Cassazione Civile, Ordinanza n. 34646/2025 del 29/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Una società di factoring aveva acquistato da due originarie creditrici, una società energetica e una società di servizi tecnici, crediti vantati verso un comune derivanti da rapporti contrattuali pubblici. La cessione era stata notificata all'ente locale, che aveva però espresso rifiuto. La cessionaria ha quindi agito per ottenere il pagamento di somme asseritamente dovute. In primo grado la domanda è stata respinta per difetto di legittimazione della cessionaria, sul rilievo che il rifiuto del comune aveva impedito l'efficacia della cessione, e per parte dei crediti per intervenuto pagamento. La corte d'appello ha confermato, ritenendo che il contratto sottostante fosse ancora in corso e che il rifiuto dell'amministrazione, notificato anche al cessionario, rendesse inopponibile la cessione; ha inoltre ritenuto provato il pagamento delle fatture. In cassazione la ricorrente ha sostenuto: 1) che doveva applicarsi la disciplina generale della legge n. 52 del 1991 sulle cessioni di crediti d'impresa, con sufficienza della sola notifica al debitore ceduto e irrilevanza del rifiuto; 2) che il contratto era ormai esaurito e quindi il rifiuto non poteva impedire l'opponibilità della cessione; 3) che il rifiuto non era stato notificato correttamente a cedente e cessionario; 4) che il rifiuto era inefficace perché privo di motivazione; 5) che non era stata provata l'effettiva estinzione dei crediti per pagamento.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili o infondati tutti i motivi. Ha affermato che la disciplina speciale sulla cessione dei crediti nei confronti della stazione appaltante continua a trovare applicazione per i crediti derivanti da contratti pubblici in corso, e che l'efficacia della cessione verso la P.A. resta subordinata al mancato rifiuto entro 45 giorni dalla notifica. Ha ritenuto che, nel caso concreto, i giudici di merito avessero accertato in fatto che il contratto era ancora in corso sia al momento della cessione sia al momento delle decisioni di merito; pertanto, non era censurabile in cassazione il relativo apprezzamento, né era proponibile un motivo nuovo sull'applicabilità della legge n. 52 del 1991. Ha inoltre escluso che il rifiuto dell'ente dovesse essere motivato e ha rilevato che il rifiuto risultava notificato anche alla cessionaria. Quanto al pagamento, ha ritenuto che la doglianza mirasse solo a sollecitare una nuova valutazione del merito su prove già esaminate. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico della ricorrente.
Norme richiamate
richiamata dalla ricorrente come disciplina generale della cessione dei crediti d'impresa; la Corte nega che potesse essere invocata per la prima volta in cassazione e ricorda che la disciplina speciale sui crediti verso la P.A. permane per i contratti pubblici in corso.
art. 117 d.lgs. n. 163 del 2006
norma speciale sulla cessione dei crediti derivanti da contratti pubblici; la cessione è efficace verso la stazione appaltante se questa non la rifiuta entro 45 giorni dalla notifica, e la disciplina si applica ai contratti ancora in corso.
art. 106, comma 13, d.lgs. n. 50 del 2016
conferma la disciplina speciale in tema di cessione dei crediti da appalto verso amministrazioni pubbliche, con efficacia e opponibilità condizionate al mancato rifiuto entro 45 giorni.
art. 69 r.d. n. 2440 del 1923
norma eccezionale riferita alle sole amministrazioni statali; richiede notificazione della cessione e, per i rapporti di durata con la P.A. statale, rileva nel quadro delle cessioni di crediti da appalto o somministrazione.
art. 70 r.d. n. 2440 del 1923
norma speciale applicabile ai contratti di durata con la P.A. statale; la cessione dei crediti richiede l'adesione dell'amministrazione quando il rapporto è ancora in corso.
richiamato per evidenziare l'inammissibilità del motivo nuovo proposto in appello/cassazione rispetto alla disciplina normativa applicata.
invocato per censurare la valutazione delle prove; la Corte ritiene inammissibili le doglianze perché dirette a ottenere un nuovo esame del materiale istruttorio.
richiamato congiuntamente all'art. 115 c.p.c. per contestare l'apprezzamento del giudice di merito sulle risultanze documentali.
invocato sul riparto dell'onere della prova; la Corte osserva che le censure in realtà mirano a rimettere in discussione l'accertamento di fatto compiuto nei gradi di merito.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
norma sul vizio di violazione di legge utilizzata dalla ricorrente per i motivi di ricorso.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
richiamato dalla ricorrente per dedurre nullità processuali o omesso esame di atti; la Corte qualifica le censure come inammissibili perché volte a una nuova valutazione del merito.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
richiamato per vizio motivazionale; la Corte lo reputa non deducibile, anche per la presenza di doppia conforme di merito.
in presenza di doppia conforme di merito, impedisce la proposizione del motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. sul vizio di motivazione.
richiamato come sede di produzione e contestazione di documenti e allegazioni nel giudizio di merito.
art. 50 d.lgs. n. 50 del 2016
citato nel contesto della disciplina speciale delle cessioni di crediti negli appalti pubblici, ma il riferimento centrale è all'art. 106, comma 13.
d.lgs. n. 36 del 2023, Allegato II.14, art. 6, comma 2
richiamato come disciplina successiva che ribadisce la regola dell'efficacia e opponibilità della cessione dei crediti da appalto verso la stazione appaltante in caso di mancato rifiuto entro 45 giorni.
Massime di principio
- La disciplina della cessione dei crediti verso la pubblica amministrazione in materia di appalti e concessioni è speciale e derogatoria rispetto alla disciplina codicistica generale: per i crediti derivanti da contratti pubblici ancora in corso, l'opponibilità alla stazione appaltante dipende dal rispetto delle formalità previste dalla normativa speciale e dal mancato rifiuto entro il termine di legge.
- La verifica circa l'operatività del rifiuto della cessione e circa il permanere in corso del contratto sottostante è un accertamento di fatto rimesso al giudice di merito; in cassazione non è consentito trasformare tale giudizio in una nuova valutazione delle risultanze documentali.
- Il motivo di ricorso per cassazione che introduca per la prima volta una diversa disciplina normativa rispetto a quella prospettata nei gradi di merito è inammissibile se implica una questione nuova non devoluta al giudice di appello.
- Il rifiuto della cessione da parte della stazione appaltante, quando richiesto dalla legge speciale, non necessita di una motivazione, salvo che la disciplina applicabile la imponga espressamente.
- In presenza di doppia conforme di merito, il vizio di motivazione ex art. 360, n. 5, c.p.c. non è deducibile nei limiti previsti dall'art. 348-ter c.p.c., se la censura mira soltanto a rimettere in discussione l'apprezzamento delle prove.
- Le censure basate sugli artt. 115, 116 c.p.c. e 2697 c.c. non possono essere utilizzate per ottenere in cassazione una rivalutazione del materiale probatorio, quando i giudici di merito abbiano già compiuto un accertamento pieno e coerente sui documenti prodotti.
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