Cassazione Civile, Ordinanza n. 16434/2025 del 18/06/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La società aveva presentato istanze di rimborso della maggiore IRES versata per gli anni d’imposta 2015 e 2016, sostenendo di aver fruito legittimamente dell’agevolazione c.d. "Tremonti ambiente" ex art. 6 l. n. 388/2000 per investimenti in impianti fotovoltaici. Formatosi il silenzio-rifiuto, aveva proposto ricorso davanti al giudice tributario. Nei gradi di merito i ricorsi erano stati dichiarati inammissibili perché l’Amministrazione aveva già manifestato un diniego parziale tramite comunicazioni di irregolarità ex art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973, sicché non sarebbe stato impugnabile il mero silenzio-rifiuto. In cassazione la società deduceva violazione e falsa applicazione dell’art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973, dell’art. 6, commi 13-19, l. n. 388/2000 e degli artt. 19 d.lgs. n. 546/1992, 6, comma 5, e 7 l. n. 212/2000, sostenendo che le comunicazioni di irregolarità non potevano valere come provvedimenti di diniego espresso del rimborso e che il giudice di merito aveva erroneamente qualificato tali atti come rifiuto impugnabile.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che, in tema di rimborso d’imposta, il provvedimento con cui l’Amministrazione riconosce solo una parte della somma richiesta, senza indicare natura interlocutoria, costituisce per la parte non rimborsata un rigetto implicito e quindi un atto autonomamente impugnabile nel termine di 60 giorni. Le comunicazioni di irregolarità ex art. 36-bis, con cui era stato ridotto l’importo del rimborso IRES, hanno dunque sostituito il precedente silenzio-rifiuto e sono divenute definitive per mancata tempestiva impugnazione. Per questo i ricorsi avverso i silenzi-diniego erano inammissibili. La ricorrente è stata condannata alle spese, al contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 e a ulteriori somme ex art. 96, comma 3, c.p.c.
Norme richiamate
art. 36-bis d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
La procedura di controllo formale può essere utilizzata per il recupero del credito d’imposta; la comunicazione che riduce il rimborso può assumere valore sostanziale di diniego parziale del rimborso richiesto.
art. 6, commi 13-19, legge 23 dicembre 2000, n. 388
Norma invocata dalla contribuente a fondamento dell’agevolazione c.d. "Tremonti ambiente"; la Corte non entra nel merito della spettanza dell’agevolazione, perché decide sulla ritualità/impugnabilità del diniego.
art. 19 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Il provvedimento di rimborso parziale, in quanto rigetto implicito della parte non riconosciuta, è atto impugnabile ai sensi della disciplina degli atti impugnabili nel processo tributario.
art. 21 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Il rifiuto espresso o implicito del rimborso deve essere impugnato nel termine di 60 giorni dalla notificazione.
art. 6, comma 5, legge 27 luglio 2000, n. 212
Norma richiamata nel motivo, ma non oggetto di una specifica interpretazione autonoma nella motivazione della Corte.
art. 7, legge 27 luglio 2000, n. 212
Norma richiamata nel motivo, ma non oggetto di una specifica interpretazione autonoma nella motivazione della Corte.
La Corte condanna la ricorrente al pagamento di una somma equitativamente determinata in favore della controparte e di una somma in favore della cassa delle ammende.
È stata formulata proposta di definizione anticipata del ricorso per manifesta infondatezza.
La parte ha chiesto la trattazione del ricorso nonostante la proposta di definizione anticipata.
art. 375, secondo comma, c.p.c.
Richiamato per la fissazione della discussione in camera di consiglio.
Richiamato per la trattazione del ricorso in camera di consiglio.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
La Corte dà atto dei presupposti per il pagamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
La ricorrente è condannata al pagamento di una somma equitativamente determinata per responsabilità aggravata.
Massime di principio
- In materia di rimborso d’imposta, il provvedimento dell’Amministrazione che riconosce solo una parte della somma richiesta, se non qualificato come interlocutorio, vale come rigetto implicito della parte residua e deve essere tempestivamente impugnato.
- Il contribuente non può attendere la formazione di un successivo silenzio-rifiuto quando l’Amministrazione abbia già manifestato, anche solo in modo parziale, una chiara volontà di non accogliere integralmente l’istanza di rimborso.
- Le comunicazioni di irregolarità rese nell’ambito del controllo ex art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973 possono assumere efficacia sostanziale di diniego parziale del rimborso, se contengono una riduzione definitiva dell’importo richiesto e non sono qualificate come atti meramente interlocutori.
- Il diniego espresso o implicito del rimborso è atto autonomamente impugnabile nel termine di 60 giorni; una volta spirato tale termine, il provvedimento diviene definitivo e preclude la tutela contro il silenzio successivo.
- Nel giudizio di cassazione tributaria, la censura sulla natura dell’atto amministrativo va misurata sulla sua effettiva funzione sostanziale, non sulla sola denominazione formale attribuita dall’Amministrazione.
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