno dunque sostituito il precedente silenzio-rifiuto e sono divenute definitive per mancata tempestiva impugnazione. Per questo i ricorsi avverso i silenzi-diniego erano inammissibili. La ricorrente è stata condannata alle spese, al contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 e a ulteriori somme ex art. 96, comma 3, c.p.c.

Norme richiamate

Massime di principio

  • In materia di rimborso d’imposta, il provvedimento dell’Amministrazione che riconosce solo una parte della somma richiesta, se non qualificato come interlocutorio, vale come rigetto implicito della parte residua e deve essere tempestivamente impugnato.
  • Il contribuente non può attendere la formazione di un successivo silenzio-rifiuto quando l’Amministrazione abbia già manifestato, anche solo in modo parziale, una chiara volontà di non accogliere integralmente l’istanza di rimborso.
  • Le comunicazioni di irregolarità rese nell’ambito del controllo ex art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973 possono assumere efficacia sostanziale di diniego parziale del rimborso, se contengono una riduzione definitiva dell’importo richiesto e non sono qualificate come atti meramente interlocutori.
  • Il diniego espresso o implicito del rimborso è atto autonomamente impugnabile nel termine di 60 giorni; una volta spirato tale termine, il provvedimento diviene definitivo e preclude la tutela contro il silenzio successivo.
  • Nel giudizio di cassazione tributaria, la censura sulla natura dell’atto amministrativo va misurata sulla sua effettiva funzione sostanziale, non sulla sola denominazione formale attribuita dall’Amministrazione.

Come è indicizzato

MaterieRimborsiContenzioso tributarioRicorso per cassazione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.