Cassazione Civile, Ordinanza n. 05020/2025 del 26/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
Un professionista abilitato, incaricato da un CAF, aveva apposto il visto di conformità su una dichiarazione Modello 730/2015 relativa all'annualità 2014. A seguito di controllo formale ex art. 36-ter d.P.R. n. 600/1973, l'Ufficio ritenne infedele il visto e iscrisse a ruolo, nei confronti del professionista, l'importo dell'imposta, della sanzione e degli interessi che sarebbero stati richiesti al contribuente. Il professionista impugnò la cartella deducendo, tra l'altro, che la modifica dell'art. 39 d.lgs. n. 241/1997 introdotta dalla l. n. 26/2019 avrebbe dovuto applicarsi come lex mitior, con conseguente responsabilità limitata al 30% della maggiore imposta; dedusse inoltre l'incompetenza funzionale e territoriale dell'ufficio che aveva formato il ruolo, sostenendo che la competenza spettasse alla Direzione regionale competente per il domicilio fiscale del trasgressore. La CTP accolse il ricorso per incompetenza dell'ufficio; la CGT di secondo grado rigettò l'appello dell'Agenzia. In Cassazione l'Agenzia ha censurato la sentenza per violazione dell'art. 39, comma 2, d.lgs. n. 241/1997, sostenendo che la competenza a iscrivere a ruolo spettasse alla direzione regionale del domicilio fiscale del trasgressore e non all'ufficio locale riferito al contribuente assistito.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondato l'unico motivo di ricorso dell'Agenzia delle entrate. Ha richiamato il proprio recente orientamento, affermando che la responsabilità dei soggetti che rilasciano visto di conformità o asseverazione infedeli ha anche funzione punitiva e che, perciò, ai sensi dell'art. 39, comma 2, d.lgs. n. 241/1997, la competenza all'iscrizione a ruolo spetta alla direzione regionale dell'Agenzia delle entrate individuata in base al domicilio fiscale del trasgressore. Poiché tale competenza non era stata rispettata, l'atto emesso in violazione di essa è illegittimo. Il ricorso è stato quindi rigettato; le spese di legittimità sono state compensate per la novità della questione e della consolidazione recente dell'orientamento giurisprudenziale. È stato inoltre escluso l'applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, per la soccombenza di una pubblica amministrazione ammessa alla prenotazione a debito.
Norme richiamate
art. 36-ter d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Norma richiamata come base del controllo formale della dichiarazione del contribuente.
art. 39, comma 1, lett. a), secondo periodo, d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241
Disciplina la responsabilità del soggetto che appone visto di conformità infedele; la Corte ne ribadisce la natura anche punitiva nella versione ratione temporis applicabile.
art. 39, comma 2, d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241
Attribuisce la competenza all'iscrizione a ruolo alla direzione regionale dell'Agenzia delle entrate individuata in base al domicilio fiscale del trasgressore; la competenza è inderogabile, pena l'illegittimità dell'atto.
art. 13 del d.m. n. 164 del 1999
È richiamato per descrivere la modalità di presentazione della dichiarazione cui si riferisce il visto di conformità.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Invocato come parametro del motivo di ricorso per violazione o falsa applicazione di legge.
Richiamata dalla parte per sostenere l'applicazione di una lex mitior alla disciplina sanzionatoria del visto infedele.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
La Corte ne esclude l'applicazione in ragione della soccombenza di una pubblica amministrazione ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato.
Massime di principio
- La responsabilità del professionista che rilascia un visto di conformità infedele, quando la disciplina applicabile le attribuisca anche funzione punitiva, comporta l'applicazione rigorosa delle regole sulla competenza dell'ufficio deputato all'iscrizione a ruolo.
- Quando la legge individua la competenza dell'iscrizione a ruolo in base al domicilio fiscale del trasgressore, tale criterio è inderogabile e la violazione determina l'illegittimità dell'atto emesso.
- La competenza funzionale dell'ufficio tributario va verificata con riferimento al soggetto effettivamente responsabile della violazione e non al contribuente assistito o al luogo in cui è stata presentata la dichiarazione.
- In presenza di orientamento di legittimità recente ma già consolidato su una questione nuova, la Corte può compensare le spese di legittimità pur rigettando il ricorso.
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