Cassazione Civile, Ordinanza n. 32988/2025 del 17/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (cittadino)
La controversia
Un automobilista proponeva opposizione a un verbale con cui gli era stata contestata la violazione dell'art. 126-bis, comma 2, c.c.s., per non avere comunicato, entro sessanta giorni, i dati personali e della patente del conducente al momento dell'infrazione presupposta. Sosteneva di avere tempestivamente inviato una PEC all'organo accertatore, indicando il giustificato motivo della mancata comunicazione, ossia la pendenza dell'opposizione avverso il verbale presupposto relativo alla precedente infrazione stradale. Il Giudice di Pace respingeva l'opposizione e il Tribunale confermava, ritenendo che il ricorso avverso il verbale presupposto non sospendesse il termine per comunicare i dati del conducente e che l'obbligo non fosse condizionato dalla definizione del giudizio. In cassazione il ricorrente deduceva, con due motivi, la violazione dell'art. 112 c.p.c. per avere il giudice d'appello ampliato il thema decidendum oltre la verifica della contestazione contenuta nel verbale, e la violazione/falsa applicazione dell'art. 126-bis c.c.s. per avere escluso che la pendenza dell'impugnazione del verbale presupposto costituisse giustificato motivo idoneo a escludere o sospendere l'obbligo di comunicazione.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso, ha cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito ex art. 384 c.p.c., ha accolto l'opposizione al verbale sanzionatorio, annullandolo. Ha ritenuto che, in materia di illecito ex art. 126-bis, comma 2, c.c.s., l'obbligo di comunicare i dati del conducente sorge solo quando siano definiti i procedimenti amministrativi o giurisdizionali proposti avverso il verbale presupposto; prima di tale definizione non matura la violazione. Ha inoltre precisato che, se l'esito del giudizio sul verbale presupposto è sfavorevole all'interessato, l'amministrazione deve emettere un nuovo invito, dalla cui notifica decorre il termine di sessanta giorni per adempiere. Le spese di merito e di legittimità sono state dichiarate irripetibili per il pregresso contrasto giurisprudenziale.
Norme richiamate
norma richiamata quale base dell'opposizione giurisdizionale avverso il verbale di accertamento di sanzione amministrativa stradale
norma richiamata quale rito applicabile all'opposizione
art. 126-bis, secondo comma, c.c.s.
l'obbligo di comunicare i dati del conducente non si configura prima della definizione dei procedimenti amministrativi o giurisdizionali proposti avverso il verbale presupposto; in caso di esito sfavorevole, l'amministrazione deve rinnovare l'invito e far decorrere da lì il termine per adempiere
richiamato come parametro del vizio di ultrapetizione dedotto dal ricorrente
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
norma invocata per la denuncia di violazione o falsa applicazione di legge
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
norma invocata per la denuncia di violazione dell'art. 112 c.p.c.
art. 384, secondo comma, seconda parte, c.p.c.
consente alla Corte, una volta cassata la sentenza, di decidere nel merito senza rinvio quando non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto
art. 92, secondo comma, c.p.c.
richiamato per dichiarare irripetibili le spese in ragione del contrasto giurisprudenziale
richiamato in relazione alla difesa personale del ricorrente
Massime di principio
- In materia di art. 126-bis, comma 2, c.c.s., la sanzione per omessa comunicazione dei dati del conducente presuppone che sia già definito il procedimento amministrativo o giurisdizionale relativo alla violazione originaria; prima di tale definizione non può ritenersi maturato l'obbligo sanzionabile.
- La proposizione del ricorso avverso il verbale presupposto non fa decorrere né sospende autonomamente il termine di sessanta giorni per comunicare i dati del conducente, perché il termine inizia solo dopo la definizione dell'opposizione o del procedimento amministrativo.
- Se l'esito del giudizio sul verbale presupposto è sfavorevole all'interessato, l'amministrazione deve rinnovare l'invito alla comunicazione dei dati; solo dalla nuova notifica decorre il termine per adempiere.
- La pendenza o l'esito favorevole dell'impugnazione del verbale presupposto può costituire giustificazione idonea a escludere la configurabilità della violazione per omessa comunicazione dei dati del conducente.
- Quando non siano necessari ulteriori accertamenti in fatto, la Corte di cassazione può cassare la sentenza impugnata e decidere direttamente nel merito ex art. 384 c.p.c.
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