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Cassazione Civile, Ordinanza n. 29294/2024 del 13/11/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (cessionaria credito)

La controversia

La controversia trae origine da un decreto ingiuntivo emesso per il pagamento di una somma risultante da certificazione ex art. 50 t.u.b. relativa a ricevute bancarie insolute connesse a un castelletto commerciale di una società terza; il credito era garantito da fideiussione omnibus prestata dagli opponenti. I debitori garanti hanno proposto opposizione, deducendo l’insussistenza della prova scritta del credito, la nullità della fideiussione per indeterminatezza dell’oggetto e, in seguito, la nullità integrale delle fideiussioni perché conformi allo schema ABI, oltre a contestare la mancata ammissione di c.t.u. contabile e di esibizione documentale e il computo di poste creditorie indebitamente incluse. Il Tribunale ha respinto l’opposizione e la Corte d’appello ha confermato il decreto ingiuntivo. In Cassazione i ricorrenti hanno proposto due motivi: 1) violazione degli artt. 115, 633, 634 c.p.c. e 50 t.u.b. per avere ritenuto sufficiente l’estratto conto/documentazione prodotta senza l’intera serie degli estratti conto; 2) violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. per il mancato accoglimento dell’istanza di c.t.u. contabile. Dalla decisione emerge anche la doglianza sulla nullità delle fideiussioni per schema ABI e la richiesta di esibizione documentale, ma tali profili sono trattati dalla Corte come inammissibili o nuovi in sede di legittimità.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché diretto, sotto forma di violazione di legge, a ottenere una rivalutazione del materiale probatorio e, inoltre, perché attinente a una condizione di emissione del decreto ingiuntivo che, nell’opposizione, non costituisce di per sé oggetto autonomo di impugnazione se non con specifica censura sulle spese. Ha ritenuto inammissibile il secondo motivo perché la scelta di non disporre c.t.u. è discrezionale del giudice di merito, qui motivata dalla genericità delle allegazioni, e perché le censure ex artt. 115 e 116 c.p.c. non possono tradursi in una richiesta di nuovo apprezzamento delle prove. Quanto alla nullità delle fideiussioni, la Corte ha rilevato che la questione era stata proposta in modo non autosufficiente e, in ogni caso, che la giurisprudenza delle Sezioni Unite limita l’eventuale nullità alle sole clausole conformi allo schema ABI vietato, non all’intero contratto; ha inoltre osservato che la questione dello schema ABI risultava comunque nuova in Cassazione. La Corte ha condannato i ricorrenti alle spese e, definendo il giudizio in conformità alla proposta ex art. 380-bis c.p.c., ha applicato anche la condanna ex art. 96 c.p.c. e il versamento a favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 50 t.u.b.

    la certificazione del credito bancario è richiamata come titolo/documentazione posta a base del decreto ingiuntivo; in sede di opposizione non è sufficiente contestarne in astratto la legittimità monitoria senza specifiche censure ulteriori

  • artt. 115 e 116 c.p.c.

    le censure sono inammissibili quando mirano solo a sostituire una diversa valutazione del materiale probatorio a quella del giudice di merito

  • artt. 633-634 c.p.c.

    le condizioni per la concessione del decreto ingiuntivo non sono, di regola, oggetto autonomo di impugnazione nell’opposizione se non ai fini delle spese

  • art. 360-bis, n. 1, c.p.c.

    il ricorso è inammissibile quando la decisione impugnata si è conformata a principi già affermati dalla giurisprudenza di legittimità

  • art. 210 c.p.c.

    l’istanza di esibizione richiede la previa richiesta della documentazione e il decorso di novanta giorni senza consegna, presupposto che nel ricorso non risulta dedotto

  • art. 119, comma 4, t.u.b.

    il diritto del cliente alla copia della documentazione bancaria può essere azionato, in giudizio, anche tramite esibizione ex art. 210 c.p.c. se ricorrono i presupposti previsti

  • art. 1419 c.c.

    la nullità delle fideiussioni conformi allo schema ABI, ove sussistente, è solo parziale e riguarda le sole clausole illecite

  • art. 2, comma 2, lett. a), l. n. 287/1990

    vieta le intese restrittive della concorrenza; le clausole fideiussorie conformi allo schema ABI sono rilevanti solo nei limiti del contrasto con tale divieto

  • art. 101 TFUE

    è richiamato come parametro del divieto di intese restrittive della concorrenza in relazione alle clausole fideiussorie ABI

  • art. 380-bis c.p.c.

    regola il procedimento accelerato in camera di consiglio e la definizione conforme alla proposta

  • art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.

    la definizione del ricorso in conformità alla proposta legittima la condanna per responsabilità aggravata, quale espressione di abuso del processo

  • art. 35, d.lgs. n. 149/2022

    le nuove disposizioni sul procedimento accelerato si applicano ai giudizi introdotti prima del 1° gennaio 2023 ma non ancora fissati per la decisione nei modi previsti

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    viene dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato

Massime di principio

  • Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il sindacato di legittimità non può essere utilizzato per ottenere una rivalutazione del merito probatorio sotto la veste della violazione di legge.
  • Le censure ex artt. 115 e 116 c.p.c. sono ammissibili in cassazione solo se si denuncia l’utilizzo di prove non introdotte dalle parti o la violazione del criterio legale di valutazione della prova, non già un mero dissenso sull’apprezzamento delle risultanze istruttorie.
  • La decisione del giudice di merito di non disporre c.t.u. rientra nel suo potere discrezionale ed è censurabile solo se manchi o sia illogica la motivazione, non quando la doglianza miri a supplire a carenze di allegazione o prova della parte.
  • L’eventuale invalidità di una fideiussione predisposta su schema anticoncorrenziale non travolge automaticamente l’intero contratto, ma può colpire solo le clausole che riproducono l’intesa vietata, salvo diversa volontà delle parti desumibile o provata.
  • In cassazione non possono essere introdotte questioni nuove che richiedano nuovi accertamenti di fatto, salvo le limitate ipotesi espressamente consentite dalla legge.
  • Nel procedimento accelerato ex art. 380-bis c.p.c., la conferma della proposta di definizione può integrare i presupposti per la condanna per responsabilità aggravata e viene letta come indice di abuso del processo.

Come è indicizzato

MaterieMutuoConto correnteFideiussioneImpugnazioniProveDecreto ingiuntivo
RamiBancario e finanziarioProcesso civileContrattiObbligazioni
IstitutiOnere della provaNullitàLitisconsorzio necessario

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