Cassazione Civile, Ordinanza n. 27408/2022 del 20/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (professionista)
La controversia
L'INPS aveva emesso un avviso di addebito per contributi dovuti in relazione all'iscrizione alla Gestione Separata ai sensi dell'art. 2, comma 26, della l. n. 335/1995, riferito all'anno 2008 e al reddito derivante dall'attività libero-professionale di ingegnere non assoggettata alla contribuzione obbligatoria presso la Cassa professionale. Il professionista aveva proposto opposizione e la Corte d'appello, riformando la decisione di primo grado, aveva accolto l'opposizione ritenendo sì sussistente l'obbligo contributivo, ma prescritto il credito dell'INPS, perché l'omessa compilazione del quadro RR della dichiarazione dei redditi non integrava, nel caso concreto, occultamento doloso del debito. L'INPS ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 2935 e 2941, n. 8, c.c. in relazione alla disciplina della Gestione Separata e all'art. 18, comma 12, d.l. n. 98/2011 conv. in l. n. 111/2011, sostenendo che l'omessa compilazione del quadro RR dovesse essere qualificata come occultamento doloso del debito e quindi sospendere la prescrizione.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondato l'unico motivo di ricorso. Ha affermato che non esiste un automatismo tra la mancata compilazione del quadro RR nella dichiarazione dei redditi e l'occultamento doloso del debito contributivo: la verifica dell'esistenza del dolo spetta al giudice di merito. Nel caso concreto la Corte territoriale aveva escluso il dolo valorizzando la buona fede del professionista e l'incertezza normativa, all'epoca palese, sull'obbligo di iscrizione e contribuzione alla Gestione Separata; tale motivazione è stata ritenuta immune da vizi logici e giuridici. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna dell'INPS alle spese e con attestazione dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 2, comma 26, l. n. 335/1995
Norma richiamata per fondare l'iscrizione alla Gestione Separata e il correlato obbligo contributivo del professionista.
Richiamato dall'INPS per sostenere che il decorso della prescrizione sarebbe stato sospeso in presenza di occultamento doloso del debito.
Invocato per la sospensione della prescrizione in caso di occultamento doloso del debito da parte del debitore.
art. 18, comma 12, d.l. n. 98/2011
Norma richiamata nel motivo di ricorso in collegamento con il regime contributivo della Gestione Separata.
Norma di conversione del d.l. n. 98/2011 richiamata nel motivo di ricorso.
Richiamato nel procedimento camerale per la comunicazione della proposta del relatore alle parti.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Richiamato per dare atto dei presupposti del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
Richiamato quale parametro per la misura dell'ulteriore contributo unificato dovuto in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- In materia di prescrizione dei contributi previdenziali, l'occultamento doloso del debito non può essere desunto in via automatica dalla sola omessa compilazione del quadro RR della dichiarazione dei redditi.
- La valutazione circa la sussistenza del dolo idoneo a sospendere la prescrizione è rimessa al giudice di merito e deve essere compiuta alla luce delle circostanze concrete del caso.
- L'incertezza normativa sull'obbligo di iscrizione e contribuzione può escludere la consapevolezza del debito e quindi impedire la qualificazione della condotta come occultamento doloso.
- La censura in cassazione è infondata quando mira a sostituire a una valutazione di merito, sorretta da motivazione immune da vizi logici e giuridici, una presunzione legale non prevista dall'ordinamento.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 20 set 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 27399/2022 del 20/09/2022
- ordinanza_civile · 20 set 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 27400/2022 del 20/09/2022
- ordinanza_civile · 20 set 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 27401/2022 del 20/09/2022
- ordinanza_civile · 20 set 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 27402/2022 del 20/09/2022
- ordinanza_civile · 20 set 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 27403/2022 del 20/09/2022
- ordinanza_civile · 20 set 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 27404/2022 del 20/09/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →