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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26088/2021 del 27/09/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento per Irpef relativo all'anno d'imposta 2010, emesso nei confronti di un socio di una società a ristretta base azionaria, sulla base della presunzione di distribuzione pro quota al socio dei maggiori utili non contabilizzati accertati in capo alla società. La CTP aveva accolto il ricorso del contribuente; la CTR aveva rigettato l'appello dell'Ufficio. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., la nullità della sentenza per motivazione omessa o apparente, poiché la CTR si era limitata a richiamare l'esito della controversia relativa all'accertamento societario senza esporre le ragioni della decisione. La Corte ha anche richiamato, in via di controllo della correttezza della decisione impugnata, i principi sul valore del giudicato esterno e sull'efficacia della sentenza resa nel giudizio presupposto solo se definitiva.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato l'unico motivo di ricorso: la motivazione della sentenza d'appello era meramente apparente, perché si limitava a menzionare l'esistenza e l'esito di altra sentenza relativa all'accertamento societario, senza riprodurne i contenuti né svolgere una autonoma valutazione critica. Per questo la sentenza è stata cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale dell'Emilia Romagna in diversa composizione, che dovrà riesaminare la causa e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    La nullità della sentenza è configurabile quando la motivazione sia omessa o solo apparente, ossia non consenta di individuare le ragioni della decisione.

  • art. 380-bis c.p.c.

    Richiamato come base procedurale della comunicazione della proposta del relatore e della trattazione in camera di consiglio non partecipata.

  • art. 295 c.p.c.

    Nel contenzioso tributario, se la causa pregiudicata viene decisa in base a una causa pregiudiziale non ancora definita con giudicato, il processo deve essere sospeso.

Massime di principio

  • Nel processo tributario la motivazione per relationem è legittima solo se la sentenza richiamante è autosufficiente, cioè se riproduce o comunque fa propri in modo intelligibile i contenuti della decisione richiamata e li sottopone a autonoma valutazione nel diverso giudizio.
  • È nulla per motivazione apparente la sentenza che si limiti a indicare la fonte richiamata o il solo esito di altra decisione, senza rendere percepibili le ragioni logico-giuridiche poste a fondamento del dispositivo.
  • In presenza di una questione pregiudiziale non ancora definita con giudicato, il giudice della causa dipendente non può attribuire efficacia riflessa a quella decisione come se fosse definitiva, ma deve sospendere il processo ai sensi dell'art. 295 c.p.c.; l'efficacia del giudicato esterno opera solo rispetto alle sentenze passate in giudicato.
  • Nell'accertamento dei maggiori utili non contabilizzati di una società a ristretta base partecipativa, l'avviso emesso nei confronti del socio presuppone la validità dell'accertamento societario; tuttavia tale effetto pregiudicante opera solo se la decisione sulla società è definitiva e incide sul merito della pretesa, non se il vizio è meramente procedurale.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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