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Cassazione Civile, Ordinanza n. 09195/2026 del 11/04/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia riguarda un avviso di liquidazione dell’imposta di registro emesso in relazione a un’ordinanza di assegnazione pronunciata nel corso di un’espropriazione presso terzi avente ad oggetto canoni di locazione dovuti dal terzo pignorato alla debitrice esecutata. La CTP aveva annullato l’avviso per difetto di motivazione; la CGT di secondo grado, invece, aveva ritenuto l’avviso sufficientemente motivato ma aveva qualificato l’ordinanza di assegnazione come atto non traslativo, assoggettandola a imposta fissa. L’Agenzia ricorre per cassazione deducendo violazione degli artt. 37, Tariffa Parte Prima, voci 6 e 8, d.P.R. n. 131/1986, e dell’art. 553 c.p.c., sostenendo che l’ordinanza di assegnazione del credito pignorato abbia effetto traslativo e debba essere tassata proporzionalmente. La contribuente resiste e propone ricorso incidentale, lamentando a sua volta il difetto di motivazione dell’avviso di liquidazione per mancata indicazione della base imponibile e la violazione dell’onere della prova per non avere l’Ufficio depositato l’ordinanza di assegnazione, nonché la violazione degli artt. 7 L. n. 212/2000, 7, comma 5-bis, d.lgs. n. 546/1992 e 2697 c.c.

La decisione

La Corte accoglie il ricorso principale dell’Agenzia delle Entrate e rigetta il ricorso incidentale della contribuente. Viene cassata la sentenza impugnata della CGT del Veneto con rinvio alla medesima Corte in diversa composizione affinché ridetermini l’imposta dovuta secondo i criteri indicati dalla Cassazione e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità. La Corte afferma la natura traslativo-cessoria dell’ordinanza di assegnazione del credito pignorato, con conseguente applicazione dell’imposta di registro in misura proporzionale ai sensi dell’art. 8, lett. a), Tariffa Parte Prima, d.P.R. n. 131/1986; precisa inoltre che la base imponibile va identificata nel credito effettivamente assegnato e, nel caso di crediti futuri derivanti da canoni di locazione, va determinata tenendo conto della durata del contratto di locazione. Il motivo incidentale è respinto o dichiarato in parte inammissibile: la motivazione dell’avviso è ritenuta sufficiente per relationem, il deposito dell’ordinanza è questione nuova, e l’art. 7, comma 5-bis, d.lgs. n. 546/1992 non si applica ratione temporis.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Viene richiamato come parametro del motivo di ricorso per cassazione per violazione di legge.

  • art. 37 d.P.R. n. 131/1986

    Richiamato dalla ricorrente per sostenere il regime impositivo applicabile all’atto registrato.

  • Tariffa Parte Prima, artt. 6 e 8, d.P.R. n. 131/1986

    L’ordinanza di assegnazione è ricondotta ai provvedimenti con effetto traslativo di cui all’art. 8, lett. a), con imposta proporzionale ex art. 6; la base imponibile coincide con il credito assegnato, non con quello originariamente azionato.

  • art. 553 c.p.c.

    L’ordinanza di assegnazione emessa nel processo esecutivo presso terzi è considerata atto finale del procedimento con effetti traslativi del credito.

  • art. 54, comma 5, d.P.R. n. 131/1986

    gli "estremi dell'atto da registrare o il fatto da denunciare e la somma da pagare"

    L’avviso di liquidazione deve contenere gli elementi essenziali dell’atto tassato e della somma dovuta.

  • art. 7, comma 1, L. n. 212/2000

    L’obbligo di allegazione degli atti presupposti non sussiste quando essi siano già conosciuti o agevolmente conoscibili dal contribuente; è ammessa la motivazione per relationem.

  • art. 7, comma 5-bis, d.lgs. n. 546/1992

    È norma sostanziale non applicabile ai giudizi introdotti prima della sua entrata in vigore.

  • art. 2697 c.c.

    La doglianza relativa alla mancata produzione dell’ordinanza di assegnazione è dichiarata inammissibile perché nuova.

  • art. 57 d.P.R. n. 131/1986

    È affermata la solidarietà del creditore procedente nel pagamento dell’imposta di registro verso l’Amministrazione finanziaria.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Viene disposto, in capo alla ricorrente incidentale soccombente, l’ulteriore contributo unificato se dovuto.

  • art. 97 Cost.

    Richiamato come parametro del buon andamento, in bilanciamento con il diritto di difesa del contribuente.

  • artt. 24 e 111 Cost.

    Richiamati per il bilanciamento tra diritto di difesa e esigenze di economia amministrativa.

  • Convenzione EDU

    La Corte richiama il principio secondo cui il prelievo fiscale non può eccedere il valore effettivamente acquisito dal creditore.

Massime di principio

  • In tema di imposta di registro, l’ordinanza di assegnazione emessa nell’espropriazione presso terzi, quando trasferisce coattivamente il credito pignorato al creditore procedente, ha natura traslativo-cessoria e va tassata secondo il regime dei provvedimenti con effetto traslativo, non secondo quello dei meri provvedimenti non traslativi.
  • Ai fini della motivazione dell’avviso di liquidazione, è sufficiente che l’atto rechi gli elementi essenziali per individuare l’atto tassato e i criteri di calcolo del tributo; la motivazione per relationem è valida se il contribuente conosce o può agevolmente conoscere l’atto presupposto richiamato.
  • L’Amministrazione finanziaria è esonerata dall’allegazione dell’atto presupposto quando questo sia già nella sfera di conoscenza del destinatario o comunque agevolmente reperibile, perché l’obbligo di allegazione non è fine a sé stesso ma serve solo a garantire un’adeguata difesa.
  • Nel processo tributario, la censura fondata sulla mancata produzione documentale e sulla ripartizione dell’onere della prova è inammissibile se introduce una questione nuova non dedotta nei gradi di merito.
  • La base imponibile dell’imposta di registro deve essere commisurata al bene o diritto effettivamente assegnato o trasferito, non al credito originariamente posto in esecuzione; quando si tratta di crediti futuri o periodici, occorre considerare la reale consistenza economica dell’attribuzione.
  • Il giudizio tributario è un giudizio di impugnazione-merito: il giudice non si limita ad annullare l’atto, ma può e deve rideterminare la pretesa fiscale entro i limiti della domanda, sostituendo alla misura contestata quella corretta.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossioneProve
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezzaNesso di causalità

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