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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24289/2024 del 10/09/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (lavoratore pubblico)

La controversia

Un lavoratore, già dipendente dell'ESA con qualifica di operaio specializzato e poi transitato, ai sensi della normativa regionale e dell'art. 30 d.lgs. n. 165/2001, nei ruoli dell'ARRA, ha agito per ottenere le differenze retributive derivanti dal mancato mantenimento dell'Anzianità Professionale Edile (APE), voce riconosciutagli in precedenza e sostituita, dopo il passaggio, dalla Retribuzione Individuale di Anzianità (RIA) prevista dal CCNL applicato nella nuova amministrazione, con conseguente riduzione del trattamento economico complessivo. Il ricorrente ha dedotto: violazione degli artt. 31 e 30 d.lgs. n. 165/2001 e dell'art. 2112 c.c.; violazione del principio di divieto di reformatio in pejus; erronea esclusione dell'APE dal trattamento economico fondamentale; contrasto con il giudicato esterno formatosi su una precedente sentenza che gli aveva riconosciuto l'APE per il periodo precedente al trasferimento. La Corte di appello aveva invece ritenuto che il diverso CCNL dell'amministrazione di destinazione impedisse la perpetuazione di un trattamento più favorevole fondato su una voce tipica del precedente settore.

La decisione

La Cassazione ha accolto il ricorso, cassato la sentenza impugnata e rinviato alla Corte d'appello di Palermo, in diversa composizione, affinché decida nel merito e provveda anche sulle spese. La Corte ha affermato che, nel pubblico impiego privatizzato, il passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse comporta la continuità del rapporto e il mantenimento del trattamento economico precedente, salvo il riassorbimento dei trattamenti più favorevoli; tale riassorbimento va operato sul trattamento complessivo e non sulle singole voci. Nel caso concreto, l'APE non poteva essere esclusa solo perché non elencata come voce del trattamento fondamentale del CCNL del nuovo ente, poiché la disciplina contrattuale mostrava che si trattava di un emolumento certo nell'an e nel quantum e rientrante negli elementi della retribuzione. La Corte ha quindi enunciato principi di diritto sul mantenimento del trattamento economico in caso di trasferimento tra P.A. e sulla computabilità dell'APE nel trattamento da conservare.

Norme richiamate

  • art. 31 d.lgs. n. 165/2001

    nei casi di trasferimento o conferimento di attività tra pubbliche amministrazioni o verso altri soggetti, si applica l'art. 2112 c.c., assicurando la continuità del rapporto di lavoro

  • art. 2112 c.c.

    il rapporto continua con il cessionario e il lavoratore conserva i diritti già maturati; il trattamento collettivo del cessionario si applica, salvo il mantenimento del trattamento acquisito e il suo eventuale riassorbimento

  • art. 2, comma 3, d.lgs. n. 165/2001

    i trattamenti economici più favorevoli in godimento sono riassorbiti con le modalità e nelle misure previste dai contratti collettivi

  • art. 30 d.lgs. n. 165/2001

    conferma, per il passaggio diretto di personale tra amministrazioni, l'applicazione della disciplina del nuovo ente e il divieto di reformatio in pejus del trattamento acquisito, con possibilità di assegni ad personam

  • art. 24 CCNL per le imprese edili e affini del 20 maggio 2004

    contiene l'elenco degli elementi della retribuzione e, sistematicamente letto, non esclude l'esistenza di ulteriori elementi retributivi; rileva per il calcolo del contributo relativo all'APE

  • art. 29 CCNL per le imprese edili e affini del 20 maggio 2004

    istituisce i benefici connessi all'anzianità professionale edile (APE) e li collega a elementi della retribuzione, con onere contributivo specificamente disciplinato

  • art. 12, comma 2, Preleggi

    richiamato dal ricorrente per la lettura delle norme, ma la decisione si fonda soprattutto sull'interpretazione sistematica delle disposizioni richiamate

  • art. 2909 c.c.

    richiamato per il giudicato esterno sulla spettanza dell'APE nel periodo antecedente, considerato rilevante ai fini della continuità del rapporto e del credito retributivo

  • art. 7 l.r. Sicilia n. 19/2005

    ha costituito il presupposto normativo del transito del dipendente dall'ESA all'ARRA

  • art. 369, comma 2, n. 4, c.p.c.

    richiamato per l'ammissibilità dell'esame diretto del testo contrattuale depositato con il ricorso

Massime di principio

  • Nel pubblico impiego privatizzato, il passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse, quando riconducibile a trasferimento o conferimento di attività, è disciplinato dall'art. 31 d.lgs. n. 165/2001 in coordinamento con l'art. 2112 c.c., con conseguente continuità giuridica del rapporto e conservazione dei diritti maturati.
  • Il mantenimento del trattamento economico del dipendente trasferito opera sul trattamento complessivo e non sulle singole voci retributive; il riassorbimento dei trattamenti più favorevoli è ammissibile, ma deve essere disposto secondo le modalità previste dalla contrattazione collettiva o dalla legge.
  • Nel valutare se una componente economica debba essere conservata dopo il trasferimento, non è निर्णisivo il suo inquadramento formale come voce accessoria o fondamentale, ma la sua effettiva certezza nell'an e nel quantum e la sua collocazione nel sistema retributivo applicabile.
  • Se il contratto collettivo dell'ente di destinazione prevede una voce corrispondente, anche se di importo diverso, il giudice deve verificare la conservazione del livello economico complessivo e l'eventuale riassorbimento, non negare in radice il diritto per la diversa denominazione della voce.
  • Il giudicato formatosi sulla spettanza di una voce retributiva nel rapporto originario può rilevare ai fini dell'accertamento del credito e della continuità del trattamento, se il rapporto prosegue senza soluzione di continuità verso l'amministrazione subentrante.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRInadempimento
RamiLavoroObbligazioni
IstitutiBuona fede e correttezzaGiudicatoOnere della prova

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