Cassazione Civile, Ordinanza n. 13530/2026 del 10/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
A seguito di verifica fiscale relativa all'anno d'imposta 2012, l'Ufficio aveva notificato a una contribuente esercente attività di commercio all'ingrosso di prodotti della pesca un processo verbale di constatazione e poi un avviso di accertamento, rettificando reddito d'impresa e volume d'affari IVA sulla base di un accertamento analitico-induttivo. La ricostruzione si fondava su incongruenze contabili e indizi di inattendibilità: differenze negative tra quantità acquistate e cedute, rimanenze finali giudicate incompatibili con la natura deteriorabile del prodotto, ricarico medio ritenuto troppo basso rispetto allo studio di settore, spese personali non coerenti con il reddito dichiarato. La contribuente aveva impugnato l'atto; la CTP aveva rigettato, mentre la Corte di giustizia tributaria di secondo grado aveva accolto l'appello. L'Agenzia delle entrate ha quindi proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato violazione dell'art. 39, comma 1, lett. d, d.P.R. n. 600 del 1973, dell'art. 54 d.P.R. n. 633 del 1972, degli artt. 2727, 2729 e 2697 c.c. e dell'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., sostenendo che la corte di merito avesse erroneamente escluso la gravità, precisione e concordanza delle presunzioni poste a base dell'accertamento, svalutato elementi non neutri e invertito il riparto dell'onere probatorio, che grava sul contribuente in presenza di presunzioni qualificate; con il secondo ha dedotto nullità per violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e dell'art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., lamentando una valutazione atomistica e non complessiva degli indizi. La Cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo, osservando che in presenza di contabilità formalmente regolare ma intrinsecamente inattendibile per antieconomicità l'Amministrazione può procedere a determinazione induttiva del reddito mediante presunzioni semplici gravi, precise e concordanti, mentre il contribuente deve fornire prova contraria; ha inoltre rilevato che il giudice d'appello non aveva esaminato in modo completo le specifiche circostanze poste a base dell'avviso di accertamento e aveva indebitamente valorizzato elementi ritenuti irrilevanti. Il secondo motivo è rimasto assorbito.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso dell'Agenzia delle entrate, dichiarando assorbito il secondo, ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado delle Marche, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese di legittimità. La decisione di merito della corte tributaria regionale è stata quindi annullata per nuovo esame conforme ai principi sulla prova presuntiva nell'accertamento induttivo.
Norme richiamate
art. 39, comma 1, lett. d, d.P.R. n. 600 del 1973
consente l'accertamento induttivo del reddito d'impresa anche in presenza di contabilità formalmente regolare quando essa risulti intrinsecamente inattendibile, purché fondato su presunzioni gravi, precise e concordanti
art. 54 d.P.R. n. 633 del 1972
richiamato quale base per la rettifica del volume d'affari IVA mediante accertamento fondato su elementi presuntivi
richiamato per la nozione di presunzioni semplici utilizzabili nella ricostruzione del reddito
richiamato per il requisito di gravità, precisione e concordanza delle presunzioni semplici
richiamato per affermare che, una volta addotte presunzioni qualificate dall'Ufficio, incombe sul contribuente l'onere della prova contraria
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
costituisce il vizio denunciato per violazione di legge
richiamato nel secondo motivo come parametro della corretta valutazione delle prove
richiamato nel secondo motivo come parametro della valutazione delle risultanze probatorie
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
costituisce il vizio denunciato per nullità della sentenza per asserita violazione delle regole di valutazione della prova
indica il rito camerale di trattazione del ricorso
Massime di principio
- In tema di accertamento delle imposte sui redditi d'impresa, l'Amministrazione finanziaria può procedere a determinazione induttiva del reddito anche in presenza di contabilità formalmente regolare, se essa risulti intrinsecamente inattendibile per antieconomicità o per specifiche incongruenze.
- Le presunzioni poste a base dell'accertamento devono essere gravi, precise e concordanti; se tali requisiti sussistono, l'onere di dimostrare la correttezza delle dichiarazioni fiscali si sposta sul contribuente.
- Il giudice di merito deve valutare in modo complessivo tutte le circostanze specificamente indicate nell'avviso di accertamento e non può limitarsi a considerazioni atomistiche o a elementi ritenuti irrilevanti senza confrontarsi con il quadro presuntivo nel suo insieme.
- La prova contraria del contribuente non può essere meramente assertiva o generica, ma deve idoneamente contrastare gli indizi qualificati addotti dall'Ufficio.
- Quando il primo motivo di ricorso fondato sull'erronea applicazione dei criteri dell'accertamento presuntivo viene accolto, restano assorbite le censure che investono solo il modo in cui il giudice di merito ha valutato le prove.
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